IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                   DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121   relativo
all'istituzione del  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», ed in particolare l'art. 5: 
      A. Comma 1, lett. a) e comma 3, lett a,  il  quale  prevede  la
«introduzione di un sistema di accreditamento .. dei corsi di  studio
universitari ..., fondato sull'utilizzazione di specifici  indicatori
definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica  del  possesso  da  parte
degli   Atenei   di   idonei   requisiti   didattici,    strutturali,
organizzativi, di qualificazione dei docenti  e  delle  attivita'  di
ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria»; 
      B. Comma 1 , lett. b, e comma 4, lett. f, il quale  prevede  la
«introduzione del costo standard unitario di formazione per  studente
in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie
dei corsi di studio e ai differenti contesti economici,  territoriali
e  infrastrutturali  in  cui  opera  l'Universita',   cui   collegare
l'attribuzione  di  una  percentuale  della   parte   di   fondo   di
finanziamento ordinario  non  assegnata  ai  sensi  dell'art.  2  del
decreto-legge   10   novembre   2008,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1»; 
  Visto  il decreto  legislativo  del 27  gennaio  2012,  n.  19,  in
attuazione della delega di cui al sopraindicato punto A); 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  che  da'
attuazione, fra l'altro, alla delega di cui al sopraindicato punto B,
ed in particolare  l'art.  8  comma  2,  il  quale  prevede  che  «la
determinazione del  costo  standard  per  studente  e'  definita  con
decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e   della
Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
sentita l'ANVUR, ...considerando le voci di costo relative a: 
    a) attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione  di
personale docente  e  ricercatore  destinato  alla  formazione  dello
studente; 
    b) servizi didattici, organizzativi e  strumentali,  compresa  la
dotazione  di  personale  tecnico-  amministrativo,  finalizzati   ad
assicurare  adeguati  servizi  di  supporto  alla  formazione   dello
studente; 
    c) dotazione infrastrutturale, di  funzionamento  e  di  gestione
delle strutture didattiche, di ricerca  e  di  servizio  dei  diversi
ambiti disciplinari; 
    d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard
di  riferimento   e   commisurate   alla   tipologia   degli   ambiti
disciplinari; 
  Visto il  decreto  interministeriale  21  luglio  2011,  n.  313  -
Trattamento  economico  spettante  ai  titolari  dei  contratti   per
attivita' di insegnamento in cui si  prevede  che  per  ogni  ora  di
insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100,  per
ciascuna  ora  di  insegnamento,  al  netto  degli  oneri  a   carico
dell'amministrazione; 
  Ritenuto che la definizione del costo standard  relativamente  alle
voci di costo di cui alle lett. a) e b) debba avere come  riferimento
gli indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio;  mentre  per
quanto riguarda le voci di costo di cui alle lett c) e  d)  si  debba
fare riferimento soltanto a standard complessivi di Ateneo; 
  Considerato   che,   anche   in   relazione    all'analisi    delle
caratteristiche  dei  diversi  corsi  di  studio  e  con  particolare
riferimento al diverso peso  dei  Crediti  formativi  in  termini  di
numero medio di ore di didattica frontale, ore di laboratorio  e  ore
di studio autonomo, sia necessario classificare  i  corsi  di  studio
aventi caratteristiche omogenee in aree disciplinari; 
  Considerato che al  fine  di  consentire  agli  studenti  di  poter
disporre di un adeguato livello di servizi in termini di  docenza  di
riferimento e di servizi  amministrativi,  didattici  e  strumentali,
riconducibile a criteri di efficienza nell'impiego  delle  risorse  e
standard quantitativi omogenei a parita'  di  area  disciplinare,  si
rende necessario definire un numero di studenti  di  riferimento  per
area disciplinare; 
  Considerato che  il  costo  standard  unitario  di  formazione  per
studente in corso di cui al presente decreto rappresenta un valore di
riferimento  che,  rispetto  alle  voci  di  costo  utilizzate,   non
incorpora tutti  i  costi  sostenuti  dall'ateneo  ma  esclusivamente
quelli che secondo un approccio uniforme  a  livello  nazionale  sono
riconducibili a standard predefinibili; 
  Tenuto conto delle analisi dei dati  relativi  al  triennio  2010 -
2012 desunti dalle banche ministeriali  relative  agli  studenti,  ai
bilanci e al personale delle Universita'; 
  Considerato che tali standard sono finalizzati a consentire un'equa
valorizzazione degli studenti in corso  tenendo  conto  del  contesto
economico e territoriale  in  cui  e'  collocata  l'Universita'  e  a
definire un criterio oggettivo per l'attribuzione di una  percentuale
della quota del Fondo di finanziamento ordinario non  attribuita  con
finalita' premiali; 
  Visto il parere dell'ANVUR in data 17 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Definizione di studente in corso 
 
  1. Ai fini del presente decreto, il concetto di studente  in  corso
e' riferito alla condizione di  studente  iscritto  entro  la  durata
normale  del  corso  di  studi.   A   tal   fine   sono   considerati
esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo  da  un
numero di anni complessivinon superiore alla durata normale del corso
frequentato. 
  2. Gli studenti iscritti part - time sono considerati in  relazione
alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.