Estratto determina V&A n. 4/2015 del 14 gennaio 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROTOXAN
nelle forme e confezioni: «50%+50% gas medicinale» bombola da 2 lt in
alluminio con valvola PRV, «50%+50% gas medicinale» bombola da  2  lt
in alluminio con  valvola  riduttrice  integrata,  in  aggiunta  alle
confezioni gia' autorizzate, alle condizioni e con le  specificazioni
di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Rivoira  Pharma  S.r.l.,  Via  Durini,  7  -  20122
Milano, Italia, codice fiscale 08418370964 
    Confezione: «50%+50% gas medicinale» bombola da 2 lt in alluminio
con valvola PRV - AIC n. 042646101 (in base 10) 18PGLP (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: gas medicinale compresso 
    Composizione: 
    Principio Attivo: protossido di azoto (N2O medicinale) 50% v/v  e
ossigeno (O2 medicinale) 50% v/v -170 bar (15°C); 
    Confezione: "50%+50% gas medicinale" bombola da 2 lt in alluminio
con valvola riduttrice integrata - AIC  n.  042646113  (in  base  10)
18PGM1 (in base 32) 
    Forma Farmaceutica: gas medicinale compresso 
    Composizione: 
    Principio Attivo: protossido di azoto (N2O medicinale) 50% v/v  e
ossigeno (O2 medicinale) 50% v/v -170 bar (15°C). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "50%+50% gas medicinale" bombola da 2 lt in alluminio
con valvola PRV - AIC n. 042646101 
    Classe di rimborsabilita':  Apposita sezione della classe di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: "50%+50% gas medicinale" bombola da 2 lt in alluminio
con valvola riduttrice integrata - AIC n. 042646113 
    Classe di rimborsabilita': Apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "50%+50% gas medicinale" bombola da 2 lt in alluminio
con valvola PRV - AIC n. 042646101 
    USPL:  medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati,  secondo  le
disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome 
    Confezione: "50%+50% gas medicinale" bombola da 2 lt in alluminio
con valvola riduttrice integrata - AIC n. 042646113 
    USPL:  medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati,  secondo  le
disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.