IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo codice della strada, che attribuisce  al  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  la  competenza   in   materia   di
classificazione e declassificazione delle strade statali; 
  Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la
declassificazione  e'  disposta  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2, del regolamento medesimo; 
  Visto l'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992,  n.  495,  che  prescrive  che  l'assunzione  e  la
dismissione di strade  statali  o  di  singoli  tronchi  avvenga  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta di uno degli enti interessati,  previo  parere  degli  altri
enti competenti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
  Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato  che  prevede  che,  in
deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di  strade  statali
esistenti  dismessi  a  seguito  di  varianti,  che  non  alterano  i
capisaldi  del  tracciato  della  strada,  perdono  di   diritto   la
classifica di strade statali e, ove siano ancora  utilizzabili,  sono
obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che
prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione
alle  specifiche  competenze  alle  stesse  attribuite,  la   materia
trattata dallo stesso decreto  rimane  disciplinata  da  quanto  gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto; 
  Visto l'art. 19 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2  settembre
1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal  1°  luglio  1998  sono
delegate  alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per   il
rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita'  stradale
dello Stato quale ente proprietario  e  dell'Ente  nazionale  per  le
strade (ANAS), escluse le autostrade; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche, che prevede che la  classificazione  come  strade  statali
delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade
statali siano  effettuate  dallo  Stato  d'intesa  con  la  provincia
interessata; 
  Considerato  che  le  suddette  norme  statutarie  fanno  salva  la
previgente disciplina prevista  dal  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di  esecuzione
ed  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada,  in   materia   di
classificazione delle strade statali  in  quanto  complementare  alla
stessa disciplina statutaria, con la sola differenza  che  le  stesse
province sono subentrate all'ANAS in qualita' di ente  gestore  delle
strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381; 
  Vista la nota  n.  S106/13/491969/19.5.6/177ALF  dell'11  settembre
2013,  con  cui  la  provincia  autonoma  di  Trento  ha  chiesto  la
classificazione a strada statale, quale parte della s.s.  612  «della
Val di Cembra», della variante all'abitato di Molina di  Fiemme,  che
si  estende  dal  km  41,235  al  km   42,080,   e   la   contestuale
declassificazione a strada comunale del tratto sotteso; 
  Visto il voto n. 110/13 reso nell'adunanza del 31 luglio 2014,  con
il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V  sezione,  ha
espresso parere  favorevole  sulla  richiesta  di  classificazione  a
strada statale  s.s.  612  «della  Val  di  Cembra»,  della  variante
all'abitato di Molina di Fiemme e della contestuale declassificazione
a strada comunale del relativo tratto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La variante all'abitato di Molina di Fiemme, di lunghezza pari a km
0,910, che sottende il tratto esistente di s.s.  612  «della  Val  di
cembra» dal km 41,235 al km 42,080, e'  classificata  strada  statale
s.s. 612 Variante di Molina di Fiemme (Trento).