IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti  e  la
nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto dirigenziale del 16 gennaio 2004 di autorizzazione
provvisoria all'immissione in commercio ed all'impiego  del  prodotto
fitosanitario NOMINEE,  a  base  della  sostanza  attiva  bispyribac,
registrato con il numero 12070, ed il successivo decreto dirigenziale
del 14 luglio 2011 di ri-registrazione provvisoria fino al 31  luglio
2021; 
  Visto il decreto dirigenziale del 23 gennaio 2012 di autorizzazione
all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario
ALTRAZ, a base della sostanza attiva bispyribac,  registrato  con  il
numero 15329 fino al 31 luglio 2021; 
  Viste le domande, presentata in data 31 gennaio 2012 e  2  febbraio
2012 rispettivamente, dall'Impresa Bayer CropScience S.r.l. con  sede
legale  a  Milano,  in  in  Viale  Certosa  130,   finalizzate   alla
ri-registrazione dei prodotti fitosanitari ALTRAZ e NOMINEE ai  sensi
dell'art. 80,  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  contenenti  la
sostanza attiva bispyribac, indicando  l'Italia  quale  Paese  membro
relatore ai sensi della procedura di work-sharing volontario; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la
sostanza attiva bispyribac e' stata considerata approvata a norma del
regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31  luglio  2021,  alle  medesime
condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto  il   rapporto   di   ri-registrazione   preliminare   (draft
registration report-DRR) messo a  disposizione  degli  Stati  membri,
della  Commissione  consultiva  di  cui  all'art.  20   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  del  richiedente,  dallo  Stato
membro relatore Italia in data 13 marzo 2014; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario in questione e' stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 agosto 2014 con la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi
entro 6 e 24 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta in  data  27  ottobre  2014  con  la  quale
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente  decreto  sono  attualmente  in  commercio  con  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al
presente decreto, sia le etichette conformi alle  suddette  direttive
in  materia  classificazione,  imballaggio  ed  etichettatura   delle
sostanze pericolose che le conformi al regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2021, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  bispyribac,  i   prodotti
fitosanitari di cui in allegato, valutati secondo i principi uniformi
stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione  europea
sulla base del dossier presentato conforme ai requisiti riportati nel
regolamento (UE) n. 545/2011 e tenuto conto altresi' delle condizioni
definite dalla direttiva 2006/39/CE; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  luglio  2021,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  bispyribac   i   prodotti
fitosanitari riportati in  allegato  dell'Impresa  Bayer  CropScience
S.r.l., secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate
nelle etichette allegate al presente decreto. 
  Sono  autorizzate  le  seguenti  modifiche  degli  stabilimenti  di
produzione e confezionamento: 
    1) Sono aggiunti i  seguenti  stabilimenti  tra  le  officine  di
produzione riportate in etichetta: 
      Bayer Vietnam Ltd. - Bien Hoa city - Vietnam; 
      Bayer S.A.S. - Marle sur Serre - Francia; 
    2) Sono stati eliminate dalle etichette le seguenti  officine  di
confezionamento: 
      Bayer  Portugal  S.A.,  Casal  Colaride  -  Agualva,  Cacem   -
Portogallo; 
      Bayer CropScience Srl - filago (BG). 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  sia  nella
versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non  ai
criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008,  sono
concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61  del  suddetto
regolamento. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a ri-etichettare i
prodotti   fitosanitari   muniti    dell'etichetta    precedentemente
autorizzata,  non  ancora  immessi  in  commercio  e  a  fornire   ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 3 dicembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco