IL PRESIDENTE 
 
Adottato dall'Autorita' nella seduta del 2 settembre 2014. 
 
1. Attivita' consultiva dell'Autorita' 
 
  L'Autorita' nazionale  anticorruzione  -  la  quale  ha  assunto  i
compiti e le funzioni dell'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito della soppressione
di quest'ultima, disposta dall'art. 19, comma 1, del d.l.  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 - nell'esercizio della  sua  attivita'  istituzionale,  svolge
anche funzioni consultive. 
  Tale attivita' e' espressamente prevista da specifiche disposizioni
normative: 1) l'art. 6, comma 7, lettera n) del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (in esecuzione del quale l'Anac ha adottato il
«Regolamento sull'esercizio  della  funzione  di  componimento  delle
controversie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - serie generale - 12 settembre 2014, n.  212)  dispone  che
l'Autorita', su iniziativa della stazione appaltante e di una o  piu'
delle altre parti, esprime  parere  non  vincolante  relativamente  a
questioni insorte durante lo svolgimento  delle  procedure  di  gara,
eventualmente formulando una ipotesi  di  soluzione;  2)  l'art.  69,
comma 3, del citato decreto  dispone  che  l'Autorita'  e'  tenuta  a
pronunciarsi, entro 30 giorni, sulla compatibilita'  con  il  diritto
comunitario delle condizioni particolari di esecuzione del  contratto
previste  nel  bando  o  nell'invito;  il  combinato  disposto  degli
articoli 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 15, comma
3,  del  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  attribuisce
all'Autorita', nel caso di  revoca  dell'incarico  amministrativo  di
vertice (ivi compreso quello di segretario comunale o provinciale)  o
dirigenziale, il potere di formulare, entro trenta giorni, un parere,
contenente eventualmente una richiesta di riesame  del  provvedimento
adottato dall'amministrazione, ove riscontri una correlazione tra  il
provvedimento di revoca e l'attivita' in materia di prevenzione della
corruzione svolta dal soggetto nei confronti del quale la  revoca  e'
stata disposta; 3) l'art. 1, comma 2, lettera e), della citata  legge
n. 190/2012  attribuisce  all'Anac  il  potere  di  esprimere  pareri
facoltativi  in  materia  di  autorizzazioni  allo   svolgimento   di
incarichi esterni di cui all'art.  53,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato
e degli enti pubblici nazionali. 
  L'Autorita', peraltro, svolge  anche  un'attivita'  consultiva  non
espressamente prevista da specifiche disposizioni di legge. 
  In particolare, per cio' che concerne le funzioni di  cui  all'art.
6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il  citato
«Regolamento sull'esercizio  della  funzione  di  componimento  delle
controversie» prevede, all'art. 3,  comma  3,  che  le  richieste  di
parere dichiarate inammissibili, ove relative a questioni  giuridiche
ritenute rilevanti,  sono  trattate  ai  fini  dell'adozione  di  una
pronuncia dell'Autorita' anche a carattere generale. 
  In materia di  prevenzione  della  corruzione,  inconferibilita'  e
incompatibilita'  degli  incarichi,  codici  di   comportamento   dei
pubblici dipendenti e trasparenza,  l'Autorita'  svolge  un'attivita'
consultiva in ordine ai problemi interpretativi e  applicativi  posti
dalla legge n. 190/2012 e dai relativi decreti di attuazione. 
  Il Dipartimento della funzione pubblica, con la nota del 7  ottobre
2013 (acquisita al prot. n. 9353/2013), ha ricondotto la formulazione
di pareri aventi ad oggetto l'interpretazione del decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 nell'ambito della funzione di vigilanza. Benche'
si tratti di un avviso espresso con specifico riferimento  ai  pareri
in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi,  esso
e' stato inteso dall'Autorita' come espressione di  un  principio  di
carattere generale, in forza  del  quale  l'attivita'  consultiva  e'
intesa  quale  attivita'  prodromica  all'esercizio  del  potere   di
vigilanza. 
  Tale attivita' e' stata oggetto di una prima  regolamentazione  con
la decisione assunta in data 15 maggio  2014,  il  cui  contenuto  si
intende integralmente sostituito  dal  presente  atto  per  la  parte
relativa alle «Risposte a quesiti». 
  Nell'ambito della riorganizzazione  conseguente  alla  soppressione
dell'Avcp e al trasferimento all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
dei relativi compiti  e  funzioni,  si  ritiene  necessario  adottare
criteri  omogenei  e  un  iter   procedimentale   uniforme   per   la
formulazione  di  pareri  su   istanza   di   privati   e   pubbliche
amministrazioni che sottopongono all'Autorita'  una  valutazione  sul
singolo caso concreto, in materia di  prevenzione  della  corruzione,
incompatibilita' e inconferibilita' di incarichi,  etica  pubblica  e
conflitti di interesse, contratti pubblici e obblighi di trasparenza. 
 
