L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n.  480/2014  della  Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visto  l'art.  9,  comma  8-bis,  del  decreto-legge   n.   66/2014
convertito, nella legge n. 89/2014, che  prevede  «nell'ottica  della
semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei  programmi
di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il  Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A.,  nella  sua
qualita' di centrale di  committenza  (...)  per  lo  svolgimento  di
procedure  di  gara  finalizzate  all'acquisizione,  da  parte  delle
autorita' di gestione, certificazione e  audit  istituite  presso  le
singole  amministrazioni   titolari   dei   programmi   di   sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea,  di  beni  e  di  servizi
strumentali all'esercizio delle relative funzioni»; 
  Visto l'art. 1, comma 242 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
stabilisce: «Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,
n.  183,  concorre,  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita',  al
finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione  degli  interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica  definita  con  l'Accordo  di  partenariato
2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci»; 
  Visto l'art. 1, comma 243 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
stabilisce: «Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,
n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni  di  euro  annui  a
valere sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni  delle
quote comunitarie e di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello  Stato  cofinanziati
dell'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR  ed  il  FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242 (...)»; 
  Visto l'art. 1, comma 670 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
stabilisce: «All'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: Alla  messa  in  opera
del sistema informatico di supporto alle attivita' di monitoraggio di
cui  al  presente  comma,  anche  in  relazione  alle  attivita'   di
previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di  impatto
economico e finanziario degli interventi,  ivi  compreso  lo  scambio
elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e  con  altri
sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita',
il fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16  aprile  1987,
n. 183»; 
  Visto l'art. 1, comma 673 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
stabilisce: «In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con
l'Unione europea, le funzioni di autorita'  di  audit  dei  programmi
operativi  nazionali  (PON),  cofinanziati  dai   Fondi   strutturali
2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici - UVER Unita' di verifica o dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale  dello  Stato  -  IGRUE,  ovvero  da  autorita'   di   audit
individuate presso le stesse  amministrazioni  centrali  titolari  di
ciascun programma, laddove siano soddisfatte  le  condizioni  di  cui
all'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Visto  l'Accordo  di  partenariato  Italia-Unione  europea  per  la
politica regionale di sviluppo  2014-2020,  approvato  con  decisione
della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
  Visto, in particolare, l'Allegato II, paragrafo  1.6,  dell'Accordo
di partenariato, che stabilisce: «un apposito programma complementare
sara' finanziato con risorse esclusivamente nazionali  a  carico  del
Fondo di rotazione MEF/IGRUE ai sensi dell'art. 1, comma  242,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' per il 2014), per
il finanziamento diretto dell'assistenza tecnico  specialistica  alle
Autorita' di audit per l'acquisizione di  beni  e  servizi  necessari
all'efficace espletamento della funzione di audit,  ivi  compresa  la
messa in opera del sistema informatico di supporto e la  manualistica
di  riferimento».   ...   Infine,   l'IGRUE,   quale   Organismo   di
coordinamento delle Autorita' di audit usufruisce di apposite risorse
di assistenza tecnica nell'ambito  del  Programma  complementare  per
l'acquisizione  di  consulenza  specialistica  e  di   strumentazioni
necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo»; 
  Considerato che, nelle more dell'attivazione del predetto Programma
complementare,  si  rende  necessario  avviare   le   procedure   per
l'acquisizione del supporto specialistico per  il  rafforzamento  dei
sistemi di gestione e controllo degli interventi di  cui  all'Accordo
di  Partenariato  Italia-UE  2014-2020,  ivi  comprese   quelle   per
l'affidamento di servizi di supporto  e  assistenza  tecnica  tramite
gara centralizzata della CONSIP S.p.A., come previsto dal citato art.
9, comma 8-bis, del decreto-legge n. 66/2014 convertito, nella  legge
n. 89/2014; 
  Vista la disponibilita' delle risorse nell'ambito  della  dotazione
del citato  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie di cui alla legge n. 183/1987; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi in data 23 gennaio 2015: 
 
                              Decreta: 
 
  1. Per assicurare l'immediata messa in opera  delle  iniziative  di
supporto  ed  assistenza   tecnica   specialistica   per   l'efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e  controllo  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei  per  il
ciclo  di  programmazione  2014/2020,  e'  assegnato   l'importo   di
92.704.750,00 euro (IVA esclusa), a valere sulle  disponibilita'  del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  2. Il predetto importo riguarda complessivamente le azioni da porre
in essere negli anni dal 2015 al 2020 e comunque fino  a  conclusione
dell'operativita' delle  medesime  azioni  ed  e'  ripartito  tra  le
Amministrazioni beneficiarie come riportato  nel  prospetto  allegato
che forma parte integrante del presente decreto. 
  3. Il Fondo di rotazione provvede alle erogazioni in  favore  delle
Amministrazioni beneficiarie, a valere sulle quote  di  finanziamento
di cui al prospetto allegato  al  presente  decreto,  sulla  base  di
quanto  previsto  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  4.  Le  Amministrazioni  beneficiarie  dei  contributi  di  cui  al
presente decreto, adottano ogni iniziativa per assicurare il corretto
ed  efficace  utilizzo  delle  risorse  assegnate,   provvedendo   ad
effettuare i controlli atti a garantire  che  i  finanziamenti  siano
utilizzati in conformita'  alla  normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente. 
  5. Le medesime Amministrazioni sono responsabili della restituzione
al Fondo di rotazione delle eventuali risorse rimaste non  utilizzate
alla chiusura degli interventi, ovvero indebitamente utilizzate. 
  6. Con decreto direttoriale IGRUE, successivamente all'adozione, da
parte del CIPE, del programma complementare di assistenza  tecnica  a
titolarita'  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, saranno apportati
gli eventuali adeguamenti al presente decreto. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                                  L'Ispettore generale capo: di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne  Prev.  n.
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