IL DIRETTORE GENERALE per la lotta alla contraffazione Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi; Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprieta' industriale; Ritenuto opportuno dare attuazione alla nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi; Decreta: Art. 1 Deposito telematico 1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi dei marchi, puo' essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1. Dette modalita' possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi se presentate precedentemente alla predetta data. Inoltre le citate modalita' possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 che prevedono il pagamento di diritti di deposito nonche' per quelle di cui all'art. 1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo. 2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal 2 febbraio 2015 sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it. 3. Fino al 1° marzo 2015 e' possibile effettuare il deposito telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1, mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it». 4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di cui al comma 1, devono essere presentate per via telematica esclusivamente secondo le modalita' di cui all'allegato 1. 5. Le istanze connesse alle domande presentate mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015 al 1° marzo 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non e' quindi possibile per dette istanze utilizzare le modalita' di cui al comma 1. 6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1 non possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 3. 7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalita' tecniche di cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sara' disciplinato con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.