IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni  recante
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste in particolare: 
    le tabelle I, II, III e IV che indicano  le  sostanze  con  forte
potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in  ordine  decrescente  di
potenziale di abuso e dipendenza; 
    la tabella dei  medicinali,  suddivisa  in  cinque  sezioni,  che
indica le sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono  pertanto
usate in terapia, in conformita' ai criteri per la  formazione  delle
tabelle di cui al citato articolo 14 del testo unico; 
  Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al testo unico
dal  decreto-legge  20   marzo   2014,   n.   36,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  16  maggio  2014,  n.  79,  le  sostanze
etizolam e meprobamato, risultano incluse  unicamente  nella  tabella
dei medicinali, allegata al medesimo testo unico; 
  Ritenuto necessario  procedere  all'inclusione  di  dette  sostanze
anche nella tabella IV del testo unico, secondo i previsti criteri di
cui all'articolo  14  del  testo  unico,  in  quanto  per  le  stesse
risultano accertati pericoli di  induzione  di  dipendenza  fisica  o
psichica di intensita' e gravita' minori  di  quelli  prodotti  dalle
sostanze elencate nelle tabelle I e III; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
prot. n. 33481 del 14 ottobre 2014, favorevole all'inserimento  nella
tabella IV del testo unico delle sostanze etizolam e meprobamato; 
  Vista la nota del 25 giugno 2014 con  cui  l'Agenzia  italiana  del
farmaco ha chiesto al Ministero della  salute  l'aggiornamento  della
tabella  dei  medicinali  a  seguito   del   rilascio   della   prima
autorizzazione all'immissione in commercio di  un  medicinale  a  uso
parenterale a base di lormetazepam; 
  Tenuto conto che i criteri per  la  formazione  della  tabella  dei
medicinali di cui al citato articolo 14 del testo unico prevedono che
i medicinali a uso parenterale a base di benzodiazepine siano inclusi
nella sezione D di detta tabella; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', comunicato  con
nota prot. n. 33842 del 14 ottobre 2014,  favorevole  all'inserimento
nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  D,  del  testo  unico  dei
medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta  dell'11  novembre  2014,  favorevole  all'inserimento   nella
tabella IV, del testo unico delle sostanze etizolam e  meprobamato  e
all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione D, dello stesso
testo unico dei medicinali a uso parenterale a base di lormetazepam; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella IV, del decreto del Presidente della Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    Etizolam 
    Meprobamato 
  2. Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  D,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni,  e'  inserita  nella  sezione  "Composizioni  per  uso
parenterali contenenti", secondo  l'ordine  alfabetico,  la  seguente
sostanza: 
    Lormetazepam 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 gennaio 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin