IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Universita' per Stranieri di Perugia»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in particolare l'art. 27 «Modifiche dello Statuto»; Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole in merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'universita' per stranieri di Perugia; Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Senato Accademico, con la maggioranza prevista dall'art. 27 del vigente Statuto dell'universita' per stranieri di Perugia, ha deliberato le modifiche allo Statuto dell'Ateneo; Vista la nota rettorale prot. n. 10411 del 23 dicembre 2014, con la quale le modifiche allo Statuto sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi della succitata legge n. 168/1989; Vista la nota direttoriale prot. n. 1136 del 2 febbraio 2015, con la quale la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle succitate modifiche di Statuto; Tenuto conto che il Senato Accademico, con la suddetta deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, ha ritenuto di derogare, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del vigente Statuto, all'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche e l'entrata in vigore delle stesse, stanti le ragioni di particolare urgenza, disponendo l'entrata in vigore alla stessa data della pubblicazione; Decreta: 1. Sono emanate le seguenti modifiche allo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, approvate dal Senato Accademico: - l'art. 21 - Alta Scuola per l'insegnamento e la promozione della lingua e della cultura italiana e l'art. 30 - Norma finale e transitoria vengono soppressi - la numerazione dei restanti articoli e' cosi' modificata: TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Universita' Art. 2 - Principi ispiratori Art. 3 - Patrimonio Art. 4 - Corsi e titoli Art. 5 - Anno accademico TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' Capo I - Generalita' sugli organi dell'Universita' Art. 6 - Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali Art. 7 - Decadenze e incompatibilita' Art. 8 - Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Universita' Capo II - Organi di governo Art. 9 - Rettore Art. 10 - Senato Accademico Art. 11 - Consiglio di Amministrazione Capo III - Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti e altri Organi di controllo, consultivi e di garanzia Art. 12 - Nucleo di Valutazione Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti Art. 14 - Collegio di Disciplina Art. 15 - Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti Art. 16 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Art. 17 - Assistenza agli studenti e attivita' sportive Art. 18 - Consulta del Territorio Capo IV - Organizzazione e gestione della ricerca e della didattica Art. 19 - Dipartimenti Art. 20 - Commissione paritetica docenti-studenti Art. 21 - Centri autonomi Art. 22 - Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo Capo V - Organizzazione della funzione amministrativa e gestionale Art. 23 - Caratteri della struttura amministrativa Art. 24 - Norma speciale sull'accesso e l'esercizio della funzione amministrativa presso l'Universita' per Stranieri di Perugia Art. 25 - Direttore Generale TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI Art. 26 - Modifiche dello Statuto Art. 27 - Regolamenti Art. 28 - Codice Etico - Il testo degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 25 e 27, secondo la nuova numerazione, e' cosi' modificato: Art. 9 - Rettore 1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore inoltre: a) convoca e presiede il Senato Accademico, curandone l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso il Consiglio di Amministrazione le istanze; b) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; d) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, recepito il parere del Senato Accademico; e) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al Collegio di Disciplina, ferma la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti; g) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina; h) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale; i) in caso di necessita' e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; j) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche; k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. 3. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori; b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento; c) a un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; d) a un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; e) a un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; f) a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 4. Il Rettore e' eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella seconda votazione. 5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore puo' nominare un Prorettore, nonche' avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio decreto. Art. 10 - Senato Accademico 1. Il Senato Accademico e' organo di programmazione, sviluppo e governo dell'attivita' didattica e delle attivita' scientifiche e di ricerca dell'Universita'. In tale ambito: a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' e ne dirime gli eventuali conflitti. Tale funzione puo' essere svolta anche attraverso la costituzione di apposite Commissioni; b) esprime parere in ordine ai criteri e alle priorita' ai fini della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale docente; c) esprime obbligatoriamente un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione in merito a tutte le iniziative di pianificazione e strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo, ivi compresi i documenti contabili previsionali e consuntivi, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica; d) esprime parere sul documento di programmazione triennale di Ateneo; e) esprime parere in ordine alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti; f) propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti: - l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole, Master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie; - il conferimento dei contratti di insegnamento; - l'istituzione di cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani od esteri; - la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica; g) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, nonche' delibera sulle modifiche al Codice Etico; h) approva i Regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche; i) adotta il Regolamento di Ateneo ed esprime parere per l'adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilita'; j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il Senato Accademico dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Sono membri del Senato Accademico: a) il Rettore in carica; b) i Direttori dei Dipartimenti; c) i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi; d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari; e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari; f) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari; g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici; h) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento; i) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 3. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore. Vi partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata. 4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. Art. 11 - Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha responsabilita' generali di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo. Nell'ambito della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa, esercita le proprie funzioni nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Segnatamente esso: a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino ricavi o costi o comunque incidano sul patrimonio dell'Universita', salvo il caso in cui essi siano espressamente attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ad altri organi; b) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, acquisito il parere del Senato Accademico per il personale docente; c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, i documenti contabili previsionali e consuntivi, nonche' il documento di programmazione triennale; d) conferisce, su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e ne valuta annualmente l'attivita' in base alle proposte formulate dal Rettore e dal Nucleo di Valutazione; e) approva le chiamate dei docenti sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico; f) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne od esterne ogniqualvolta esso sia genericamente rimesso all'Universita' senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto istituzionale competente; g) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai ricercatori; h) determina l'assegnazione e la misura delle indennita' di carica attribuibili ai sensi di legge; i) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ed esprime parere sulle modifiche al presente Statuto e sui Regolamenti di competenza, come specificato nei successivi articoli 27 e 28; j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che comunque non sia espressamente attribuita ad altri organi. 2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: a) il Rettore in carica; b) due membri scelti dal Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; c) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di II fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; d) un membro scelto dal Senato Accademico fra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; f) un membro, di provata competenza e capacita', designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore, secondo i profili individuati dal Senato Accademico; g) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata da Unioncamere secondo i profili individuati dal Senato Accademico; h) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata dal Ministero degli Affari Esteri secondo i profili individuati dal Senato Accademico; i) un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; j) un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale. 3. Ad esclusione della rappresentanza degli studenti, ogni altra candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione dovra' essere sottoscritta da almeno 1/4 dei componenti la categoria di appartenenza e corredata da un documentato curriculum, contenente indicazioni in merito alle competenze e alle capacita' specifiche del candidato in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo di sottoscrizione delle candidature e' escluso qualora la numerosita' della categoria interessata non superi le 30 unita'. 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il Rettore, o tra i membri esterni. Spetta al Presidente: a) presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione i documenti contabili previsionali e consuntivi, a tal fine predisposti dal Rettore; b) promuovere iniziative volte a favorire l'attuazione del programma di sviluppo e la partecipazione dell'Universita' alla vita della comunita' nazionale ed internazionale; c) in caso di necessita' e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 5. Qualora la carica di Presidente sia ricoperta dal Rettore, questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente comma. 6. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata. 7. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere altresi' convocato in qualsiasi momento dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Art. 12 - Nucleo di Valutazione 1. Al Nucleo di Valutazione spetta il compito di garantire la valutazione delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca e dei servizi e di promuovere per tale via il miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa nell'Universita'. A tal fine esso: - raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture e servizi, delle attivita' didattiche e di ricerca; - elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche funzionali e organizzative dell'Universita' per Stranieri, nonche' delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono essere approvati dal Senato Accademico; - verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti; - verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa; - esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente anche al reclutamento operato dai Dipartimenti; - predispone i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali (ANVUR); - esercita, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni previste dalla vigente normativa relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e dei servizi, formulando proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione volte alla promozione e al miglioramento delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Universita'; - redige annualmente una relazione da allegare ai documenti contabili consuntivi; - propone al Rettore la valutazione annuale del Direttore Generale; - esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge. 2. I membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Il Nucleo e' composto da sei membri, di cui: a) quattro esterni, uno dei quali appartenente ai ruoli universitari, scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione, il cui curriculum va reso pubblico; b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo; c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale. 3. La nomina dei membri non elettivi del Nucleo di Valutazione spetta: a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del Nucleo, al Senato Accademico; b) per due membri di esso, al Consiglio di Amministrazione. 