IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la domande presentata ai fini dell'iscrizione della  varieta'
al Registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 1065/73; 
  Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato; 
  Considerata conclusa la verifica della  denominazione  proposta  in
quanto pubblicata sul Bollettino delle varieta'  vegetali  n.  4/2014
senza  che  siano  pervenuti  avvisi  contrari   all'uso   di   detta
denominazione; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, la varieta' sotto  riportata,  la
cui descrizione e i risultati delle prove  eseguite  sono  depositati
presso questo Ministero: 
 
                           Frumento Tenero 
 
 
=====================================================================
|             |                          |    Responsabile della    |
|   Codice    |      Denominazione       | conservazione in purezza |
+=============+==========================+==========================+
|             |                          |Fondazione Morando        |
|             |                          |Bolognini - Sant'Angelo   |
|    15025    |Salviter                  |Lodigiano (LO)            |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 dicembre 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.