IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2014  che   riguardo   alle
disposizioni transitorie  prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  con  successivo  decreto  provvedera'  a  disciplinare  le
modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini  indicati
nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita'  alle  disposizioni
che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  59  del  predetto  regolamento  n.
651/2014 che prevede l'entrata in vigore  del  regolamento  stesso  a
partire dal 1° luglio 2014; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA
38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369
del 17 ottobre 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    "Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Ritenuto opportuno dare continuita' all'attuazione della disciplina
relativa ai  Contratti  di  sviluppo,  come  riformata  dal  predetto
decreto 14 febbraio 2014, adeguando e integrando i  regimi  di  aiuti
ivi previsti alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014,
valide per il periodo 2014 - 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  "Agenzia":  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a cui  sono
affidate, ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le funzioni  di  gestione  relative  all'intervento  di  cui  al
medesimo articolo; 
    c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    d) "Regolamento GBER": il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e  108  del  trattato  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    e) "Regolamento n. 1407/2013": il regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
    f) "PMI": le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e  nel  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    g) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale":  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida  per  il  periodo  2014-2020
contenente  l'elenco  delle  zone  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, approvata dalla Commissione  europea  il  16  settembre
2014 (SA 38930),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
    h)  "unita'  produttiva":  la  struttura  produttiva  dotata   di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 
    i) "distretto turistico": il distretto turistico  individuato  ai
sensi  dell'art.  3  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
    l) "aree di crisi": i territori dei Comuni ricadenti  nelle  aree
di  crisi  (individuate  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 25 gennaio  2010  e  successive  modifiche  e  integrazioni
recante il testo unico degli indirizzi attuativi relativi alla  legge
n.  181/1989),  nelle  aree  industriali  caratterizzate   da   crisi
complesse (individuate  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell'art. 27,  comma
8,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)  o  nelle  aree  di
crisi industriale diverse  da  quelle  complesse  che  presentano  un
impatto significativo sullo  sviluppo  dei  territori  interessati  e
sull'occupazione (individuate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico  ai  sensi  dell'art.   27,   comma   8-bis,   del   citato
decreto-legge n. 83 del 2012); 
    m) "grande progetto di investimento":  progetto  di  investimento
con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro calcolati  sulla
base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in  cui  e'  concesso
l'aiuto; 
    n)  "importo  di  aiuto  corretto":  importo  massimo  di   aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato  secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella  zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di  Stato  a  finalita'
regionale,   esclusa   l'intensita'   di   aiuto    maggiorata    (la
maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi
ammissibili, B e' la parte  di  costi  ammissibili  compresa  tra  50
milioni di euro e 100 milioni di euro  e  C  e'  la  parte  di  costi
ammissibili superiore a 100 milioni di euro; 
    o) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da  utilizzare  per
sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per  apportare  un
notevole miglioramento ai prodotti,  processi  o  servizi  esistenti.
Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo'
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in
un  ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione  verso  sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio'  e'  necessario
ai fini della ricerca  industriale,  in  particolare  ai  fini  della
convalida di tecnologie generiche; 
    p) "sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    q)  "organismo  di  ricerca  e  diffusione   della   conoscenza":
un'entita' (ad esempio, universita' o istituti  di  ricerca,  agenzie
incaricate   del   trasferimento    di    tecnologia,    intermediari
dell'innovazione, entita' collaborative reali  o  virtuali  orientate
alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di  finanziamento,  la
cui  finalita'  principale  consiste  nello   svolgere   in   maniera
indipendente  attivita'   di   ricerca   fondamentale,   di   ricerca
industriale o di  sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita'  mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o  il  trasferimento  di  conoscenze.  Qualora  tale
entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i  costi
e i ricavi di tali attivita' economiche  devono  formare  oggetto  di
contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza
decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di  azionisti  o  di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai  risultati
generati; 
    r) "innovazione  dell'organizzazione":  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    s) "innovazione di processo":  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente migliorati; 
    t) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio  o
a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di
un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego
di fonti di energia rinnovabili.