IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica   in   particolare   l'articolo   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle   competenze»   e   l'articolo   119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183» 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la Decisione del  Consiglio  2009/562/CE  relativa  alla  non
iscrizione  della  sostanza  attiva  metam  nell'allegato   I   della
direttiva 91/414/CEE; 
  Considerato che  nel  rispetto  di  condizioni  rigorose  intese  a
minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali  e  della
tutela dell'ambiente, e' stata concessa la  possibilita'  agli  Stati
richiedenti, di poter usufruire di  un  periodo  di  tolleranza  piu'
lungo per utilizzare la sostanza attiva metam; 
  Visto l'allegato della suddetta decisione  che  riportava  l'elenco
degli  Stati  membri,  tra  cui  l'Italia,  che  hanno  mantenuto  le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam  e  gli
usi autorizzati per ogni singolo Stato membro,  ritenuti  essenziali,
fino al 31 dicembre 2014; 
  Visto il successivo Regolamento (UE) n. 359/2012 della  Commissione
che ha approvato il metam  in  conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, sulla base di nuovi dati presentati e valutati dallo Stato
membro relatore, dall'EFSA e dalla Commissione europea; 
  Considerato che il succitato regolamento ha abrogato  la  decisione
2009/562/CE mantenendo comunque valido fino al 31  dicembre  2014  il
periodo  di  tolleranza  piu'  lungo  concesso  agli   Stati   membri
richiedenti; 
  Visto  l'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.   359/2012   della
Commissione europea che stabilisce i tempi, per adeguare  i  prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam,  alle  disposizioni
specifiche  riportate  nella  «Parte  A»  dell'allegato  al  suddetto
regolamento; 
  Considerato che le Imprese,  titolari  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente  decreto,  hanno  ottemperato,  per
questa prima fase, nei tempi e nelle forme stabilite dal  regolamento
stesso di approvazione della  sostanza  attiva  metam,  adeguando  le
etichette alle suddette disposizioni specifiche; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al  30  giugno
2022, data di scadenza della sostanza attiva stessa, fatta  salva  la
presentazione  entro  i  termini  previsti   dal   regolamento   (UE)
n.359/2012 della Commissione di approvazione, di un dossier  adeguato
alle prescrizione di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione con i dati  non  presenti  all'atto  della  registrazione
provvisoria   dei   prodotti   fitosanitari,   avvenuta   ai    sensi
dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche'  ai  dati
riportati nella «Parte B» delle disposizioni specifiche dell'allegato
al regolamento di approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Considerato  che  detti  dossier  adeguati   saranno   oggetto   di
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art.  29,  par.  6
del Reg. 1107/2009, secondo i tempi  stabiliti  dall'art.  2  par.  2
parte a) del regolamento (UE) n. 359/2012 della Commissione; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente  decreto  sono  attualmente  in  commercio  con  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista altresi' la nota con  la  quale  le  Imprese  titolari  delle
registrazioni   hanno   comunicato   di    aver    provveduto    alla
riclassificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono allegate al
presente decreto, sia le etichette trasmesse  dall'Impresa  titolare,
in  adempimento  dell'obbligo  di  classificazione   ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 30 giugno 2022, termine dell'approvazione della
sostanza attiva metam, fatti salvi gli adempimenti  sopra  menzionati
nei tempi e con le modalita'  definite  dal  regolamento  (UE)  della
Commissione n. 359/2012; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 giugno  2022,  data
di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva metam i  prodotti
fitosanitari riportati in allegato al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal Regolamento  (UE)  della  Commissione  n.  359/2012  di
approvazione  della  sostanza  attiva  medesima,   che   prevede   la
presentazione di  un  fascicolo  adeguato  ai  requisiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella Parte  B
delle  «disposizioni  specifiche»  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione della sostanza attiva  metam.  Detti  fascicoli  saranno
valutati alla luce dei principi  uniformi  di  cui  all'articolo  29,
paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette  allegate,  adeguate  alla  «Parte  A»  delle  disposizioni
specifiche di cui all'allegato del regolamento di approvazione  della
sostanza attiva metam, sia nella versione munita  di  classificazione
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia  nella  versione
munita  di  classificazione  stabilita  dal  titolare  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE, e' consentita non oltre il 31 maggio 2015. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti  dei
prodotti  fitosanitari  non  adeguati  ai   criteri   stabiliti   dal
regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno  2017,
ai sensi dell'articolo 61 del suddetto regolamento. 
  Le   Imprese   titolari   dell'autorizzazioni   sono    tenute    a
rietichettare, entro il 31 dicembre  2014,  i  prodotti  fitosanitari
muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi
in commercio e a fornire ai rivenditori  un  fac-simile  della  nuova
etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi
di vendita al fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore
finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli utilizzatori, idonea ad  assicurare  un  corretto  impiego  dei
prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 17 dicembre 2014 
 
                                       Il direttore generale: Ruocco