IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  cosi'  come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28  dicembre  1998,  n.
490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati «CAF»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.  164,  concernente
il regolamento recante norme per  l'assistenza  resa  dai  Centri  di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,  dai  sostituti
d'imposta e dai professionisti ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto  l'art.  3-bis,  comma  10,   e   l'art.   7-quinquies,   del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  concernente  la  riconosciuta
competenza tecnica  allo  svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non  titolari  di  redditi  di
lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma  1,  e  51
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
prevista dall'art. 34, comma 4, del decreto legislativo  n.  241  del
1997, da parte degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti  e
degli esperti contabili di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e  nell'Albo  dei  consulenti  del
lavoro di  cui  alla  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  di  seguito
denominati «professionisti abilitati»; 
  Visto, in particolare, l'art.  38,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1,  comma  333,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base  al  quale,  per  la
predetta attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  34  dello  stesso
decreto, ai CAF e, a  decorrere  dall'anno  2006,  ai  professionisti
abilitati spetta un compenso a carico del bilancio  dello  Stato  per
ciascuna dichiarazione annuale dei redditi modello  730  elaborata  e
trasmessa; 
  Visto l'art. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014,  n.  175,
che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate  rende
disponibile  al  contribuente  la  dichiarazione  precompilata  ferma
restando  la  possibilita'  per  il  contribuente  di  presentare  la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata  con  le  modalita'
ordinarie e che in caso di presentazione della dichiarazione  di  cui
all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5  e  6  dello
stesso  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  175,  concernenti,
rispettivamente,  limiti  ai  poteri  di   controllo   e   visto   di
conformita'; 
  Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo n.  175  del  2014,
che prevede che la dichiarazione precompilata puo'  essere  accettata
ovvero modificata dal contribuente ed e' presentata all'Agenzia delle
entrate direttamente  in  via  telematica  oppure  e'  presentata  al
proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF  o  a  un  professionista
abilitato presentando la relativa documentazione e che l'attivita' di
verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c)  del
comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
sui  dati  della  dichiarazione  compresi  quelli  forniti   con   la
dichiarazione precompilata; 
  Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014,  che
ha disposto la  soppressione  dell'art.  38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  dell'art.  18  del  decreto  31
maggio 1999, n. 164, nella parte  in  cui  prevedono  il  compenso  a
favore dei sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo n.
175 del 2014, che prevede che con decreto ministeriale,  da  emanarsi
entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a  partire  dall'anno  2015
l'entita' dei compensi previsti dall'art. 38 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 18 del decreto 31 maggio  1999,  n.
164, per i CAF e i professionisti  abilitati,  per  tener  conto  del
diverso livello di responsabilita' nel nuovo processo  di  assistenza
fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato; 
  Ritenuto che  la  rimodulazione  dei  compensi  tenendo  conto  dei
diversi adempimenti posti a  carico  dei  CAF  e  dei  professionisti
abilitati puo' essere effettuata in base al diverso  impegno  profuso
dagli stessi in ragione dell'assistenza  prestata  nelle  ipotesi  di
assenza di modifiche  o  in  presenza  di  modifiche  che  comportano
variazione o  integrazione  dei  dati  indicati  nella  dichiarazione
precompilata  nonche'  dell'assistenza  prestata  in  assenza   della
dichiarazione precompilata ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione da  parte  del  contribuente  o  di
rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o  il  professionista
abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata; 
  Ritenuto  altresi'  che  l'ampliamento  e  il  miglioramento  della
qualita'  dei  dati  portera'  al  progressivo  sviluppo  negli  anni
successivi   al   2015   delle    dichiarazioni    precompilate    e,
conseguentemente, all'aumento del numero di  dichiarazioni  accettate
senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti,  con  effetti
di risparmio per l'erario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure dei compensi di euro 14 e euro 26 di cui all'art.  38,
comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  sono
rimodulate per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa in: 
    a. euro 13,60, euro 15,40 ed  euro  16,90,  rispettivamente,  per
l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se  la
dichiarazione e' trasmessa senza modifiche dei  dati  indicati  nella
dichiarazione  precompilata  ai  sensi  dell'art.   1   del   decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' in caso di rifiuto  del
contribuente  di  fornire  la  delega  per  l'accesso  alla   propria
dichiarazione precompilata. Ai fini del presente  decreto,  non  sono
considerate  modifiche  quelle  apportate  ai  dati  anagrafici   del
contribuente e ai dati identificativi del soggetto  che  effettua  il
conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto  del
25 per cento, e' erogato per l'elaborazione e la  trasmissione  delle
dichiarazioni dei soggetti esonerati  dall'obbligo  di  presentazione
della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1,  quarto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici; 
    b. euro 14,30, euro 16,60 ed  euro  17,70,  rispettivamente,  per
l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se  la
dichiarazione e' trasmessa con modifiche  che  comportano  variazione
dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art.
1 del decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175.  Lo  stesso
compenso  in  misura  doppia  e'  erogato  per  l'elaborazione  e  la
trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta; 
    c. euro 16,20, euro 18,30 ed  euro  18,30,  rispettivamente,  per
l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se  la
dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano  integrazioni
anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella  dichiarazione
precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175. Lo stesso compenso e' erogato per l'elaborazione  e  la
trasmissione delle dichiarazioni in caso di  mancata  predisposizione
da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione  precompilata
salvo quanto previsto alla  lettera  a)  nelle  ipotesi  di  soggetti
esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.