IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.  220  -
come sostituito dall'art. 7,  comma  5,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149 e, successivamente,  modificato  dall'art.  1,
comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma  545,
lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2013, n. 147 - il quale  prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito  decreto,
emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,
autorizza la riduzione degli  obiettivi  annuali  degli  enti  locali
assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo  sperimentale  di
riequilibrio e  del  fondo  perequativo,  nonche'  dei  trasferimenti
erariali  destinati  ai  comuni  della  Regione  Siciliana  e   della
Sardegna, prevista in caso di mancato  raggiungimento  dell'obiettivo
del  patto  di  stabilita'   interno.   L'importo   della   riduzione
complessiva  per  province  e  comuni  e'  commisurato  agli  effetti
finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in  caso  di
mancato  raggiungimento  dell'obiettivo  del  patto   di   stabilita'
interno, operata a valere sul fondo sperimentale  di  riequilibrio  e
sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti  erariali  destinati
ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della  legge  n.  228  del  2012  ,  che
prevede che, per gli anni 2013 e 2014,  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  sanzioni  che  richiamano  il  fondo   sperimentale   di
riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore  dei  comuni  della
Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo  di
solidarieta' comunale  istituito  dal  comma  380,  lettera  b),  del
medesimo art. 1 della citata legge n. 228 del 2012; 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  il
quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore  a
1.000 abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato
art. 31, che costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
11400 del 10 febbraio 2014, adottato ai sensi del comma  19,  secondo
periodo, dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  con  cui  sono
definite le  modalita'  di  individuazione  degli  obiettivi  per  il
triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto  art.
31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto  l'art.  31,  comma  20,  primo  e  secondo  periodo,   della
richiamata legge n. 183 del 2011 - come  modificato  dal  comma  445,
dell'art.  1,  della  legge  n.  228  del  2012  e,  successivamente,
dall'art. 1, comma 539, lett. a), b), c) e d), della legge n. 147 del
2013 - che prevede che ai fini  della  verifica  del  rispetto  degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti locali
di cui al comma  1  del  medesimo  art.  31,  e'  tenuto  a  inviare,
utilizzando il sistema web appositamente previsto  per  il  patto  di
stabilita'          interno          nel           sito           web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine  perentorio
del 31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  una  certificazione  del   saldo
finanziario  in  termini  di  competenza  mista  conseguito,  firmata
digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria; 
  Visto l'art. 31, comma 20-bis, della richiamata legge  n.  183  del
2011 - come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228
del 2012 - che  dispone  che  decorsi  sessanta  giorni  dal  termine
stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  l'ente
locale e' comunque tenuto ad  inviare  una  nuova  certificazione,  a
rettifica  della  precedente,  se  rileva,  rispetto  a  quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo del patto di stabilita' interno; 
  Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011,
che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di  stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno  successivo  a  quello
dell'inadempienza,  e'  assoggettato  ad  una  riduzione  del   fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in  misura  pari
alla  differenza  tra   il   risultato   registrato   e   l'obiettivo
programmatico predeterminato e che  gli  enti  locali  della  Regione
Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati  alla  riduzione
dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed  infine  che  in
caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della  legge
n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel  caso
in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la
quota  di  finanziamento  nazionale  e  correlati  ai   finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla media  della  corrispondente  spesa
del triennio precedente; 
  Visto l'art. 43, comma 3-bis, primo periodo, del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di  conversione  dell'11
novembre 2014, n. 164,  ai  sensi  del  quale  la  sanzione  prevista
dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011,  per
inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013, ferme restando
le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al
3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo  consuntivo
disponibile del comune inadempiente; 
  Visto l'art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale su  richiesta  dei  comuni
che hanno  attivato  nell'anno  2014  la  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis  del  testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
nonche' di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il  dissesto
finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo'
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari  determinati
dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli  obiettivi
del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto l'art.  18  del  decreto-legge  6  marzo  del  2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014,  n.  68,  che
stabilisce in via straordinaria,  per  l'anno  2014,  che  ai  comuni
assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le  finalita'  di
cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che  non  hanno
raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si  applica
la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della  legge
n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26,  lettera  a),  del
citato  art.  31,  si  applica  nel  senso  che  l'ente  medesimo  e'
assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta'  comunale  in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato e comunque per un importo non  superiore
al  3  per  cento  delle  entrate  correnti  registrate   nell'ultimo
consuntivo, e, infine, che in caso di incapienza dei predetti  fondi,
gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio  dello
Stato le somme residue; 
  Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge  n.  16  del  2014,  il
quale prevede che, con riferimento  all'esercizio  finanziario  2013,
nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano  le  misure  di
cui al comma  26  dell'art.  31  della  legge  n.  183  del  2011,  e
successive  modificazioni,  ne'  le  ulteriori  misure  sanzionatorie
previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito
con modificazioni dalla legge 17  ottobre  2014,  n.  146,  il  quale
prevede che nell'anno 2014,  per  i  comuni  di  Agrigento,  Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo,  Porto  Empedocle,
Pozzallo,  Ragusa,  Siculiana,  Siracusa  e   Trapani,   maggiormente
