IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
 
  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.   580,   concernente   il
riordinamento delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito  telematico  delle  domande  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  modelli  e   disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'
concessi; 
  Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede  che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio  2014  con  il  quale  si  e'
provveduto  ad  avviare  la  nuova  procedura  di  deposito  per  via
telematica della traduzione in italiano  delle  rivendicazioni  della
domanda di brevetto europeo, di cui  all'art.  54  del  codice  della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano,  a  scopo  di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
del direttore generale per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
20  novembre  2014,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento
tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite  ai  titoli
della proprieta' industriale; 
  Ritenuto  opportuno  dare  attuazione  alla  nuova   procedura   di
deposito,  per  via  telematica,  delle  domande  di   brevetto   per
invenzioni industriali  e  modelli  di  utilita',  delle  domande  di
registrazione di disegni e  modelli  e  di  marchi  d'impresa,  delle
istanze connesse a dette domande  nonche'  ai  titoli  di  proprieta'
industriale concessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Deposito telematico 
 
  1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per  invenzioni
industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione  di
disegni e modelli e di marchi d'impresa,  delle  istanze  connesse  a
dette domande e dei rinnovi dei  marchi,  puo'  essere  effettuato  a
decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalita'  tecniche  di  cui
all'allegato 1. Dette modalita' possono essere utilizzate  anche  per
le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni  industriali
e modelli di utilita', domande di registrazione di disegni e  modelli
e  di  marchi  d'impresa  e  rinnovi   dei   marchi   se   presentate
precedentemente alla  predetta  data.  Inoltre  le  citate  modalita'
possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma
1,  del  decreto  del  direttore   generale   per   la   lotta   alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  dell'11  luglio  2014  che  prevedono  il
pagamento di diritti di deposito nonche' per quelle di  cui  all'art.
1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo. 
  2. Il deposito in formato cartaceo delle domande  e  delle  istanze
connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto
ministeriale  13  gennaio  2010,  n.  33  e  successive  modifiche  e
integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal  2  febbraio  2015
sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it. 
  3. Fino al 1°  marzo  2015  e'  possibile  effettuare  il  deposito
telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma  1,
mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it». 
  4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di
cui  al  comma  1,  devono  essere  presentate  per  via   telematica
esclusivamente secondo le modalita' di cui all'allegato 1. 
  5.  Le  istanze   connesse   alle   domande   presentate   mediante
collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015
al 1° marzo  2015  devono  essere  presentate  nel  medesimo  periodo
esclusivamente mediante collegamento a  detto  sito.  Non  e'  quindi
possibile per dette istanze utilizzare le modalita' di cui  al  comma
1. 
  6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1
non possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 3. 
  7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalita' tecniche di
cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei
marchi, per le domande di certificati complementari per i  medicinali
e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di  topografie
dei prodotti a  semiconduttori,  dei  ricorsi  alla  Commissione  dei
ricorsi e delle istanze connesse a dette domande  sara'  disciplinato
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.