IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24
febbraio 1992, n. 225 ; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 28  febbraio
2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della Provincia  di  Messina  nei
giorni dall'11 al 17 febbraio 2010, nonche' il decreto del  16  marzo
2012 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al
28 febbraio 2013; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865
del 15 aprile  2010  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile diretti  a  fronteggiare  la  grave  situazione  di  emergenza
determinatasi a seguito dei gravi dissesti  idrogeologici  che  hanno
interessato il territorio  della  provincia  di  Messina  nei  giorni
dall'11  al  17  febbraio  2010»,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3961 del 2 settembre 2011; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 117 del 25 settembre 2013; 
  Vista la nota della regione Siciliana prot. 6859 del  25  settembre
2014, con  cui  si  richiede  di  provvedere  alla  correzione  della
ordinanza n. 117/2013, atteso che dalla stessa sono emerse incertezze
interpretative   in   ordine    all'Amministrazione    tenuta    alla
corresponsione dell'indennita' di amministrazione  del  personale  in
posizione comando di cui puo' avvalersi la regione medesima, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della stessa norma; 
  Ritenuto, quindi, necessario, apportare le opportune modifiche alla
medesima ordinanza n. 117/2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  Il terzo periodo dell'art. 1, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n.  117/2013
e' cosi' modificato: «Al personale in posizione di comando spetta  il
trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni  di
appartenenza e quello accessorio, limitatamente  alle  voci  fisse  e
continuative,  a  carico  dell'ente  presso  cui  il   personale   e'
comandato; in ogni caso a detto personale non sara' corrisposto alcun
trattamento accessorio per prestazioni aggiuntive». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2015 
 
                                  Il capo del Dipartimento: Gabrielli