IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante  istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, e successive modificazioni, che ha  introdotto  l'obbligo  di
emissione,  trasmissione,  conservazione  e  archiviazione  in  forma
elettronica  delle  fatture  emesse  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  7
marzo 2008, con il quale e' stato individuato il gestore del  sistema
di  interscambio  della  fatturazione  elettronica  e   le   relative
attribuzioni e competenze; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale  e'  stato
adottato il regolamento  in  materia  di  emissione,  trasmissione  e
ricevimento   della   fattura   elettronica   da   applicarsi    alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209  a  213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 1, comma 629, lettera  b),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter  del  decreto  n.  633  del
1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano  debitori  d'imposta  ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul  valore  aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita'  e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata  legge  n.
190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629,
lettera b), dello stesso articolo,  nelle  more  del  rilascio  della
misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,  trovano
comunque applicazione per le operazioni per le  quali  l'imposta  sul
valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la nota n.  8006  del  14  novembre  2014  con  la  quale  il
Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione  europea  la
richiesta di una misura  di  deroga  ai  sensi  dell'art.  395  della
direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che  per  le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche
amministrazioni  queste  ultime  siano  responsabili  del   pagamento
dell'imposta; 
  Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi  informativi  relativi
alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali
dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014,  che
prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze  di  includere  i
soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art.  17-ter
del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  limitatamente  al  credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in  via
prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del  1972,  e  successive
modificazioni, in materia di  versamento  di  conguaglio  e  rimborso
dell'eccedenza; 
  Visto  l'art.  38-bis  del  citato  decreto  n.  633  del  1972,  e
successive modificazioni, in materia di esecuzione dei  rimborsi,  e,
in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze  sono  individuate,  anche
progressivamente,  in  relazione  all'attivita'  esercitata  ed  alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti  per
i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis  sono  eseguiti  in
via prioritaria; 
  Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23  settembre  1994,  n.  547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.  644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76  del  31  marzo
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  18
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21
dicembre 2007, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  4
febbraio 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  10
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1. Alle cessioni di beni ed alle  prestazioni  di  servizi  di  cui
all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti
delle  pubbliche  amministrazioni   ivi   contemplate,   di   seguito
"pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni  non
sono debitori d'imposta  ai  sensi  della  normativa  in  materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. 
  2. Per le operazioni  di  cui  al  comma  1  l'imposta  sul  valore
aggiunto e' versata dalle pubbliche  amministrazioni  cessionarie  di
beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta
diviene esigibile.