IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5: A. Comma 1, lett. a) e comma 3, lett a, il quale prevede la «introduzione di un sistema di accreditamento .. dei corsi di studio universitari ..., fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli Atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria»; B. Comma 1 , lett. b, e comma 4, lett. f, il quale prevede la «introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Universita', cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1»; Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, in attuazione della delega di cui al sopraindicato punto A); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 che da' attuazione, fra l'altro, alla delega di cui al sopraindicato punto B, ed in particolare l'art. 8 comma 2, il quale prevede che «la determinazione del costo standard per studente e' definita con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, ...considerando le voci di costo relative a: a) attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente; b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico- amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente; c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari; d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari; Visto il decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attivita' di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; Ritenuto che la definizione del costo standard relativamente alle voci di costo di cui alle lett. a) e b) debba avere come riferimento gli indicatori per l'accreditamento dei corsi di studio; mentre per quanto riguarda le voci di costo di cui alle lett c) e d) si debba fare riferimento soltanto a standard complessivi di Ateneo; Considerato che, anche in relazione all'analisi delle caratteristiche dei diversi corsi di studio e con particolare riferimento al diverso peso dei Crediti formativi in termini di numero medio di ore di didattica frontale, ore di laboratorio e ore di studio autonomo, sia necessario classificare i corsi di studio aventi caratteristiche omogenee in aree disciplinari; Considerato che al fine di consentire agli studenti di poter disporre di un adeguato livello di servizi in termini di docenza di riferimento e di servizi amministrativi, didattici e strumentali, riconducibile a criteri di efficienza nell'impiego delle risorse e standard quantitativi omogenei a parita' di area disciplinare, si rende necessario definire un numero di studenti di riferimento per area disciplinare; Considerato che il costo standard unitario di formazione per studente in corso di cui al presente decreto rappresenta un valore di riferimento che, rispetto alle voci di costo utilizzate, non incorpora tutti i costi sostenuti dall'ateneo ma esclusivamente quelli che secondo un approccio uniforme a livello nazionale sono riconducibili a standard predefinibili; Tenuto conto delle analisi dei dati relativi al triennio 2010 - 2012 desunti dalle banche ministeriali relative agli studenti, ai bilanci e al personale delle Universita'; Considerato che tali standard sono finalizzati a consentire un'equa valorizzazione degli studenti in corso tenendo conto del contesto economico e territoriale in cui e' collocata l'Universita' e a definire un criterio oggettivo per l'attribuzione di una percentuale della quota del Fondo di finanziamento ordinario non attribuita con finalita' premiali; Visto il parere dell'ANVUR in data 17 ottobre 2014; Decreta: Art. 1 Definizione di studente in corso 1. Ai fini del presente decreto, il concetto di studente in corso e' riferito alla condizione di studente iscritto entro la durata normale del corso di studi. A tal fine sono considerati esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo da un numero di anni complessivinon superiore alla durata normale del corso frequentato. 2. Gli studenti iscritti part - time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5.