IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
n. 116, ed  in  particolare  l'art.  26,  «Interventi  sulle  tariffe
incentivanti dell'elettricita' prodotta  da  impianti  fotovoltaici»,
con il quale, al  fine  di  ottimizzare  la  gestione  dei  tempi  di
raccolta ed  erogazione  degli  incentivi  e  favorire  una  migliore
sostenibilita' nella politica di supporto alle  energie  rinnovabili,
sono  determinate  le   modalita'   di   erogazione   delle   tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387,  e  all'art.  25,  comma  10,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Visto in particolare il comma 5 del citato art.  26,  a  norma  del
quale «Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e
4 puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   24   novembre   2003,   n.   326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'art.  1,
comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  secondo  criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto l'art. 1, comma 47 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  che
modifica l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  aggiungendo  dopo  la  lettera  e)  la  seguente  «e-bis)   con
riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o
previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono
essere  garantite  dallo  Stato,  anche  a  livello  pluriennale.  La
garanzia dello Stato puo' essere  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa  e
compatibile con  la  normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di
garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato»; 
  Visto l'art. 5, comma  11,  lettera  e-bis)  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come da ultimo modificato dall'art.  10,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  a
norma del quale «e-bis) le esposizioni  assunte  o  previste  da  CDP
S.p.A., diverse da .quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono
essere  garantite  dallo  Stato,  anche  a  livello  pluriennale.  La
garanzia dello Stato puo' essere rilasciata  a  prima  domanda,  deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea  in
materia di garanzie onerose concesse dallo  Stato.  Con  una  o  piu'
convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalita'
operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia»; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie (2008/C 155/02) che, tra l'altro, individua  alcune
condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato,  tra  le
quali: i) che il mutuatario non si trovi in difficolta'  finanziarie;
ii) che l'entita' della garanzia possa essere correttamente  misurata
al momento della concessione; iii) che la garanzia non  assista  piu'
dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria  in
essere; iv) che per la garanzia venga pagato un prezzo  orientato  al
mercato; 
  Visti gli orientamenti della Commissione europea in tema  di  aiuti
di Stato per il salvataggio  e  la  ristrutturazione  di  imprese  in
difficolta' e, in particolare, la Comunicazione sul settore  bancario
(2013/C 216/01) e la Comunicazione recante  gli  «Orientamenti  sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese
non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione  relativa  alla  revisione
del  metodo  di  fissazione   dei   tassi   di   riferimento   e   di
attualizzazione (2008/C 14/02); 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  recante  «Disciplina  in
materia di aiuti di  Stato  a  favore  dell'ambiente  e  dell'energia
2014-2020» (2014/C 200/01); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' garantita dallo  Stato  l'esposizione  di  Cassa  Depositi  e
Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP») rappresentata da crediti  connessi
ad  operazioni  di  provvista  dedicata  o   di   garanzia,   per   i
finanziamenti  bancari  a  favore  dei  beneficiari   della   tariffa
incentivante, ai sensi dell'art. 26, comma 5,  del  decreto-legge  24
giugno 2014 n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116. 
  2. La garanzia dello Stato viene concessa a titolo  oneroso  ed  e'
diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. 
  3.  La  garanzia   dello   Stato   copre   fino   all'80   percento
dell'ammontare  di  ciascuna  operazione  finanziaria  di   provvista
effettuata  da   CDP   a   favore   di   banche,   economicamente   e
finanziariamente sane, per l'erogazione dei finanziamenti di  cui  al
comma 1. Entro tale limite massimo di copertura,  la  garanzia  dello
Stato copre  fino  all'80  percento  dell'ammontare  dell'esposizione
creditizia, comprensiva di capitale e interessi, di CDP nei confronti
della banca. 
  4.  La  garanzia   dello   Stato   copre   fino   all'80   percento
dell'ammontare di ciascuna garanzia concessa  da  CDP  a  banche  sui
finanziamenti a favore di soggetti, economicamente e finanziariamente
sani, beneficiari della tariffa incentivante, di cui al  citato  art.
26, comma 5, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91.  Entro  il
predetto limite, la garanzia dello Stato copre fino  all'80  percento
della somma liquidata da CDP alla banca garantita. 
  5.  Ai  fini  della  individuazione  di  banche   e   di   soggetti
economicamente e finanziariamente sani, CDP applica gli  orientamenti
comunicati dalla Commissione europea.