IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto  del  13  ottobre  1999  con  il  quale  e'  stata
iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n.
1096/1971, la varieta' indicata nel  dispositivo,  per  la  quale  e'
stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione  in
purezza,  nonche'  il  decreto  11  febbraio  2010   con   il   quale
l'iscrizione e' stata rinnovata per ulteriori 10 anni; 
  Vista la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione
della responsabilita' della conservazione in purezza  della  varieta'
indicata nel dispositivo; 
  Attesa  la   necessita'   di   modificare   il   relativo   decreto
d'iscrizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  della  sotto
riportata varieta', gia' assegnata  ad  altra  ditta  con  precedente
decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 gennaio 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.