IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 convertito, con
modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli  uffici  del
giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto  ministeriale
la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state  determinate
le sedi degli uffici del giudice di pace,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione del relativo assetto territoriale; 
  Vista le note del 5 e 17 dicembre 2014 con le  quali  i  Comuni  di
Mussomeli e Carini  hanno  manifestato  formalmente  la  volonta'  di
revocare l'istanza presentata  per  il  mantenimento  dei  rispettivi
uffici del giudice di pace, gia' compresi nell'allegato 1  al  citato
decreto ministeriale 10  novembre  2014,  con  il  quale  sono  stati
individuati gli uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Ritenuto che la  volontaria  assunzione  degli  oneri  connessi  al
funzionamento e alla  erogazione  del  servizio  giustizia  da  parte
dell'ente  richiedente  il  mantenimento   della   sede   giudiziaria
costituisce  il  presupposto  necessario  affinche'  si  realizzi  la
fattispecie delineata dalla norma sopra richiamata; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  revoca  dell'istanza  diretta  al
mantenimento  dell'ufficio  del  giudice  di  pace,  comportando   la
mancanza del requisito necessario  a  consentire  la  permanenza  del
presidio  giudiziario,  determina  la  vigenza   delle   disposizioni
soppressive emanate in attuazione della delega prevista  dalla  legge
14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere, con effetto immediato,  gli
uffici del giudice di pace di Carini e  Mussomeli  dall'elenco  delle
sedi mantenute con oneri a carico degli enti  locali,  specificamente
individuate dal gia' citato allegato 1  al  decreto  ministeriale  10
novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli  sono  esclusi
dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,  individuate  dal  decreto
ministeriale 10 novembre 2014.