IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale  patologia
la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario   nazionale   «nelle   more»   di    una    sua    prossima
commercializzazione in Europa e sul territorio nazionale; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto  del  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10,  11  e  12
dicembre 2014 - Stralcio verbale n. 31 del 10, 11 e 12 dicembre 2014; 
  Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Soliris (Eculizumab)»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre  1996,
n. 648, per l'indicazione terapeutica citata in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  medicinale  «Soliris  (Eculizumab)»  e'  inserito,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  536,
convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,   nell'elenco
istituito col  provvedimento  della  Commissione  unica  del  farmaco
citato in premessa.