IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 593 che  ratifica  la  Convenzione
relativa alla conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna  il  19  settembre
1979,  e  in  particolare  l'art.  11.2.b  che  richiede  alle  parti
contraenti di controllare rigorosamente l'introduzione di specie  non
indigene; 
  Vista  la  legge  14  febbraio  1994,  n.  124,  che  ratifica   la
Convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro
il 5 giugno 1992, e in  particolare  l'art.  8  (h)  che  richiede  a
ciascuna  Parte  contraente,  nella  misura  del  possibile  e   come
appropriato, di prevenire l'introduzione, controllare o eradicare  le
specie alloctone che minacciano gli  ecosistemi,  gli  habitat  o  le
specie; 
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive  modifiche  e
integrazioni, recante «Norme per la protezione della fauna  selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio». 
  Vista la legge 11 agosto 204, n. 116 di conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 192 del 20 agosto  2014
- Suppl. ordinario n. 72), e in particolare l'art. 285, comma 12, che
modifica l'art. 2 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  inserendo
dopo il comma 2 il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone,
con esclusione delle specie da individuare con decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale (ISPRA), la gestione  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  e'
finalizzata ove possibile all'eradicazione o  comunque  al  controllo
delle popolazioni.». 
  Vista  la  Strategia  europea  sulle  specie  alloctone   invasive,
adottata a Berna il 4 dicembre 2003, per la promozione dello sviluppo
e dell'applicazione di misure coordinate per minimizzare gli  impatti
negativi  delle  specie  alloctone   invasive   sulla   biodiversita'
dell'Europa; 
  Visto il Regolamento UE n. 1143/14 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche
invasive; 
  Viste le Guidelines  for  reintroductions  and  other  conservation
translocations. Ver. 1.0. Gland, Switzerland.  IUCN/SSC  (2013),  che
descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate
alla conservazione; 
  Viste le Linee guida per le  immissioni  delle  specie  faunistiche
(Quad. Cons.  Natura,  27,  Min.  Ambiente  -  INFS,  2007),  per  la
reintroduzione e il  ripopolamento  delle  specie  autoctone  di  cui
all'allegato D del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  12
marzo 2003, n. 120, e  delle  specie  di  cui  all'allegato  I  della
direttiva 2009/147/CE, ove si indica che possono  essere  considerate
parautoctone quelle specie animali o vegetali che,  pur  non  essendo
originarie del territorio italiano, vi siano giunte - per  intervento
diretto  intenzionale   o   involontario   dell'uomo   -   e   quindi
naturalizzate in un periodo storico  antico  (anteriormente  al  1500
DC), o che siano state introdotte  e  naturalizzate  in  altri  paesi
prima  del  1500  DC  e  siano  successivamente  arrivate  in  Italia
attraverso naturali fenomeni di espansione; 
  Sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) Specie autoctona o indigena: specie naturalmente  presente  in
una determinata area geografica nella quale  si  e'  originata  o  e'
giunta senza l'intervento diretto  -  intenzionale  o  accidentale  -
dell'uomo; 
    b) Specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie  che  non
appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area
geografica,  ma  che  vi  e'  giunta  per  l'intervento   diretto   -
intenzionale o accidentale - dell'uomo; 
    c) Specie parautoctona: specie animale o vegetale  che,  pur  non
essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia  giunta
per intervento diretto - intenzionale o  accidentale  -  dell'uomo  e
quindi  naturalizzata  anteriormente  al  1500  DC.  Vanno   altresi'
considerate parautoctone le  specie  introdotte  e  naturalizzate  in
altre aree geografiche prima del 1500 DC e successivamente  diffusesi
attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione.