IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16
settembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  222  del  21
settembre 2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco,  del
medicinale «Ponatinib (Iclusig)» per il «trattamento  della  Leucemia
Mieloide Cronica (LMC) Ph+ e della Leucemia Acuta Linfoide (LAL) Ph+,
in pazienti adulti resistenti agli inibitori  delle  tirosino-chinasi
di  seconda  generazione  (dasatinib;  nilotinib),  limitatamente  ai
pazienti che esprimono la mutazione T315I»; 
  Vista infine la determinazione  dell'AIFA  del  26  novembre  2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 (Serie  generale)  del  10
dicembre 2014, con cui e' stato definito il regime di rimborsabilita'
e  prezzo  della  specialita'   medicinale   «Ponatinib   (Iclusig)»,
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
Europea  con  la  decisione  del  1°  luglio  2013,  per  la   stessa
indicazione terapeutica che ne aveva  determinato  l'inserimento  nel
succitato elenco. 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale «Ponatinib  (Iclusig)»
di cui alla determinazione dell'AIFA datata 21 settembre 2013,  sopra
citata, dall'elenco dei medicinali  erogabili  a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale  PONATINIB  (Iclusig),  di  cui  alla  determinazione
dell'AIFA citata in premessa, e' escluso dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/1996.