IL DIRETTORE 
                     dell'Agenzia delle entrate 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
      per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia 
 
  Vista la legge 25  luglio  1971,  n.  545,  recante  le  norme  sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari e disposizioni connesse; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  29  aprile  1972,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  269
del  14  ottobre  1972,  recante   approvazione   delle   norme   sul
riordinamento delle circoscrizioni territoriali  delle  conservatorie
dei registri immobiliari; 
  Visto l'art. 64, della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  il  quale
prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicita'
immobiliare, istituite  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  6,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo 1992, n. 287,  possano  essere  trasferite  presso  gli  Uffici
provinciali da cui dipendono per competenza; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 10
maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio
in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'articolo 1,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  concernente  l'attribuzione  delle
funzioni di Conservatore dei registri immobiliari, laddove  e'  stata
considerata  l'opportunita'  di  individuare   specifiche   strutture
organizzative competenti in materia di pubblicita' immobiliare; 
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
ha disposto, con decorrenza dal 1°  dicembre  2012,  l'incorporazione
dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate; 
  Considerato  che,  in  attuazione  del  citato  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia  del  territorio  10  maggio  2011,  e'  stato
istituito presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del  territorio,
ora uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia  delle  entrate,  il
Reparto servizi di pubblicita' immobiliare e che, pertanto,  ciascuna
Sezione  staccata  di  pubblicita'  immobiliare  costituisce  ora  un
Reparto servizi di pubblicita' immobiliare; 
  Considerato che il Reparto servizi di  pubblicita'  immobiliare  di
Schio non e' operante in citta' sede circondariale di tribunale; 
  Considerata  l'opportunita',  in   relazione   alle   esigenze   di
economicita'  ed   efficienza   dell'attivita'   amministrativa,   di
trasferire il Reparto servizi  di  pubblicita'  immobiliare  operante
nella sede  di  Schio  presso  l'Ufficio  provinciale  di  Vicenza  -
Territorio; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 28 febbraio 2015, la sede del Reparto servizi di
pubblicita' immobiliare  di  Schio  e'  trasferita  presso  l'Ufficio
provinciale di Vicenza - Territorio, da cui dipende per competenza. 
  2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il  decreto
del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto  servizi  di
pubblicita' immobiliare di Schio.