interessati  dalla  pressione  migratoria,  le  spese  connesse  alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal  patto  di  stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo  commisurato  al  50  per
cento degli effetti finanziari  determinati  dall'applicazione  della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'art. 31 della legge  12
novembre 2011, n. 183, e che il riparto tra i comuni interessati  sia
definito  entro  il  15  ottobre  2014  con  decreto  del   Ministero
dell'interno, con la conseguenza che  la  riduzione  degli  obiettivi
2014 dei comuni di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220  del
2010, e' rideterminata; 
  Visto l'art. 31, comma 6-bis, della legge n. 183 del 2011, ai sensi
del quale, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto  di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni  e  servizi  in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei  comuni
che gestiscono, in quanto  capofila,  funzioni  e  servizi  in  forma
associata e il corrispondente  aumento  degli  obiettivi  dei  comuni
associati non capofila. A tal fine, entro  il  30  marzo  di  ciascun
anno, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  mediante  il  sistema  web
"http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della  Ragioneria  generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente  comma  sulla  base  delle  istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno; 
  Considerato che l'art. 41, comma 3, del  decreto-legge  n.  66  del
2014, ai sensi del quale la riduzione degli obiettivi di cui al comma
122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220  e'  applicata,
sulla  base  dei  criteri  individuati  con  decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di  cui  al  medesimo  comma   122,
esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di
pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,
come rilevato nella certificazione del patto di  stabilita'  interno,
non e' attuabile per l'anno 2014 in  quanto  le  certificazioni  sono
state gia' prodotte dagli enti locali; 
  Considerato  che   la   riduzione   complessiva   degli   obiettivi
programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma  122,
dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, e' commisurata agli  effetti
finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni  operata,  in
caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno,  a  valere
sul fondo sperimentale di  riequilibrio,  e  sul  fondo  perequativo,
nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della  Regione
Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  e  che,  sulla   base   delle
informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli  enti  locali
ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,
emerge che, alla data del 27 novembre 2014, 59 comuni  risultano  non
aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno  nell'anno
2013; 
  Considerato che i comuni di  Bellegra,  Calvi,  Mozzate,  Pozzallo,
Sedrina, Feroleto della Chiesa e Sant'Omero integrano le  fattispecie
descritte  all'art.   43,   comma   3-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Considerato che il comune di Villamaina, pur essendo tra  i  comuni
che  non  hanno  raggiunto  l'obiettivo,  ha  attivato  una  verifica
concernente la sussistenza dei  requisiti  per  l'assoggettamento  al
patto di stabilita' interno  2013  e  che  conseguentemente,  in  via
prudenziale,  gli  effetti  finanziari  determinati  dalla   sanzione
irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge  n.
220 del 2010; 
  Considerato che per il comune di Caltagirone e' tuttora sospeso  il
termine per l'approvazione del rendiconto 2013, in  quanto  l'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato formulata  ai  sensi  dell'art.
261 del decreto legislativo n. 267  del  2000  non  e'  stata  ancora
approvata   con   decreto   del   Ministro   dell'interno    e    che
conseguentemente,  in  via  prudenziale,   gli   effetti   finanziari
determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla  riduzione
degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al  comma  122
dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010; 
  Considerato che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 78226 del  25  novembre  2014,  emanato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stata autorizzata  la
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per  l'anno
2014 delle province, in attuazione  dell'art.  1,  comma  122,  della
legge n. 220 del 2010; 
  Considerato che  l'importo  degli  effetti  finanziari  determinati
dall'applicazione della sanzione ai comuni che  non  hanno  raggiunto
l'obiettivo del  patto  di  stabilita'  interno,  alla  data  del  27
novembre 2014, ammonta ad euro 27.667.934; 
  Considerato che con  decreto  del  Ministero  dell'interno  del  1°
dicembre 2014 e' stata distribuita la riserva del 50 per cento di cui
all'art. 7, del decreto-legge n. 119 del  2014  ai  comuni  siciliani
individuati  dalla  norma  interessati  da  flussi  migratori  e  che
conseguentemente l'importo ripartibile tra  i  comuni  ai  sensi  del
comma 122, art. 1, legge n. 220 del 2010, ammonta ad euro 13.833.967; 
  Ritenuto di destinare la quota residua  del  plafond  pari  a  euro
3.573.967 ai comuni siciliani  rispettosi  del  patto  di  stabilita'
interno 2013 individuati dall'art. 7 del  decreto-legge  n.  119  del
2014; 
  Visto l'elenco trasmesso dall'ANCI - deputata ai  sensi  del  comma
6-bis dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011  a  comunicare  alla
Ragioneria generale dello Stato gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi, rispettivamente, dei comuni capofila  e  dei  comuni
associati che hanno raggiunto l'accordo  -  che  individua  i  comuni
associati beneficiari della riduzione dell'obiettivo 2014 operata con
il presente decreto e il relativo importo; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
per l'anno 2014 alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  122,
dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali per  la  riduzione  degli  obiettivi
2014 dei comuni, cosi' come rideterminata per effetto dell'art. 7 del
decreto-legge n. 119 del 2014; 
  Vista l'intesa sancita  in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 16 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'anno 2014, i comuni associati,  rispettosi  del  patto  di
stabilita' interno 2013, che, ai sensi del comma 6-bis  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, hanno peggiorato  il  proprio  obiettivo
del patto di stabilita' interno  2014  per  alleggerire  gli  effetti
negativi sull'obiettivo del proprio  comune  capofila  connessi  alla
gestione di funzioni  e  servizi  in  forma  associata,  riducono  il
proprio obiettivo di patto di stabilita' interno di un  importo  pari
al peggioramento sostenuto, e indicato nella  allegata  tabella  «A»,
per un importo complessivo di euro 10.260.000. 
  2. Per l'anno 2014, i comuni di cui all'art. 7 del decreto-legge n.
119 del 2014,  rispettosi  del  patto  di  stabilita'  interno  2013,
riducono il proprio obiettivo di patto di stabilita'  interno  di  un
importo complessivo di euro 3.573.967, ripartito per ciascun  comune,
come  indicato  nella  tabella  «B»  allegata,  in  proporzione  alla
dimensione demografica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan