IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
«Disposizioni transitorie e finali»; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande»,  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'art. 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante «Ripartizione delle  competenze»  e  l'art.  119  recante
«Autorizzazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
  Visto il decreto del 10  settembre  2014  di  ri-registrazione  dei
prodotti fitosanitari, ALIETTE n. reg. 4710, FRONDE  n.  reg.  15117,
OPTIX WG n. reg. 13758, SWAN n. reg. 12526, ALSTAR WG n. reg. 13798 e
ELIOS WG n. reg. 13797 a nome dell'impresa Bayer Cropscience  S.r.l.,
a  base  della  sostanza  attiva  fosetil,  sulla  base  del  dossier
UVP05921589 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi  per  la
valutazione e l'autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 546/2011; 
  Considerato  che  erroneamente  nel  fac-simile   delle   etichette
allegate e  parte  integrante  del  decreto  sopra  citato  e'  stato
indicato, per le colture melone  e  cocomero  il  numero  massimo  di
trattamenti ammessi pari a 3 al posto di 2; 
  Considerato  che  erroneamente  nel  fac-simile   delle   etichette
allegate e  parte  integrante  del  decreto  sopra  citato  e'  stato
indicato, per la  coltura  lattughe  ed  alte  insalate  comprese  le
brassicacee il numero massimo di trattamenti  ammessi  pari  a  4  al
posto di 3; 
  Ritenuto di dover modificare il  decreto  sopracitato  nella  parte
relativa al numero massimo  di  trattamenti  ammessi  indicati  nelle
etichette, dei prodotti in questione; 
 
                              Decreta: 
 
  E' autorizzata la modifica del testo delle etichette, relativamente
al numero massimo di trattamenti ammessi, dei  prodotti  fitosanitari
ALIETTE n. reg. 4710, FRONDE n. reg. 15117, OPTIX WG n.  reg.  13758,
SWAN n. reg. 12526, ALSTAR WG n. reg. 13798 e ELIOS WG n. reg.  13797
a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.; 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione  e'  tenuto  a  rietichettare  le  confezioni  di
prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai
rivenditori un facsimile della  nuova  etichetta  per  le  confezioni
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine  della  sua  consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuto  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi ai suindicati prodotti sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 24 novembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco