IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi", di  seguito  indicato  "decreto
legislativo n. 249/12"; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/12  il  quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12
il quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e
dall'espletamento di  tutte  le  funzioni  e  le  attivita'  connesse
dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano,  ad  eccezione  delle
attivita' richieste  e  finanziate  dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto  sono  posti  a
carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti  energetici
di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)
n. 1099/2008, ora modificato con  regolamento  (CE)  n.  147  del  13
febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed  attivita',  senza
fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  249/12,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    la    definizione
dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di
accertamento, riscossione e  versamento  dei  contributi  dovuti  dai
soggetti obbligati,  anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'OCSIT  ed  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in  prima  applicazione
del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato  contributo
e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria  e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti
energetici di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze  del  24  aprile  2013,
recante, tra l'altro, le modalita' di determinazione  del  contributo
per l'anno 2013 e gli anni seguenti; 
  Considerato il piano  dell'OCSIT  comunicato  da  Acquirente  Unico
S.p.A al Ministero dello sviluppo economico con nota  del  18  luglio
2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e  il
piano finanziario in esso contenuto, alla base dell'atto di indirizzo
del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014  del  Ministro  dello
sviluppo economico comunicato ad  Acquirente  Unico  S.p.A.  al  fine
dell'avvio operativo delle attivita' e funzioni dell'OCSIT; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.A.,  in
qualita' di Organismo centrale di stoccaggio  italiano  (OCSIT),  con
nota del 4 marzo 2014, ai sensi dell'art.  7,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 249/12, relativamente alla previsione  dei  costi  per
l'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2014 (Budget OCSIT 2014); 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  30
aprile 2014 di  determinazione  dei  quantitativi  complessivi  delle
scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti
petroliferi per l'anno scorta 2014 che ai sensi dell'art. 9, comma  6
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249,  assegna  all'OCSIT
un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero  1  (uno)
di giorni; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover  definire,  con  il  decreto
ministeriale  di  cui  al  citato  art.  7,  comma  5,  del   decreto
legislativo  n.  249/12,  l'ammontare   del   contributo   in   forma
provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla  base  delle  informazioni
fornite dall'OCSIT per l'anno  2014  e  che  tale  contributo  e'  di
titolarita' dell'OCSIT stesso; 
  Ritenuto  di  poter  stabilire  le  modalita'  di   pagamento   del
contributo provvisorio per il 2014, a carico dei soggetti  obbligati,
in un numero di rate mensili  di  acconto  pari  ai  mesi  di  durata
dell'anno scorta e in una  rata  a  saldo,  inclusiva  dell'eventuale
conguaglio; 
  Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio,  con  decreto
interministeriale, qualora l'entita' del conguaglio sia tale  da  non
alterare significativamente l'ammontare  del  contributo  provvisorio
stabilito dal presente decreto; 
  Ritenuto opportuno stabilire in  linea  generale  le  modalita'  di
riscossione e versamento del contributo per gli  anni  successivi  al
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Determinazione dell'ammontare 
                     provvisorio del contributo 
 
  1. Il contributo provvisorio per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249  e  salvo
conguaglio, e' determinato nella misura di 7.422.900 euro. 
  2. Il contributo provvisorio per l'anno 2014 e'  da  corrispondersi
in un numero di rate di acconto pari al  numero  dei  mesi  dell'anno
scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n.  249,  e  corrisponde  al  100%  del
totale di cui al comma 1, salvo conguaglio di cui al successivo  art.
2. 
  3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle
tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto  3.1,
paragrafo  1,  del  Regolamento  (CE)  n.  1099/2008   e   successive
modificazioni,  immesse  in  consumo  nell'anno  2013  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  e  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e  agli  stessi  soggetti  entro  dieci   giorni
lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  La
prima rata di acconto potra' essere  richiesta  da  OCSIT  a  partire
dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno  scorta  2014,
come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto
legislativo 31 dicembre  2012,  n.  249,  di  seguito  chiamato  anno
scorta. 
  4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non e' dovuto da quei
soggetti obbligati per i quali risulti un pagamento inferiore a  euro
1000 mensili/complessivi. Per  tali  soggetti  obbligati  l'emissione
della fattura di acconto e' effettuata in una sola soluzione, per  un
importo pari al 50% delle rate d'acconto  calcolate  sulla  base  del
precedente  comma  3,  da  emettere  a  partire  dell'ultimo   giorno
lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2014. 
  5. Il pagamento delle  fatture  all'OCSIT  da  parte  dei  soggetti
obbligati dovra' essere effettuato, per le rate in acconto, entro  30
giorni dalla data di emissione della fattura stessa.