IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva  97/67/CE  per  quanto
riguarda il pieno  completamento  del  mercato  interno  dei  servizi
postali comunitari; 
  Visto il decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  recante
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per  il
miglioramento della  qualita'  del  servizio",  come  modificato  dal
decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58; 
  Visto l'art. 2, comma 14, punto  b),  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999, n. 261, con il quale viene stabilito  che,  "agli  oneri
derivanti dal funzionamento dell'Agenzia,  si  provvede  mediante  un
contributo di importo non superiore  all'uno  per  mille  dei  ricavi
dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato  da  tutti
gli operatori del settore medesimo, e al netto per il  Fornitore  del
servizio  universale,  dell'onere  relativo  al  servizio  universale
stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui
all'art. 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni  anno
e  le   relative   somme   affluiscono   direttamente   al   bilancio
dell'Agenzia....." e che "....la misura del contributo e le modalita'
di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia."; 
  Visto l'art. 15, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  22  luglio
1999, n. 261 secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il  fornitore  del  servizio
universale e  i  soggetti  esercenti  servizi  postali  di  cui  agli
articoli  5  e  6  contribuiscono   alle   spese   di   funzionamento
dell'Autorita' di regolamentazione  mediante  il  contributo  di  cui
all'art. 2, comma 14, lettera b), del presente decreto."; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato  con  la
legge  di  conversione  n.  214  del  22   dicembre   2011,   recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici" ed, in particolare, l'art. 21, commi da 13 a  20,
che  sopprime  l'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione  postale  e
trasferisce all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom)
le funzioni ad essa assegnate; 
  Viste le delibere AGCom n. 731/11/CONS del 20 dicembre  2011  e  n.
65/12/CONS del 2 febbraio 2012, con le quali rispettivamente e' stata
istituita la Direzione dei  Servizi  postali  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni e attribuiti i relativi compiti  nonche'
definita l'articolazione di secondo livello della Direzione stessa; 
  Vista la nota prot. n. 48834 del 27 settembre 2012  del  Presidente
dell'AGCom, con la quale, sulla base della stima del mercato  postale
relativa all'anno 2009, sono stati forniti gli  elementi  informativi
utili alla fissazione della misura  del  contributo  sopra  descritto
relativamente all'anno 2012, determinato  come  pari  allo  0,55  per
mille; 
  Vista la nota prot. n. 72866 dell'1° ottobre 2012, con la quale  il
Capo Dipartimento per le comunicazioni del Ministero  dello  sviluppo
economico ha chiesto all'AGCom di comunicare ogni utile elemento  che
avesse consentito una compiuta predisposizione del  provvedimento  in
questione; 
  Viste le comunicazioni dell'Autorita', con cui sono  stati  forniti
gli elementi informativi  utili  alla  fissazione  della  misura  del
contributo sopra descritto  relativamente  agli  anni  2013  e  2014,
determinati come pari allo 0,56 e allo 0,68 per mille; 
  Vista la nota prot. n. 65872 del 31 luglio 2013, con  la  quale  il
Ragioniere generale dello Stato - tenuto conto che l'art. 2 lett.  a)
del  punto  14  del  decreto  legislativo  n.  261/1999  affianca  al
finanziamento costituito dai contributi degli operatori postali (art.
2 lett. b del punto 14) un apposito Fondo  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,   nel   quale
confluiscono le risorse finanziarie inerenti alla Direzione  generale
per la regolamentazione del settore postale (punto 12 dell'art. 2)  -
ha osservato che, ai fini  del  corretto  e  trasparente  svolgimento
delle funzioni trasferite  dal  Ministero  delle  sviluppo  economico
all'AGCom, fossero preliminarmente adottate dal Ministero  stesso  le
iniziative tese all'attuazione degli adempimenti  disposti  dall'art.
21, comma 13 e seguenti, del decreto legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto in particolare il comma 15 dell'art. 21  del  citato  decreto
legge n. 201/2011, con il quale viene stabilito che a  seguito  della
soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale  ed
il contestuale trasferimento delle funzioni all'AGCom, si proceda  al
trasferimento  delle  inerenti  risorse  finanziarie  e   strumentali
all'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni   -   previa
rideterminazione di quelle di pertinenza della Direzione generale per
la regolamentazione del settore postale; 
  Considerato che nel momento in  cui  il  citato  decreto  legge  n.
201/2011 e' entrato in vigore, l'Agenzia ancora non era  operativa  e
pertanto  nessun  trasferimento  di  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali  era  stato  effettuato  da  parte  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
  Vista la nota prot. n. 65986 del 25 ottobre 2013, con la  quale  la
Direzione generale per la regolamentazione  del  settore  postale  ha
chiesto all'AGCom di chiarire se le risorse sopra  descritte  fossero
ritenute  necessarie  ed  in  caso  negativo   di   voler   assentire
all'emanazione del decreto riguardante la fissazione  del  contributo
da parte degli operatori postali con l'esclusione di  riferimenti  al
trasferimento  di  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   che
sarebbero dovute essere trasferite; 
  Vista la nota prot. n. 6343 del 7 febbraio 2014, con  la  quale  la
Direzione servizi postali dell'AGCom, ha ritenuto che le osservazioni
formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con lettera del
31 luglio 2013 sopra richiamata, possono considerarsi ormai  superate
alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente dell'Autorita'
stessa con nota prot. n. 59857 del 20 novembre 2013; 
  Vista la delibera n. 412/14/CONS del 29 luglio 2014, con  la  quale
l'AGCom ha approvato  il  provvedimento  che  inter  alia  quantifica
l'onere per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente  in  380,6  e  327,3
milioni di euro, applicando la metodologia del costo  netto  evitato,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; 
  Ritenuto, pertanto, di poter  procedere  all'adozione  del  decreto
ministeriale  per  la  determinazione  del  contributo  dovuto  dagli
operatori postali all'AGCom congiuntamente per gli anni 2012, 2013  e
2014 secondo la procedura prevista dall'art. 2, comma 14, lettera  b)
del decreto legislativo n. 261/1999; 
  Ritenuto che il contributo degli operatori del  settore  -  fissato
nella misura dello 0,55 per mille relativamente all'anno 2012 e dello
0,56 per mille relativamente all'anno 2013 e dello 0,68 per mille per
l'anno 2014 - risulti congruo ai fini della copertura degli oneri  di
funzionamento  sostenuti  dall'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni per l'espletamento delle attivita'  di  competenza  nel
settore postale; 
  Ritenuto che gli operatori non tenuti alla redazione  del  bilancio
debbano calcolare  il  contributo  sull'ammontare  dei  ricavi  delle
vendite e delle prestazioni applicando la misura dello 0,55 per mille
per l'anno 2012, dello 0,56 per mille per l'anno 2013  e  dello  0,68
per mille per l'anno 2014 alle corrispondenti  voci  delle  scritture
contabili o fiscali obbligatorie; 
  Considerato che i ricavi conseguiti nel settore  postale  includono
tutti quelli afferenti ai servizi che rientrano  nelle  attivita'  di
competenza dell'Autorita'; 
  Considerato che l'obbligo contributivo deve essere assolto da tutti
i soggetti che svolgono attivita' sottoposte ai poteri di regolazione
e controllo  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
nell'ambito dei quali  sono  certamente  ricompresi  i  soggetti  che
operano in forza di licenza ed autorizzazione; 
  Ritenuto opportuno  prevedere  esenzioni  per  i  soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00  (centomilaeuro/00)
in  considerazione  di  ragioni  di  economicita'   delle   attivita'
amministrative  inerenti  all'applicazione  del  prelievo  e  per  le
imprese che versano in "stato di crisi" avendo attivita' sospesa,  in
liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali; 
  Ritenuto che, nel caso di rapporti  di  controllo  o  collegamento,
ovvero  di  societa'  sottoposte  ad   attivita'   di   direzione   e
coordinamento, anche mediante rapporti  commerciali  all'interno  del
medesimo  gruppo,  ciascuna  societa'  debba  versare   un   autonomo
contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che,
al fine di verificare  tale  adempimento  contributivo,  la  societa'
capogruppo  debba  indicare  in  modo   dettagliato   nella   propria
dichiarazione  il  contributo  versato  da  ciascuna  delle  predette
societa'  per  l'attivita'   svolta   nel   mercato   di   competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto
b) del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, come modificato
dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 dovuta all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni dai  soggetti  operanti  nel  settore
postale, e' fissata in misura pari allo 0,55  per  mille  dei  ricavi
risultanti nel bilancio 2010; 
  2. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto
b) del decreto legislativo n. 261/99,  dovuta  all'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  dai  soggetti  operanti  nel  settore
postale, e' fissata in misura pari allo 0,56  per  mille  dei  ricavi
risultanti nel bilancio 2011; 
  3. Per l'anno 2014, la contribuzione di cui all'art. 2, c. 14 punto
b) del decreto legislativo n. 261/99,  dovuta  all'Autorita'  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  dai  soggetti  operanti  nel  settore
postale, e' fissata in misura pari allo 0,68  per  mille  dei  ricavi
risultanti nel bilancio 2012; 
  4. Il contributo e' determinato applicando  l'aliquota  di  cui  al
comma 1 per l'anno 2012, al comma 2 per l'anno 2013 e al comma 3  per
l'anno 2014 ai ricavi, conseguiti  nel  settore  postale,  risultanti
dalla voce A1 del conto  economico  (ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni) rispettivamente dei bilanci 2010, 2011 e 2012. Ai  sensi
dell'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo  n.  261/99
per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei  ricavi  del
settore  postale  di  cui  alla  voce  A1  del  conto  economico   e'
determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei
proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui  all'art.  4
del medesimo decreto legislativo. 
  5. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano  il
contributo  sull'ammontare  dei  ricavi   delle   vendite   e   delle
prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 per  l'anno  2012,
al comma 2 per l'anno  2013  e  al  comma  3  per  l'anno  2014  alle
corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali  obbligatorie
relative,  rispettivamente,  all'esercizio  2010,  2011  e  2012.  Le
societa' che  redigono  il  bilancio  secondo  i  principi  contabili
IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno  2012,  al
comma 2 per l'anno 2013 e al comma  3  per  l'anno  2014,  ai  ricavi
conseguiti nel settore postale risultanti dalla  voce  corrispondente
alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni", rispettivamente
del conto economico degli anni 2010, 2011 e 2012. 
  6. Nel caso di rapporti di  controllo  o  collegamento,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento,  anche
mediante  rapporti  commerciali  all'interno  del  medesimo   gruppo,
ciascuna societa' e' tenuta a versare un  autonomo  contributo  sulla
base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. 
  7. La societa' capogruppo nella  propria  dichiarazione  indica  in
modo dettagliato  il  contributo  versato  da  ciascuna  societa',  a
qualunque  titolo  ad  essa  collegata  o  da  essa   controllata   o
coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.