4. Il Nucleo gode di autonomia operativa e gli sono garantiti l'accesso alle informazioni e ai dati necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza. Art. 19 - Dipartimenti 1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. 2. Nell'ambito definito dal comma 2 dell'art. 4 del presente Statuto, e' compito dei Dipartimenti: a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca. In particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione: - elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca; - deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; - promuovere l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca; b) istituire Consigli di Corso di studio; c) progettare e coordinare le attivita' didattiche e formative. In particolare: - proporre al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele; - programmare e coordinare le attivita' dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza; - programmare e deliberare l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti; - formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza; d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi, in base al Regolamento di Ateneo in materia. 3. Nell'ambito definito dal comma 3 dell'art. 4 del presente Statuto i Dipartimenti svolgono attivita' didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, i Dipartimenti promuovono altresi' attivita' e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo. I Dipartimenti, in particolare, hanno il compito di programmazione, organizzazione e gestione in materia di: a) corsi di lingua e cultura italiana a stranieri, sia in presenza che a distanza; b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti; c) corsi di lingua e cultura italiana erogati presso le competenti istituzioni estere; d) corsi di formazione e aggiornamento, sia in presenza e a distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia in Italia che all'estero; e) corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti delle Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri; f) corsi volti alla promozione della lingua, della cultura e della creativita' italiana nelle sue diverse manifestazioni, ivi inclusa la promozione del «made in Italy»; g) attivita' di ricerca applicata all'acquisizione e all'insegnamento dell'italiano come lingua non materna, in collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo e con altre istituzioni esterne ad esso. 4. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il provvedimento di istituzione regola anche la ripartizione fra Dipartimenti delle competenze nell'ambito definito dal comma 3 dell'art. 4 del presente Statuto. 5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. 6. L'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 7. Ai Dipartimenti afferiscono i docenti universitari. Le modalita' di afferenza ai Dipartimenti e i criteri stabiliti per la loro costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo. 8. Svolgono le loro funzioni nei Dipartimenti gli appartenenti alle categorie ad esaurimento dei: a) docenti di lingua e cultura italiana; b) docenti comandati; c) docenti incaricati. 9. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio. 10. Il Direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia, eletto dai componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva. 11. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e in qualita' di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio. 12. Il Direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e puo' avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio provvedimento. 13. Il Consiglio dura in carica tre anni. Esso delibera in materia di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. Fanno parte del Consiglio: a) il Direttore; b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento; c) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; d) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti comandati che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; e) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti incaricati che svolgono le loro funzioni nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; f) un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; g) un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; h) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato attivati nel Dipartimento nel numero di uno per ciascuna categoria citata; i) il Segretario di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione. 14. Le modalita' di elezione del Direttore e dei membri elettivi del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo. Art. 25 - Direttore Generale 1. Il Direttore Generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito: a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione; b) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative; c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; d) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'; e) presenta annualmente al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate; f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge. 2. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed e' rinnovabile. Art. 27 - Regolamenti 1. Il presente articolo concerne tutti i Regolamenti che disciplinano materie di interesse generale dell'Universita'. In particolare: a) il Regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso, nonche' le modalita' di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. Esso e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti; b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la sostenibilita' economica e finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo, la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' la gestione del patrimonio, l'attivita' negoziale, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico espresso a maggioranza assoluta dei componenti; c) il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti. 2. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi. 3. I Regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione, salva la possibilita', in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo. Nell'identico termine sono pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo. 2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3 del vigente Statuto, in deroga all'ordinario termine di vacatio legis di 15 giorni, le modifiche entrano in vigore alla stessa data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Perugia, 3 febbraio 2015 Il rettore: Paciullo