IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 agosto 1981, n. 593 che ratifica la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e in particolare l'art. 11.2.b che richiede alle parti contraenti di controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene; Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, che ratifica la Convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e in particolare l'art. 8 (h) che richiede a ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato, di prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie alloctone che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Vista la legge 11 agosto 204, n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 192 del 20 agosto 2014 - Suppl. ordinario n. 72), e in particolare l'art. 285, comma 12, che modifica l'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserendo dopo il comma 2 il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'art. 1, comma 3, e' finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.». Vista la Strategia europea sulle specie alloctone invasive, adottata a Berna il 4 dicembre 2003, per la promozione dello sviluppo e dell'applicazione di misure coordinate per minimizzare gli impatti negativi delle specie alloctone invasive sulla biodiversita' dell'Europa; Visto il Regolamento UE n. 1143/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive; Viste le Guidelines for reintroductions and other conservation translocations. Ver. 1.0. Gland, Switzerland. IUCN/SSC (2013), che descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate alla conservazione; Viste le Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente - INFS, 2007), per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, ove si indica che possono essere considerate parautoctone quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo - e quindi naturalizzate in un periodo storico antico (anteriormente al 1500 DC), o che siano state introdotte e naturalizzate in altri paesi prima del 1500 DC e siano successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione; Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) Specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo; b) Specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo; c) Specie parautoctona: specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 DC. Vanno altresi' considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 DC e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione.