Il CONSIGLIO 
 
  Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (di   seguito   denominata
Autorita') ha  assunto  i  compiti  e  le  funzioni  della  soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
e forniture; 
  Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «disposizioni per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il d.lgs.  12  aprile  2006,  n.  163,  recante  «codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare
gli articoli 241, 242 e 243 contenenti  disposizioni  in  materia  di
Camera arbitrale dei contratti pubblici; 
  Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato  in
data 19 novembre 2013, come da ultimo  modificato  con  deliberazioni
consiliari del 15 e del 29 luglio  2014,  nonche'  del  30  settembre
2014, il quale  prevede  all'art.  22,  comma  2,  che  il  Consiglio
dell'Autorita', sentito il Consiglio della Camera arbitrale,  approva
il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  della   Camera
arbitrale; 
  Visto il d.p.r. 16 aprile 2013  n.  62,  in  tema  di  «regolamento
recante codice di comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il Codice etico della  Commissione  per  la  valutazione,  la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, approvato
in data 2 maggio 2012; 
  Visto Codice di comportamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui
lavori pubblici, pubblicato nel Bollettino Avcp n. 1/99 del 7  aprile
1999; 
  Visto il verbale n. 59 dell'adunanza  consiliare  del  26  novembre
2014, con il quale e' stato  deliberato  di  modificare  il  predetto
Regolamento sulla organizzazione e  sul  funzionamento  della  Camera
arbitrale; 
  Sentito il Consiglio della Camera arbitrale 
 
                               Approva 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio. 
  2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri. Nel caso di
impedimento permanente di uno dei membri, il Presidente del Consiglio
arbitrale   ne   da'   tempestiva    comunicazione    al    Consiglio
dell'Autorita', che nomina un nuovo componente. 
  3. Il Presidente rappresenta la  Camera  arbitrale  e,  all'interno
dell'Autorita', cura i rapporti con gli organi  o  uffici  da  questa
dipendenti; convoca le sedute del Consiglio della Camera arbitrale  e
ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari  alla
esecuzione delle delibere del Consiglio; vigila sull'attivita'  della
struttura di segreteria. 
  4. Nel caso  di  assenza  o  impedimento  del  Presidente,  le  sue
funzioni sono assunte  temporaneamente  da  uno  dei  componenti  del
Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno. 
  5.  Il  Presidente  puo'  adottare  provvedimenti  di  urgenza,  da
sottoporre a ratifica del Consiglio  nella  prima  seduta  successiva
alla loro adozione.