IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che ha introdotto l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 marzo 2008, con il quale e' stato individuato il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica e le relative attribuzioni e competenze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale e' stato adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter del decreto n. 633 del 1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n. 190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629, lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015; Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; Vista la nota n. 8006 del 14 novembre 2014 con la quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento dell'imposta; Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto; Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni; Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza; Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis sono eseguiti in via prioritaria; Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014; Decreta: Art. 1 Principi generali 1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito "pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto. 2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.