IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante "Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096"; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  nonna
dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
"Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013"; 
  Viste le domande presentate ai  fini  dell'iscrizione  di  varieta'
vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro  delle
varieta' dei prodotti sementieri, fino  alla  fine  del  decimo  anno
civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le  varieta'
ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere  certificate  in
quanto "sementi di base", "sementi  ,certificate"  o  controllate  in
quanto "sementi standard" e le cui sementi possono essere controllate
soltanto quali "sementi standard". Le descrizioni e i risultati delle
prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. 
    
 
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|           |           |          |            |   Responsabile    |
|           |           |  Codice  |   Lista    | conservazione in  |
|  SpecieĀ   | Varieta'  |   SIAN   |  Registro  |      purezza      |
+===========+===========+==========+============+===================+
|  Lattuga  |  Octavia  |   3323   |     A      |Meridiem Seeds S.L.|
+-----------+-----------+----------+------------+-------------------+
|  Indivia  |           |          |            |La Semiorto Sementi|
|  scarola  |   Dinas   |   3406   |     A      |      s.r.l.       |
+-----------+-----------+----------+------------+-------------------+
|  Lattuga  |   Eden    |   3410   |     A      |  Maraldi Andrea   |
+-----------+-----------+----------+------------+-------------------+
|  Fagiolo  |           |          |            |                   |
|   nano    |  Mantus   |   3427   |     A      |Royal Seeds s.r.l. |
+-----------+-----------+----------+------------+-------------------+
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana. 
    Roma, 20 novembre 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Note all'articolo unico: 
              Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.