IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola
di  lingua  e   cultura   italiana   per   stranieri   di   Siena   e
dell'Universita' per Stranieri di Perugia»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo Statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia, emanato
con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente, in  particolare
l'art. 27 «Modifiche dello Statuto»; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la  quale  il
Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole in
merito all'adozione delle modifiche allo Statuto dell'universita' per
stranieri di Perugia; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la  quale  il
Senato Accademico, con  la  maggioranza  prevista  dall'art.  27  del
vigente  Statuto  dell'universita'  per  stranieri  di  Perugia,   ha
deliberato le modifiche allo Statuto dell'Ateneo; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 10411 del 23 dicembre 2014, con la
quale le modifiche allo Statuto sono  state  trasmesse  al  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ai   fini
dell'esercizio del  controllo  ai  sensi  della  succitata  legge  n.
168/1989; 
  Vista la nota direttoriale prot. n. 1136 del 2 febbraio  2015,  con
la  quale  la  Direzione   generale   per   la   programmazione,   il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni  della  formazione
superiore del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ha comunicato di  non  avere  osservazioni  da  formulare  in
merito alle succitate modifiche di Statuto; 
  Tenuto  conto  che  il   Senato   Accademico,   con   la   suddetta
deliberazione n. 1 del 22 dicembre 2014, ha ritenuto di derogare,  ai
sensi dell'art.  27,  comma  3  del  vigente  Statuto,  all'ordinario
termine di vacatio legis di 15  giorni  tra  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale  delle  modifiche  e  l'entrata  in  vigore  delle
stesse,  stanti  le  ragioni  di  particolare   urgenza,   disponendo
l'entrata in vigore alla stessa data della pubblicazione; 
 
                              Decreta: 
 
1. Sono emanate le seguenti modifiche allo  Statuto  dell'Universita'
per stranieri di Perugia, approvate dal Senato Accademico: 
  - l'art. 21 - Alta Scuola per l'insegnamento e la promozione  della
lingua e della  cultura  italiana  e  l'art.  30  -  Norma  finale  e
transitoria vengono soppressi 
  - la numerazione dei restanti articoli e' cosi' modificata: 
 
                  TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art.  1  -  Natura,  missione  istituzionale  e  strumenti  operativi
                          dell'Universita' 
 
 
                    Art. 2 - Principi ispiratori 
 
 
                         Art. 3 - Patrimonio 
 
 
                       Art. 4 - Corsi e titoli 
 
 
                      Art. 5 - Anno accademico 
 
 
             TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' 
 
 
         Capo I - Generalita' sugli organi dell'Universita' 
 
 
  Art. 6 - Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali 
 
 
                Art. 7 - Decadenze e incompatibilita' 
 
 
Art. 8 - Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Universita' 
 
 
                     Capo II - Organi di governo 
 
 
                          Art. 9 - Rettore 
 
 
                     Art. 10 - Senato Accademico 
 
 
               Art. 11 - Consiglio di Amministrazione 
 
 
Capo III - Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei  Conti  e
         altri Organi di controllo, consultivi e di garanzia 
 
 
                   Art. 12 - Nucleo di Valutazione 
 
 
              Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
                  Art. 14 - Collegio di Disciplina 
 
 
   Art. 15 - Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti 
 
 
Art. 16 - Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
 
       Art. 17 - Assistenza agli studenti e attivita' sportive 
 
 
                  Art. 18 - Consulta del Territorio 
 
 
 Capo IV - Organizzazione e gestione della ricerca e della didattica 
 
 
                       Art. 19 - Dipartimenti 
 
 
          Art. 20 - Commissione paritetica docenti-studenti 
 
 
                      Art. 21 - Centri autonomi 
 
 
       Art. 22 - Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo 
 
 
 Capo V - Organizzazione della funzione amministrativa e gestionale 
 
 
         Art. 23 - Caratteri della struttura amministrativa 
 
 
Art. 24 - Norma speciale sull'accesso e  l'esercizio  della  funzione
    amministrativa presso l'Universita' per Stranieri di Perugia 
 
 
                    Art. 25 - Direttore Generale 
 
 
       TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                  Art. 26 - Modifiche dello Statuto 
 