2. Oggetto 
 
  Il presente atto e' volto a disciplinare l'esercizio dell'attivita'
consultiva svolta dall'Autorita' nella materia degli appalti pubblici
al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, lettera n)  del
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  nonche'  l'attivita'
consultiva  volta  alla  soluzione  di  questioni  interpretative   e
applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai  relativi
decreti attuativi. 
  Non rientrano nell'ambito  di  applicazione  del  presente  atto  i
pareri espressamente previsti da specifiche disposizioni di  legge  e
gli  atti  di  carattere  generale  («determinazioni»)  su  questioni
interpretative e applicative  ritenute  di  rilevante  interesse  per
l'Autorita' a prescindere dalla formulazione di quesiti da  parte  di
terzi e che comunque non riguardano fattispecie specifiche. 
 
3. Procedimento per la formulazione di pareri e orientamenti 
 
  Le istanze di parere, inoltrate a qualsiasi  titolo  all'Autorita',
sono di competenza dell'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici. 
  L'ufficio  valuta  preliminarmente  la  rilevanza   delle   istanze
pervenute sulla base dei criteri indicati nel successivo paragrafo  4
e, con cadenza settimanale, sottopone al Presidente  le  proposte  di
formulazione di pareri e orientamenti (ovvero, indicazioni  in  forma
sintetica per la soluzione del quesito rappresentato) e  le  proposte
motivate  di  archiviazione  per  la  successiva  sottoposizione   al
Consiglio. 
  Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  nella  proposta  motivata   di
archiviazione  l'ufficio   propone   la   trasmissione   dell'istanza
all'ufficio di vigilanza competente per materia. 
  I pareri e gli orientamenti formulati dall'ufficio sulla base degli
indirizzi impartiti dal Presidente sono  sottoposti  all'approvazione
del Consiglio. 
  Il parere puo' essere reso a cura del dirigente in forma breve  nel
caso  in  cui  la  questione  oggetto   dell'istanza   non   richieda
approfondimento perche' di pacifica interpretazione, tenuto conto dei
precedenti  dell'Autorita'   e/o   di   indirizzi   giurisprudenziali
consolidati condivisi dall'Autorita'. I pareri in  forma  breve  sono
comunicati con cadenza settimanale al Presidente. 
  Le archiviazioni  delle  istanze  manifestamente  inconferenti  e/o
manifestamente irrilevanti sono curate dal dirigente che le  comunica
al Presidente con cadenza  quindicinale,  unitamente  a  copia  delle
istanze stesse. 
 
4. Criteri per la formulazione dei pareri e degli orientamenti 
 
  L'ufficio Precontenzioso e Affari giuridici valuta  ai  fini  della
predisposizione del parere o dell'orientamento le istanze  presentate
da: 
    1) pubbliche  amministrazioni  ed  enti  di  diritto  privato  in
controllo pubblico; 
    2) soggetti privati destinatari di un  provvedimento  nell'ambito
di un procedimento della pubblica amministrazione o  di  un  ente  di
diritto privato in controllo pubblico. 
  L'Autorita', salvo i casi  di  cui  al  precedente  punto  2),  non
istruisce  istanze  provenienti  da   soggetti   privati;   tuttavia,
l'istanza  sara'  oggetto  di  valutazione  ai  fini   dell'eventuale
esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
  La   valutazione   della   rilevanza   delle   istanze    pervenute
all'Autorita' ai fini  della  formulazione  di  un  parere  o  di  un
orientamento e' compiuta tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) carattere di novita' della tematica oggetto della richiesta; 
    b)  portata  generale  della  questione  giuridica  sollevata   e
utilita' nell'orientare altri soggetti destinatari della normativa; 
    c)  particolare  complessita'  della  disposizione  normativa  in
relazione alla quale e' richiesto il parere; 
    d) rilevanza della questione, quale presupposto  per  l'esercizio
dell'attivita' di vigilanza; 
    d) importanza  della  richiesta  sotto  il  profilo  dell'impatto
socio-economico; 
    e) significativita' dei profili  individuati  in  relazione  agli
obiettivi generali di  trasparenza  e  prevenzione  della  corruzione
perseguiti dall'Autorita'. 
 
5. Comunicazioni e pubblicita' 
 
  I pareri e gli orientamenti approvati dal Consiglio sono  trasmessi
all'ufficio comunicazione per la pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Autorita'. 
  Della  pubblicazione  viene  data  comunicazione  agli  interessati
mediante posta elettronica certificata. 
  I   soggetti    richiedenti    potranno    chiedere    informazioni
sull'esito/stato della pratica esclusivamente utilizzando l'indirizzo
ufficio.affarigiuridici@anticorruzione.it 
  La risposta alla richiesta di informazioni sara' fornita decorsi 60
(sessanta) giorni  dal  ricevimento  delle  richieste,  solo  ove  il
richiedente abbia indicato un indirizzo di posta elettronica. 
 
    Roma, 14 gennaio 2015 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
Depositato presso la Segreteria del  Consiglio  in  data  28  gennaio
2015. 
 
Il Segretario: Esposito