IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Vista la legge 20 aprile 1976,  n.  195,  concernente  modifiche  e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,  sulla  disciplina
della attivita' sementiera; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del   Registro
nazionale della varieta' da conservazione, cosi'  come  definite  dal
medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  30  dicembre  2010,  n.  267,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11
febbraio  2011,  recante  «Attuazione  della  direttiva  2009/145/CE,
recante  talune  deroghe  per  l'ammissione  di  ecotipi  e  varieta'
orticole  tradizionalmente  coltivate  in  particolari  localita'   e
regioni e  minacciate  da  erosione  genetica,  nonche'  di  varieta'
orticole  prive  di  valore  intrinseco  per  la  produzione  a  fini
commerciali  ma  sviluppate  per  la   coltivazione   in   condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali  ecotipi  e
varieta'»; 
  Visto il decreto ministeriale del  18  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  10  dicembre
2012, recante disposizioni applicative  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2010, n.  267,  per  cio'  che  concerne  le  modalita'  per
l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da
conservazione e delle varieta'  di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco  e  sviluppate   per   la   coltivazione   in   condizioni
particolari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  Conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 2014  «Iscrizione  di  una
varieta' da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale»; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del  citato
decreto 20 ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 3, comma 2,  del  decreto  ministeriale  20  ottobre  2014
«Iscrizione di una varieta' da conservazione di cipolla  al  relativo
registro  nazionale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2014, la parola  «riso»  e'
sostituita dalla parola «cipolla». 
    Roma, 18 dicembre 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi