IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  che,  all'art.  1,  ha
stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche   e   private   e   gli
insediamenti strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale,  da
realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del  Paese,  sono
individuati dal Governo attraverso un programma  (da  ora  in  avanti
anche «Programma  infrastrutture  strategiche)  formulato  secondo  i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando  a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di   prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31  dicembre
2001»; 
  Vista la legge 1°  agosto  2002,  n.  166,  che  all'art.  13  reca
modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003,  ogni  progetto  di
investimento pubblico deve  essere  dotato  di  un  codice  unico  di
progetto (CUP); 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modifiche ed integrazioni, e visti, in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo',
in proposito, avvalersi di apposita «Struttura tecnica di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente «l'Attuazione della legge n.  443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal
decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   e,   in
particolare, l'art. 2, comma 83, cosi' come modificato  dall'art.  1,
comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 
  Vista la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che reca  un  piano  straordinario  contro  la
mafia, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia  e
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra  cui  la
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto l'art. 18 della legge 12 novembre  2011,  n.  183  (legge  di
stabilita'  2012)  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   che
introduce  misure  di  defiscalizzazione  al  fine  di  favorire   la
realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani  o  programmi
di amministrazioni pubbliche previsti a  legislazione  vigente  e  da
realizzare con i contratti di partenariato pubblico  privato  di  cui
all'art. 3, comma  15-ter,  del  codice  dei  contratti  pubblici,  e
prevede l'utilizzo delle misure stesse anche per le infrastrutture di
interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di  affidamento  con
analoghi contratti di partenariato pubblico privato, nel caso in  cui
risulti    necessario    ripristinare    l'equilibrio    del    piano
economico-finanziario  (PEF),  demandando  specifici  adempimenti   a
questo comitato,  che  si  pronunzia  previo  parere  del  nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' (NARS), istituito  con  delibera  dell'8
maggio 1996 (G.U. n. 138/1996) e che allo scopo e' integrato con  due
ulteriori   componenti   designati   rispettivamente   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel
modificare l'art. 37 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
conferma la  competenza  di  questo  comitato,  in  materia  di  atti
convenzionali con  particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica; 
  Visto l'art. 36 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  che
estende a tutte le infrastrutture strategiche il controllo del flussi
finanziari ai sensi dell'art. 176, comma 3, del Codice dei  contratti
pubblici,  richiamando  al  riguardo  le  modalita'  stabilite  nella
delibera 5 maggio 2011, n. 45, e prevedendo l'emanazione di ulteriori
direttive da parte di questo comitato; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e relativo allo  schema  di  PEF  da
adottare da parte delle societa' concessionarie autostradali; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo comitato, ai sensi del richiamato  art.  1  della
legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle   opere
strategiche, che all'allegato 1 include, tra i  «Sistemi  stradali  e
autostradali» del  corridoio  plurimodale  padano,  «l'Asse  stradale
pedemontano - piemontese - lombardo - veneto» e che  all'allegato  2,
nella  parte  relativa  alla  Regione  Lombardia,  tra   i   corridoi
autostradali e stradali, include  il  «Sistema  Pedemontano  e  opere
complementari»; 
  Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata
corrige in Gazzetta Ufficiale  n.  140/2003),  con  la  quale  questo
comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
programma delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004),  con
la quale  questo  comitato  ha  stabilito  che  il  CUP  deve  essere
riportato su tutti i documenti amministrativi e  contabili,  cartacei
ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico,  e  deve
essere utilizzato nelle banche dati  dei  vari  sistemi  informativi,
comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n.  77  (G.U.  219/2006),  con  la
quale, rilevato che il Sistema  Pedemontano  e'  incluso  nell'intesa
generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia  l'11
aprile 2003, questo comitato ha: 
    approvato,  con  prescrizioni,  il   progetto   preliminare   del
collegamento autostradale Dalmine  -  Como  -  Varese  -  Valico  del
Gaggiolo e opere connesse, fissando in euro 4.665.504.453  il  limite
di spesa dell'intervento; 
    preso atto che  il  soggetto  aggiudicatore  dell'intervento  era
l'ANAS, costituita in societa' per azioni a norma  del  decreto-legge
dell'8 luglio 2002, n. 138,  convertito  nella  legge  dell'8  agosto
2002, n. 178; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con  la
quale  questo  comitato,  nel  rivisitare  il  1°   Programma   delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n. 3 (G.U.  n.  207/2005),  ha  confermato  nell'ambito  dei  sistemi
stradali ed autostradali del Corridoio  Plurimodale  Padano  la  voce
Asse autostradale pedemontano (Piemontese - Lombardo - Veneto); 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39  (G.U.  n.  197/2007),  che
detta  criteri  in  materia  di  regolazione  economica  del  settore
autostradale; 
  Vista la delibera 4 ottobre 2007, n. 108 (G.U. n. 255/2007), con la
quale  questo   comitato   ha   espresso   parere   favorevole,   con
prescrizioni,  in  merito  allo   schema   di   «convenzione   unica»
sottoscritto il 1° agosto 2007 tra concessioni autostradali  lombarde
S.p.A. (CAL, subentrata ad ANAS S.p.A.  nelle  funzioni  di  soggetto
concedente ai sensi del comma 979 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296), e Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A.,  convenzione
che e' stata  poi  approvata  con  il  decreto  interministeriale  12
febbraio 2008, n. 1667; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
ottobre 2008 (G.U. n. 277/2008), che ha  inserito,  nell'Allegato  B,
l'Autostrada Pedemontana Lombarda tra  le  opere  connesse  dell'EXPO
2015; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
e' proceduto alla riorganizzazione del NARS; 
  Vista la delibera di questo comitato 6 novembre 2009, n.  97  (G.U.
n. 40/2010), con la quale: 
    e' stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n.  163/2006,
il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale tra
Dalmine, Como, Varese, Valico del  Gaggiolo  ed  opere  connesse»,  a
eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della
tangenziale di Varese, e con esclusione  della  parte  relativa  allo
svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto; 
    e' stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo  n.
163/2006,  il  progetto   definitivo   degli   interventi:   variante
dell'opera connessa TRVA06; variante di  Lozza  del  1°  lotto  della
Tangenziale di Varese; opera connessa TRCO11; tratta  B2  e  relative
opere connesse;  opera  connessa  TRMI10;  opere  connesse  TRMI12  e
TRMI14;   variante   dell'interconnessione   della   tratta   D   con
l'autostrada A4; opera connessa TRMI17; 
    e' stata disposta, ai sensi dell'art. 167, comma 6,  del  decreto
legislativo n. 163/2006, la variante progettuale  dello  svincolo  di
Gazzada (tangenziale di Varese - lotto 1); 
    e'  stato  fissato  il  limite  di  spesa  dell'opera   in   euro
4.166.464.079. 
  Vista la citata delibera 5 maggio 2011, n. 45  (G.U.  n.  234/2011;
errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011), con la  quale  questo
comitato ha preso atto delle  risultanze  della  sperimentazione  del
monitoraggio finanziario ex  art.  176,  comma  3,  lettera  e),  del
decreto  legislativo  n.   163/2006   e   successive   modifiche   ed
integrazioni - avviata con delibere 27 marzo 2008,  n.  50  (G.U.  n.
183/2008, suppl. ord. n. 186), e 18 dicembre 2008, n.  107  (G.U.  n.
61/2009) -  e  ha  formulato  direttive  per  la  prosecuzione  della
sperimentazione  stessa   nell'ambito   del   progetto   C.A.P.A.C.I.
(«Creating Automated  Procedures  Against  Criminal  Infiltration  in
public contracts»), predisposto  sulla  base  degli  esiti  di  detta
sperimentazione  ed  ammesso  a  cofinanziamento  dalla   Commissione
europea; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1, (G.U. n.  206/2013),  con
la quale questo comitato ha approvato  specifiche  «Linee  guida  per
l'applicazione  delle  misure  di   agevolazione   fiscale   previste
dall'art. 18 della legge n. 183/2011», le quali  prevedono  peculiari
previsioni relative alle opere di interesse strategico gia'  affidate
ossia quelle in relazione alle quali, come nel caso di cui  trattasi,
«alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  221/2012   di
conversione del decreto legge n.  179/2012  sia  stata  approvata  la
convenzione di concessione»; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (G.U. n. 103/2013 S.O.),
con la quale questo comitato ha espresso parere favorevole in  ordine
al programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10°  Allegato
infrastrutture al documento di economia e  finanza  (DEF)  2012,  che
include, nella  tabella  0  «Programma  infrastrutture  strategiche»,
l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte, Lombardia, Veneto»,  che
comprende l'intervento «Dalmine Como Varese valico Gaggiolo  e  opere
varie connesse»; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30 (G.U. n. 297/2013), con  la
quale questo comitato ha approvato il  documento  tecnico  intitolato
«Integrazione della delibera n.  39/2007  relativa  alla  regolazione
economica  del   settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'
patrimoniale»; 
  Vista la delibera  19  luglio  2013,  n.  31  (G.U.  n.  298/2013),
concernente gli atti  aggiuntivi  alle  relative  convenzioni  uniche
stipulati da ANAS S.p.A. con le  concessionarie  autostradali  ATIVA;
Asti - Cuneo, Milano Serravalle - Milano Tangenziali, SATAP A4, SATAP
A21, e relativi ai requisiti di solidita' patrimoniale; 
  Vista la delibera dell'8 novembre 2013, n. 72 (G.U.  n.  135/2014),
con la quale questo Comitato ha precisato e interpretato i  punti  n.
5.1 e 5.2 della citata delibera n. 1/2013; 
  Visto l'atto aggiuntivo n. 1 alla convenzione  unica  stipulato  in
data  8  maggio  2010,  a  seguito  dell'approvazione  del   progetto
definitivo  da  parte  di  questo  comitato,  tra  CAL  S.p.A.  e  il
concessionario  ai  fini  dell'adozione  del  PEF  e  della  relativa
relazione esplicativa nonche' dell'individuazione  dei  requisiti  di
solidita' patrimoniale, e  visto  l'atto  integrativo  a  detto  atto
aggiuntivo stipulato tra le parti il 2 marzo 2011 per recepire alcune
indicazioni formulate dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nelle   more   dell'adozione   del   decreto   interministeriale   di
approvazione dell'atto aggiuntivo stesso; 
  Vista la nota del 6 dicembre  2013,  n.  41693,  con  la  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  nell'illustrare  la
proposta di riequilibrio del PEF avanzata da CAL  S.p.A.  -  ha  dato
corso alla richiesta di attribuzione, da parte  di  questo  comitato,
delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18 della  legge  n.
183/2011, applicate secondo le linee guida approvate  con  la  citata
delibera n. 1/2013, e, ai fini di acquisire il  parere  del  NARS  in
vista della successiva sottoposizione a questo  stesso  comitato,  ha
trasmesso  lo  schema  di  atto  aggiuntivo  n.  2  e   la   relativa
documentazione,  successivamente  integrata  a   riscontro   di   una
richiesta formulata dal NARS all'esito della riunione istruttoria del
21 febbraio 2014; 
  Visto il parere n. 2 reso nella seduta del 18 aprile 2014 dal  NARS
in ordine al citato  schema  di  atto  aggiuntivo  n.  2  e  relativi
allegati,  favorevole  subordinatamente  al  recepimento  di   alcune
prescrizioni, alle quali - secondo  il  mandato  affidato  da  questo
comitato al Ministero di settore nella seduta tenuta in pari  data  -
le parti avrebbero dovuto adeguare l'atto  in  questione  e  relativi
allegati, sottoponendo  l'atto  stesso,  una  volta  sottoscritto,  a
questo comitato medesimo per la formulazione del parere di competenza
e per l'attribuzione delle misure di defiscalizzazione; 
  Vista la nota 7 maggio 2014 con la quale CAL ha dichiarato che,  in
attuazione delle indicazioni di questo comitato e  sulla  base  delle
osservazioni contenute nel menzionato parere NARS  n.  2/2014,  aveva
condiviso con la concessionaria un nuovo schema  di  atto  aggiuntivo
«compatibilmente con i  presupposti  di  bancabilita'  e  continuita'
delle opere», allegando copia aggiornata di  detto  atto,  dei  piani
economico - finanziari, dei piani finanziari regolatori, dello studio
di traffico e del cronoprogramma; 
  Vista la nota 19 maggio 2014, n. 19074, con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - preso atto che il NARS,  nella
riunione istruttoria del 14 maggio,  aveva  rilevato  come  il  nuovo
schema  di  atto  aggiuntivo  non  recepisse  tutte  le  prescrizioni
proposte e  contenesse  anche  clausole  nuove  si'  che,  di  fatto,
configurava un'ipotesi di disciplina convenzionale diversa da  quella
esposta nello schema originario - ha trasmesso un'ulteriore  versione
di atto aggiuntivo (schema di atto aggiuntivo n. 2 REV), specificando
che, ove condiviso, lo stesso  avrebbe  potuto  formare  oggetto  del
parere che il nucleo era chiamato ad adottare; 
  Visto il parere 28 maggio 2014, n. 4,  con  il  quale  il  NARS  ha
espresso  parere  favorevole  sulla  stesura  dello  schema  di  atto
aggiuntivo n. 2 REV trasmessa da ultimo  dal  Ministero  di  settore,
proponendo alcune prescrizioni in ordine a tale stesura e ai relativi
allegati, nonche' formulando alcune  proposte  di  integrazione  alla
convenzione unica; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta, quale  risulta
dalla   citata   documentazione   inviata   dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti e dai richiamati pareri  del  NARS,  e
rilevato, in particolare, quanto segue: 
Sotto l'aspetto della disciplina convenzionale 
  che con lo schema di atto aggiuntivo n. 2 REV le  parti  convengono
di adottare il cronoprogramma per lotti funzionali quale modalita' di
attuazione dell'intero collegamento autostradale  in  relazione  alla
tempistica stimata per l'acquisizione della provvista  finanziaria  a
medio e lungo  termine  da  parte  del  concessionario  e  convengono
altresi' di adottare, tra l'altro, il quadro economico aggiornato, il
PEF defiscalizzato unitamente alla relativa relazione esplicativa, il
PEF  regolatorio  base  e  quello  defiscalizzato,   l'allegato   sui
requisiti di solidita' patrimoniale,  nonche'  il  «Disciplinare  per
l'applicazione delle sanzioni e penali»; 
  che l'atto recepisce alcune delle prescrizioni  proposte  dal  NARS
nel parere n. 2/2014 e in particolare le indicazioni sulla necessita'
che  le   misure   di   defiscalizzazione   siano   rapportate   alla
realizzazione dei lotti e coerenti con il rapporto tra  contribuzione
pubblica e valore attuale del costo dell'opera, come  ribadito  nella
delibera n.  1/2013  e  sulla  necessita'  di  disciplinare,  tramite
l'inserimento di apposito articolo, l'utilizzo delle misure stesse; 
  che l'atto in questione, nella citata versione 2  REV,  prevede  il
differimento dell'avvio dei  lavori  di  realizzazione  della  tratta
terminale (tratta D) al 2019, con conseguente stipula di due distinti
contratti di finanziamento:  l'uno  da  stipulare  entro  il  secondo
semestre  2015  e  l'altro,  relativo  alla  suddetta  tratta  D,  da
stipulare entro il secondo semestre del 2018; 
  che tale differimento  determina  uno  spostamento  della  data  di
entrata in esercizio dell'opera e che la scadenza  della  concessione
resta confermata al trentesimo anno successivo a tale data; 
  che e' prevista  una  disciplina  differenziata  per  l'ipotesi  di
mancata stipula del 1° contratto di finanziamento  entro  il  termine
indicato e il mancato accordo su un nuovo PEF nei 6  mesi  successivi
rispetto all'ipotesi che la mancata stipula ed il mancato accordo  su
un nuovo PEF riguardi il 2° contratto di finanziamento; 
  che con il predetto atto le parti concordano anche alcune modifiche
alla convenzione unica in  tema,  tra  l'altro,  di  adeguamento  del
sistema di garanzie al nuovo cronoprogramma per lotti funzionali,  di
disciplina delle penali e di disciplina dell'indennizzo  in  caso  di
estinzione anticipata del rapporto concessorio; 
  che l'allegato sui requisiti di solidita' patrimoniale e' analogo a
quello adottato  in  passato  da  altre  concessionarie  titolari  di
convenzione unica, non riflette il modello di disciplina  regolatoria
approvato da questo comitato con  delibera  n.  30/2013  e  necessita
quindi di qualche correttivo nella logica di progressivo  adeguamento
delle convenzioni vigenti alla nuova regolamentazione delineata nella
delibera n. 31/2013; 
Sotto l'aspetto finanziario 
  che il costo  di  investimento  dell'opera  desumibile  dal  quadro
economico,  al  netto  del  presunto  ribasso  d'asta  per  le  opere
compensative e gli altri investimenti non  ancora  affidati,  risulta
pari a 4.118.354.680,58 euro e presenta una  riduzione  pari  a  48,1
milioni  di  euro  rispetto  al  costo  di  investimento   dell'opera
risultante  dal  progetto  definitivo  approvato  dal  comitato   con
delibera n. 97/2009; 
  che il nuovo equilibrio economico finanziario del progetto, volto a
ripristinare  i  valori  del  Tir  azionisti  del  PEF  vigente  e  a
incrementare i livelli del Debt  service  coverage  ratio  (DSCR)  ai
livelli  richiesti   attualmente   dal   mercato,   viene   raggiunto
utilizzando le cd. misure di defiscalizzazione  previste  dal  citato
art. 18 della legge n. 183/2011, applicate secondo le relative  linee
guida approvate da questo comitato con delibera 18 febbraio 2013,  n.
1; 
  che  le  principali  ipotesi  di  base  riportate  nella  relazione
esplicativa  di  accompagnamento  al  PEF   sono:   a)   sistema   di
pedaggiamento di tipo «chiuso» su tutta l'opera; b)  azzeramento  del
valore di subentro, pari a 1.290 milioni di euro  nel  PEF  2009;  c)
invarianza della tariffa media ponderata iniziale  in  termini  reali
rispetto al PEF 2007; d) assunzione di  un  valore  previsionale  del
parametro K pari al 0,75 per  cento  per  il  periodo  2016-2021;  e)
assunzione di un valore previsionale del parametro X  pari  al  -0,75
per cento per il periodo 2022-2051; f) utilizzo dei dati di  traffico
aggiornati al 2013 (- 14 per cento del  traffico  previsto  nel  2035
rispetto a PEF 2009); g) apertura al traffico pedaggiato della tratta
A, dei primi lotti delle tangenziali di Como e Varese e della  tratta
B1 ad aprile 2015, delle tratte B2 e C a luglio 2018 e della tratta D
a luglio 2021; 
  che,  conformemente  ai  contenuti  del   PEF   vigente,   il   PEF
riequilibrato  all'esame  prevede  contributi   pubblici   in   conto
investimenti per 1.245 milioni euro, il cui termine di erogazione  e'
previsto entro il 31 dicembre  2015  in  linea  con  il  piano  delle
erogazioni vigente approvato dai Ministeri competenti; 
  che, conformemente alle  risoluzioni  ministeriali  in  materia  di
trattamento fiscale da riservare ai contributi versati da ANAS S.p.A.
per la realizzazione di lavori autostradali, e' stato ipotizzato  che
gli stessi non debbano essere assoggettati ad IVA; 
  che   il   piano   finanziario   regolatorio   (PEF/PFR)    prevede
esplicitamente 2 tranches di finanziamento ed in particolare: 
    i. l'importo complessivo della prima tranche di  senior  Debt  e'
pari a circa 1,7 miliardi di  euro.  Il  financial  closing  dovrebbe
avvenire entro il secondo semestre del 2015; 
    ii. l'importo complessivo della seconda tranche di senior Debt e'
pari a circa 800 milioni  di  euro.  Il  financial  closing  dovrebbe
avvenire entro il secondo semestre del 2018. 
  che  il  contributo  teorico  a  fondo   perduto   aggiuntivo   per
ripristinare l'equilibrio economico finanziario, e' pari a circa  393
milioni di euro come risultante dalla documentazione istruttoria; 
  che nel PEF defiscalizzato le misure a compensazione del contributo
teorico a fondo perduto sono pari a circa  800  milioni  di  euro  in
valore assoluto e a circa 349,5 milioni di euro a valori attualizzati
in  relazione  al  periodo  di  applicazione  2016-2027  e  che,   in
particolare, si prevede: 
    per il periodo dal 2016 al  2027,  l'esenzione  fiscale  ai  fini
IRES-IRAP per un valore nominale di circa 376 milioni di euro; 
    per il periodo dal 2019 al  2027,  la  compensazione  del  debito
I.V.A. dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni per  un
valore nominale di circa 424 milioni di euro; 
  che il tasso  di  attualizzazione  utilizzato  e'  il  costo  medio
ponderato del capitale (WACC) pari all'11,71  per  cento,  mentre  il
rapporto  tra  misure  e  investimento,  tenuto  conto   del   citato
contributo pubblico, e' pari a circa il 40 per cento; 
  che il tasso di remunerazione previsto nel  PEF/PFR  defiscalizzato
presenta una componente aggiuntiva,  pari  all'1,53  per  cento,  che
viene  riferita  al  periodo  di   applicazione   delle   misure   di
defiscalizzazione; 
  che il PEF/PFR prevede l'assunzione di  una  «perdita»  sui  ricavi
pari al tre per cento l'anno e relativa all'elusione stimata  a  fini
prudenziali per l'applicazione del sistema di esazione di tipo  «free
flow»; 
  Considerato che voci analoghe alla componente  di  cui  sopra  sono
presenti, sia pure con diversa denominazione, in settori  diversi  da
quello autostradale - quale, ad esempio, quello energetico  -  e  che
anche la  «Raccomandazione  comunitaria  del  20  settembre  2010  n.
2010/572/UE»,  concernente  «l'accesso  regolamentato  alle  reti  di
accesso di nuova  generazione  (NGA)»,  prevede  l'inclusione  di  un
supplemento, ove giustificato,  per  il  periodo  d'investimento  nel
calcolo del costo medio ponderato  del  capitale  (WACC)  attualmente
effettuato per fissare  il  prezzo  di  accesso  alla  rete  in  rame
disaggregata»; 
  Considerato che: 
    il documento tecnico approvato da questo comitato con la delibera
n. 39/2007 si limita a stabilire che  tra  i  costi  ammessi  debbono
essere  considerati  anche  quelli  di  remunerazione  del   capitale
investito,  precisando   che   per   i   nuovi   investimenti   detta
determinazione deve avvenire secondo la metodologia del  costo  medio
ponderato del capitale, e non fissa la misura di tale  parametro  ne'
definisce le modalita' per quantificarlo; 
    che la delibera  n.  1/2013  non  definisce  la  metodologia  per
quantificare il WACC ne' ne determina la  misura,  mirando  per  tale
aspetto solo ad assicurare, per quanto possibile, l'immutabilita' del
valore offerto in sede di gara; 
    la delibera 21  marzo  2013,  n.  27,  che  per  la  prima  volta
stabilisce per il settore autostradale la metodologia per stimare  il
valore del WACC e fissa al 4  per  cento  la  misura  del  premio  di
rischio (ERP), si applica solo in fase di revisione del PEF alla fine
di ciascun periodo regolatorio di durata quinquennale; 
  Considerato che in relazione alle suesposte circostanze il  NARS  -
gia' nel parere 6 novembre 2013  n.  7,  relativo  al  «Corridoio  di
viabilita' autostradale  Dorsale  Centrale  Civitavecchia  -  Orte  -
Mestre: tratta E45 - E55 (collegamento autostradale Orte - Mestre)  -
aveva ritenuto di potersi esprimere favorevolmente  sull'introduzione
della componente in  questione  a  condizione  che  la  misura  e  le
modalita'   di   applicazione   della   componente   stessa   fossero
strettamente collegate e commisurate alla strategicita' dell'opera ed
all'interesse pubblico alla sua realizzazione e, nelle  more  di  una
piu' compiuta definizione di criteri basati sull'analisi dei benefici
attesi, aveva dato alcune indicazioni per la fase di  implementazione
del nuovo meccanismo; 
  Considerato che, nella medesima ottica,  il  NARS,  nel  parere  n.
2/2014 non ha formulato osservazioni in ordine alla previsione  della
voce in discorso nel PEF relativo  al  collegamento  autostradale  in
oggetto, sottolineando  che  e'  compito  del  Ministero  di  settore
attestare  che  l'opera  risponde  ai   requisiti   individuati   nel
menzionato parere n. 7/2013; 
  Considerato che nel parere n. 4/2014 il NARS ha dato  atto  che  il
citato  Ministero  ha  fornito  la  richiesta   assicurazione   sulla
strategicita' dell'opera e che in  effetti  lo  stesso  Ministero  ha
evidenziato i fondamentali interessi pubblici sottesi  all'attuazione
della Pedemontana  lombarda,  richiamandosi  ad  obiettivi  quali:  -
potenziamento dell'asse est-ovest lungo la direttrice del Corridoio 5
della  rete  TEN-T;   -   decongestionamento   dell'attuale   sistema
tangenziale  di  Milano;  -  integrazione  della  rete  della  grande
viabilita' regionale in relazione all'interconnessione  delle  grandi
radiali su Milano; - riorganizzazione  dell'intero  sistema  stradale
pedemontano  con  spostamento  di  importanti  quote  di  traffico  e
conseguente  riduzione  delle  attuali  situazioni  di  crisi   della
viabilita' ordinaria;  -  miglioramento  del  delicato  rapporto  tra
infrastruttura e ambiente,  con  ricadute  positive  sotto  l'aspetto
paesaggistico   e   dell'inquinamento   acustico   ed    atmosferico,
soprattutto in prossimita' dei centri abitati; 
  Considerato che in definitiva la voce  in  discorso  concorre  alla
bancabilita' del progetto, tenuto  conto  che  la  realizzazione  del
medesimo richiede una contribuzione pubblica e  le  misure  decorrono
dalla  data  di  entrata  in  esercizio  dell'opera  e  pertanto,   a
differenza  della  concessione  di  contributi  in  conto   capitale,
presuppongono che il concessionario si approvvigioni sul mercato  del
credito delle risorse necessarie per realizzare l'opera stessa; 
  Rilevato che la suddetta voce, applicata  nei  termini  prospettati
nel PEF, e' coerente con le indicazioni formulate nel parere NARS  n.
7/2013 la' dove si prevede una modulazione delle misure per categorie
di investimenti ed, in particolare, si  individua  una  categoria  di
incentivazione riferita agli  investimenti  di  importo  superiore  a
2.000 milioni di euro e  per  la  quale  si  ipotizza  un  incremento
massimo del WACC del 2,00 per cento; 
  Ritenuto di includere, tra gli obblighi del concessionario,  quello
di assicurare a questo  Comitato  flussi  costanti  di  informazioni,
coerenti per contenuti e modalita' con  il  sistema  di  monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5,  della  legge
17 maggio 1999, n. 144; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3227,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Determinazione del contributo pubblico  a  fondo  perduto/misure
agevolative di cui all'art. 18 della legge n. 183/2011. 
  1.1. Ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  18  della  legge  12
dicembre 2011,  n.  183,  il  contributo  pubblico  a  fondo  perduto
necessario per il riequilibrio del PEF e' determinato nell'importo di
393 milioni di euro. 
  1.2. L'ammontare delle misure agevolative, da riconoscere ai  sensi
dell'art. 18 della citata legge n. 183/2011 e successive modifiche ed
integrazioni a compensazione della quota  di  contribuzione  pubblica
mancante come determinata al precedente punto  1.1,  e'  fissato  una
tantum e per l'intera durata della concessione in 800 milioni di euro
in valore assoluto. 
  Tale importo rappresenta il limite massimo  riconoscibile  che  non
potra' essere superato durante l'intera durata della  concessione  ai
sensi del punto 2.1 della citata delibera n. 1/2013. 
  1.3. I criteri e modalita' per  la  rideterminazione  della  misura
delle agevolazioni in caso di miglioramento  dei  parametri  posti  a
base del PEF sono: 
    i. la riduzione del parametro Kd rispetto al valore inserito  nel
WACC previsto nel PEF  allegato  alla  convenzione  a  seguito  della
sottoscrizione del contratto di finanziamento; 
    ii. la riduzione dei costi di investimento a consuntivo  rispetto
alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione; 
    iii. l'efficientamento dei costi  operativi  gestionali  rispetto
alle previsioni contenute nel PEF allegato alla convenzione; 
    iv. i maggior introiti  da  pedaggio  consuntivati  derivanti  da
maggiori livelli di traffico rispetto alle previsioni  contenute  nel
PEF allegato alla convenzione o da  una  perdita  sui  ricavi  dovuta
all'elusione derivante  dall'applicazione  del  sistema  «free  flow»
inferiore al tre per cento. 
  2. Disposizioni concernenti il 2° Atto  Aggiuntivo  e  gli  aspetti
regolatori. 
  E' formulato parere favorevole in ordine all'atto aggiuntivo  n.  2
REV alla convenzione  unica  tra  Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.  in  data  1°  agosto
2007  ed  in  ordine  ai  relativi  allegati,   subordinatamente   al
recepimento delle prescrizioni di seguito indicate e delle  ulteriori
prescrizioni riportate nell'allegato alla  presente  delibera,  della
quale lo stesso forma parte integrante: 
    la componente aggiuntiva del WACC pari all'1,53 per  cento,  come
da  indicazioni  di  cui  al  parere  NARS  n.  7/2013,  deve  essere
riconosciuta solo per la durata del periodo di ammortamento; 
    qualora  in  sede  di  aggiudicazione  degli  appalti  ancora  da
effettuarsi per la progettazione esecutiva e la  realizzazione  delle
opere in concessione si verificassero  ribassi  superiori  ai  valori
assunti nel PEF, questi dovranno essere  accantonati  nelle  somme  a
disposizione del quadro economico di progetto nella voce «imprevisti»
e potranno essere utilizzati elusivamente per i lavori,  mentre  deve
essere stralciata la parte del punto 4  della  relazione  al  PEF/PFR
(pag.  7)  che  prevede  l'attivazione   delle   procedure   per   il
riequilibrio  del  piano  stesso,  o  la  valutazione  in   sede   di
aggiornamento del medesimo, nell'eventualita' di ribassi inferiori ai
valori di cui sopra. 
  3. Clausole finali. 
  3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi a quanto deliberato ai precedenti punti in  ordine
alla concessione delle misure di defiscalizzazione di cui all'art. 18
della legge n. 183/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed  al
parere sull'atto aggiuntivo n. 2 REV alla convenzione unica. 
  3.2. Il predetto  Ministero  provvedera'  a  verificare,  prima  di
procedere alla redazione del decreto di approvazione  del  menzionato
atto aggiuntivo n. 2 REV, che la stesura sulla quale questo  comitato
si  e'  espresso  venga  adeguata  in  modo  da  recepire  tutte   le
prescrizioni formulate al precedente punto  2  e  nell'allegato  alla
presente delibera. 
  3.3. Il medesimo  Ministero  provvedera'  altresi'  a  svolgere  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  comitato  di
espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle  opere  ad
esso assegnati dalla normativa  citata  in  premessa,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 
  3.4.  Il  concessionario  dell'opera  dovra'  assicurare  a  questo
comitato flussi costanti di informazioni  coerenti  per  contenuti  e
modalita' con il sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici
di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999. 
  3.5. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 1° agosto 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne  -  Prev.
n. 73