IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme
sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel
testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35,  36,  e  37  del  menzionato
decreto legislativo n. 217 del  2005,  come  modificati  dal  decreto
legislativo  n.  150  del  2009,  che  disciplinano  il  procedimento
negoziale del personale non  direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, che «... si conclude con l'emanazione
di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui  disciplina  ha
durata triennale tanto per la parte economica che normativa ...»; 
  Visto in particolare l'art. 35 del citato  decreto  legislativo  n.
217 del 2005 in base al  quale  il  predetto  decreto  e'  emanato  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro
per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  che   la
presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente  delegati,  e
da una delegazione composta dai rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili  del  fuoco,
individuate con decreto del Ministro per la  funzione  pubblica,  ora
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  in
conformita' alle disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego  in
materia di accertamento della rappresentativita' sindacale,  misurata
tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime,  e
del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto  del
Presidente della Repubblica recettivo  dell'accordo  sindacale  sulle
modalita'  di  espressione  del  voto,  sulle   relative   forme   di
rappresentanza e sulle loro attribuzioni; 
  Viste  le  disposizioni  sulla  rappresentativita'  sindacale   nel
pubblico impiego recate dal decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette  «...  alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni  sindacali  che
abbiano una rappresentativita' non inferiore  al  cinque  per  cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo  e  il  dato
elettorale ...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo e'
espresso dalla  percentuale  delle  deleghe  per  il  versamento  dei
contributi sindacali rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
nell'ambito considerato ...» e che «Il dato  elettorale  e'  espresso
dalla  percentuale   dei   voti   ottenuti   nelle   elezioni   delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al  totale  dei  voti
espressi nell'ambito considerato.»; 
  Visto che criteri, modalita' e parametri vigenti per l'accertamento
della rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego trovano piena
applicazione  nei  confronti  del  personale  non  direttivo  e   non
dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in armonia con la
previsione di cui al ricordato decreto legislativo n. 217  del  2005,
con riferimento al solo dato associativo, e che, di  conseguenza,  le
organizzazioni sindacali legittimate a  partecipare  alla  trattativa
riguardante  il  personale  in  parola  sono  quelle  che  hanno  una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento  del  solo  dato
associativo, fino all'entrata in vigore del  decreto  del  Presidente
della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalita'  di
espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e  sulle
loro attribuzioni; 
  Vista la nota del 10 settembre 2013, prot.  5047/S158/R12,  con  la
quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, ha trasmesso  le  schede
riepilogative  delle  deleghe  ai  fini   della   misurazione   della
rappresentativita' sindacale al 31 dicembre 2012  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili  del  fuoco,
ed,  inoltre,  ha  comunicato  che  al  termine  della  procedura  di
rilevazione, i  dati  sono  stati  certificati  dalle  organizzazioni
sindacali nazionali di categoria; 
  Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione,  in   data   20   dicembre   2013,   relativo   alla
individuazione  della  delegazione   sindacale   che   partecipa   al
procedimento  negoziale  per  la  definizione  dell'accordo,  per  il
triennio 2013-2015, riguardante il  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008
recante  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per   il
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
  Visto in particolare l'art. 38 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che  la
ripartizione   dei   distacchi   avvenga   tra   le    organizzazioni
rappresentative sul piano nazionale, incluse nel  menzionato  decreto
ministeriale del 20 dicembre 2013; 
  Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco aventi titolo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con il quale l'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia  e'  stato  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014, con  il  quale  all'on.  dott.ssa  Maria  Anna  Madia,
Ministro senza portafoglio, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014, con il quale il Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  e'  stato  delegato,   tra   l'altro,   ad
esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure  di
carattere  generale  volte  a  garantire  la   piena   ed   effettiva
applicazione   ed   attuazione   delle    leggi    nelle    pubbliche
amministrazioni ...», nonche' le funzioni riguardanti,  tra  l'altro,
«... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
...»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Ripartizione del  contingente  complessivo  dei  distacchi  sindacali
  retribuiti autorizzabili, per il  triennio  2013-2015,  nell'ambito
  del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
  Vigili del fuoco 
 
  Il contingente complessivo di  16  distacchi  sindacali  retribuiti
autorizzabili, ai sensi  dell'art.  38,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008  recante  «Recepimento
dell'accordo sindacale integrativo per il personale non  direttivo  e
non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», a favore del
predetto personale non direttivo e non dirigente, e'  ripartito,  per
il triennio 2013-2015, tra le seguenti organizzazioni  sindacali  del
personale non direttivo e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse  nel
decreto  del  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione del 20 dicembre 2013, tenuto conto delle modalita' di
cui all'art. 38, comma 2, del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero  delle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione  del  contributo
sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate
per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2012: 
  1) FNS CISL - n. 6 distacchi sindacali; 
  2) FP CGIL VV.F. - n. 3 distacchi sindacali; 
  3) UIL PA VV.F. - n. 2 distacchi sindacali; 
  4) CO.NA.PO. - n. 2 distacchi sindacali; 
  5) CONFSAL VV.F. - n. 2 distacchi sindacali; 
  6) USB PI VV.F. - n. 1 distacchi sindacali.