IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183" 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2006  di  recepimento
della direttiva 2006/85/CE della Commissione  del  23  ottobre  2006,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei
Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la
sostanza attiva fenamiphos; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
fenamiphos decade il 31 luglio 2017, come indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste le istanza presentata dall'impresa titolare volte ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del dossier del prodotto fitosanitario  NEMACUR  240  CS,  presentato
dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. ora Adama  Italia  S.r.l.,
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo 194/1995, trasposti  nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazioni   del
prodotto fitosanitario  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dal decreto del 14 dicembre 2006, nei tempi e nelle forme da
esso stabiliti ed in conformita'  alle  condizioni  definite  per  la
sostanza attiva fenamiphos; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di  cui
all'art.  20  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,   n.   194,
relativamente alla valutazione del sopracitato fascicolo NEMACUR  240
g/L SC, svolta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la
Prevenzione  Sanitaria,  al  fine  di   ri-registrare   il   prodotto
fitosanitario di  cui  trattasi  fino  31  luglio  2017,  alle  nuove
condizioni di impiego e con eventuale adeguamento  alla  composizione
del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 22134 in  data  30  maggio
2014 con  la  quale  e'  stata  richiesta  all'Impresa  Irvita  Plant
Protection N.V. ora Adama Irvita  N.V.  rappresentata  in  Italia  da
Makhteshim Agan Italia S.r.l. ora Adama Italia  S.r.l.  titolare  del
dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici  aggiuntivi
indicati dal sopracitato Istituto; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che il prodotto fitosanitario indicato in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver
provveduto alla  classificazione  del  prodotto  fitosanitario  sotto
indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  fenamiphos,  il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo 194/1995, trasposti nel  Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario NEMACUR 240 CS; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  "Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta". 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  luglio  2017,  data  di   scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  fenamiphos,  il  prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate   le   modifiche   indicate   per   il   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  I prodotti fitosanitari immessi sul mercato alla data del  presente
decreto, aventi la precedente composizione  e  muniti  dell'etichetta
precedentemente autorizzata, possono essere commercializzati fino  al
30 aprile 2015; l'utilizzo e' consentito fino al 31 maggio 2015. 
  La produzione di prodotti fitosanitari di nuova composizione muniti
delle  etichette  adeguate   secondo   i   principi   uniformi,   con
classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e  1999/45/CE,  e'
consentita non oltre il 31  maggio  2015;  la  commercializzazione  e
l'impiego sono invece consentiti fino al 1°  giugno  2017,  ai  sensi
dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La succitata impresa Irvita Plant Protection N.V. ora Adama  Irvita
N.V. rappresentata in Italia da Makhteshim  Agan  Italia  S.r.l.  ora
Adama Italia S.r.l. e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico  -
scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. 
  Sono approvate quale  parte  integrante  del  presente  decreto  le
etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi,  sia  nella
versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione  stabilita
dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
"Banca dati". 
 
    Roma, 5 dicembre 2014 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco