Il CONSIGLIO Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale l'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito denominata Autorita') ha assunto i compiti e le funzioni della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare gli articoli 241, 242 e 243 contenenti disposizioni in materia di Camera arbitrale dei contratti pubblici; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato in data 19 novembre 2013, come da ultimo modificato con deliberazioni consiliari del 15 e del 29 luglio 2014, nonche' del 30 settembre 2014, il quale prevede all'art. 22, comma 2, che il Consiglio dell'Autorita', sentito il Consiglio della Camera arbitrale, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento della Camera arbitrale; Visto il d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, in tema di «regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il Codice etico della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, approvato in data 2 maggio 2012; Visto Codice di comportamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, pubblicato nel Bollettino Avcp n. 1/99 del 7 aprile 1999; Visto il verbale n. 59 dell'adunanza consiliare del 26 novembre 2014, con il quale e' stato deliberato di modificare il predetto Regolamento sulla organizzazione e sul funzionamento della Camera arbitrale; Sentito il Consiglio della Camera arbitrale Approva il seguente regolamento: Art. 1 Organi 1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio. 2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri. Nel caso di impedimento permanente di uno dei membri, il Presidente del Consiglio arbitrale ne da' tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Autorita', che nomina un nuovo componente. 3. Il Presidente rappresenta la Camera arbitrale e, all'interno dell'Autorita', cura i rapporti con gli organi o uffici da questa dipendenti; convoca le sedute del Consiglio della Camera arbitrale e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla esecuzione delle delibere del Consiglio; vigila sull'attivita' della struttura di segreteria. 4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti del Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno. 5. Il Presidente puo' adottare provvedimenti di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione.