IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo  2001,
n. 57 «che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto  il  D.P.C.M.  n.  105   del   25   febbraio   2013   recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e
forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il Reg.  (CE)  n.  1224/2009  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca  e  dell'acquacoltura  che  prevede  la  possibilita'  di
concedere aiuti  e  non  siano  dunque  soggetti  alla  procedura  di
notifica; 
  Ritenuto  opportuno  intervenire  attraverso  la   concessione   di
contributi a fondo perduto nell'ambito degli aiuti in  regime  di  de
minimis  previsti  dall'Unione  europea,  per  attenuare  il  disagio
derivante dalla crisi economica del settore; 
  Considerato l'art. 10 del  Reg.  (CE)  n.  1224/2009  che  richiama
l'allegato  II,  parte  I,  della  direttiva  2002/59/CE,  modificato
dall'allegato 2, capo I della direttiva 2011/15/UE della  Commissione
del 23 febbraio 2011, «Obblighi  riguardanti  le  apparecchiature  di
bordo», che prevede l'installazione del  sistema  di  identificazione
automatica A.I.S. di classe A sui: 
    pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24  metri
e inferiore a 45 metri- entro il 31 maggio 2012; 
  pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri  e
inferiori a 24 metri- entro il 31 maggio 2013; 
  pescherecci di  lunghezza  fuori  tutto  superiore  a  15  metri  e
inferiore a 18 metri- entro il 31 maggio 2014; 
  pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore
a 15 metri  sono  soggetti  all'obbligo  di  installare  a  bordo  le
apparecchiature di cui all'articolo 6-bis a decorrere dal 30 novembre
2010; 
  Considerato  che  l'installazione  obbligatoria  del   sistema   di
identificazione automatica A.I.S. di classe A a bordo dei pescherecci
di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri,
entro il 31 maggio 2014, e' volta alla tutela della  sicurezza  della
navigazione nonche'  alla  salvaguardia  della  vita  umana  a  bordo
(convenzione SOLAS); 
  Vista la nota n. 4511 del 19 novembre 2014 della D.G.  pesca  sulla
quale il Capo Dipartimento ha espresso parere  favorevole  in  merito
alla predisposizione del decreto attuativo delle  misura  trattandosi
di attivita' meramente gestionale; 
  Ritenuto  opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla
concessione di un contributo  forfettario  agli  imprenditori  ittici
armatori di unita' da pesca con lunghezza fuori tutto superiore a  15
metri e inferiore a 18 metri, dotati del sistema  di  identificazione
automatica A.I.S. di classe A, nel  quadro  degli  aiuti  de  minimis
consentiti dall'Unione  Europea,  in  considerazione  dell'importanza
degli obiettivi comunitari in materia di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per effetto del presente provvedimento e' assunto  l'impegno  della
somma di € 247.995,00 in favore degli imprenditori ittici armatori di
unita' da pesca, indicati nell'allegato elenco che costituisce  parte
integrante del presente provvedimento quale contributo per gli  oneri
relativi  all'installazione  del   dispositivo   di   identificazione
automatica A.I.S. di classe A.