Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  42  del
20 febbraio 2014 e' stato reso noto che  la  variazione  nella  media
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge  5  febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2014  ai  sensi  dell'art.  65,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448  (assegno  al  nucleo
familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo  26  marzo
2001, n. 151 (assegno  di  maternita')  e'  pari  al  1,1  per  cento
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2014). 
    Con l'art. 13  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159 sono state stabilite le nuove soglie
ISEE. 
    I commi 1 e  3  dell'art.  13  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159  prevedono   la
rivalutazione delle soglie  sulla  base  della  variazione  nel  2013
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e
impiegati. 
    Pertanto: 
      a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65 della legge 23 dicembre 1998, n.  448  e  successive  modifiche  e
integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per  l'anno  2014,
se spettante nella misura intera, e' pari a € 141,02; per le  domande
relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente e' pari a € 8.538,91; 
      b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 74  della
legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2014,  per  le  nascite,  gli  affidamenti  preadottivi  e  le
adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari
a € 338,21; per le domande  relative  al  medesimo  anno,  il  valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente e'  pari  a  €
16.921,11. 
    Su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
si comunica che:  Le  nuove  soglie  ISEE  rivalutate,  si  applicano
esclusivamente alle prestazioni riferite all'anno  2014,  ma  la  cui
domanda  sia  stata  presentata  sulla  base  di  una   dichiarazione
sostitutiva unica sottoscritta successivamente  al  1°  gennaio  2015
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.