 
                        Art. 27 - Regolamenti 
 
 
                       Art. 28 - Codice Etico 
 
  - Il testo degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 25 e  27,  secondo  la
nuova numerazione, e' cosi' modificato: 
 
                          Art. 9 - Rettore 
 
  1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo  ed  esercita
le funzioni di indirizzo, di  iniziativa  e  di  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore inoltre: 
    a)  convoca  e   presiede   il   Senato   Accademico,   curandone
l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso  il  Consiglio
di Amministrazione le istanze; 
    b)  esercita  l'alta   vigilanza   sull'attivita'   didattica   e
scientifica svolta nell'Universita' e  sull'attivita'  del  personale
docente  ed  e'  responsabile  del  perseguimento   delle   finalita'
dell'Universita' secondo criteri  di  qualita'  e  nel  rispetto  dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; 
    c)   riferisce   con   relazione   annuale   al   Consiglio    di
Amministrazione    sull'attivita'     scientifica     e     didattica
dell'Universita' e  promuove  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del
Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; 
    d) propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo, recepito  il  parere  del  Senato
Accademico; 
    e) avvia i procedimenti disciplinari nei  confronti  dei  docenti
universitari, trasmettendone gli  atti  al  Collegio  di  Disciplina,
ferma la propria competenza ad  irrogare  provvedimenti  disciplinari
non superiori alla censura; 
    f)  adotta  i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti; 
    g) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico  e
propone al Senato Accademico la  sanzione,  qualora  la  materia  non
ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina; 
    h)  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  il  conferimento
dell'incarico di Direttore Generale; 
    i) in caso di  necessita'  e  urgenza,  adotta  provvedimenti  di
competenza del Senato Accademico,  sottoponendoli  a  ratifica  nella
seduta immediatamente successiva; 
    j) emana lo Statuto,  i  Regolamenti  di  Ateneo  e  le  relative
modifiche; 
    k)  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti di Ateneo. 
  2. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in  regime
di tempo pieno in servizio presso le Universita'  italiane.  Dura  in
carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente  piu'  di
una volta. 
  3. L'elettorato attivo spetta: 
    a) a tutti i professori  di  prima  e  di  seconda  fascia  e  ai
ricercatori; 
    b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento; 
    c) a un numero di rappresentanti della categoria  ad  esaurimento
dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10%  della
consistenza numerica della categoria, con  arrotondamento  all'unita'
superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5  e  con  un
minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
    d)  a  un  numero  di  rappresentanti  del  personale  tecnico  e
amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della
categoria, con arrotondamento all'unita'  superiore  in  presenza  di
decimali uguali o superiori al 5 e con un  minimo  di  rappresentanti
non inferiore a 1; 
    e) a un numero di rappresentanti  dei  collaboratori  ed  esperti
linguistici corrispondente al 10% della  consistenza  numerica  della
categoria, con arrotondamento all'unita'  superiore  in  presenza  di
decimali uguali o superiori al 5 e con un  minimo  di  rappresentanti
non inferiore a 1; 
    f) a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea
e di laurea magistrale. 
  4. Il Rettore e' eletto, nelle prime due votazioni,  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede
ad una votazione di  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  hanno
riportato piu' voti nella seconda votazione. 
  5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano  dell'Universita'  ed
e'   nominato   con    decreto    del    Ministro    dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca. 
  6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore puo'  nominare
un Prorettore, nonche' avvalersi di Delegati  da  lui  scelti  tra  i
docenti dell'Universita' e nominati con proprio decreto. 
 
                     Art. 10 - Senato Accademico 
 
  1. Il Senato Accademico e' organo  di  programmazione,  sviluppo  e
governo dell'attivita' didattica e delle attivita' scientifiche e  di
ricerca dell'Universita'. In tale ambito: 
    a)  svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  fra   i
Dipartimenti  e  le  altre  strutture   didattiche   e   di   ricerca
dell'Universita' e ne dirime gli eventuali conflitti.  Tale  funzione
puo' essere svolta  anche  attraverso  la  costituzione  di  apposite
Commissioni; 
    b) esprime parere in ordine ai criteri e alle priorita'  ai  fini
della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale
docente; 
    c) esprime obbligatoriamente un parere preventivo al Consiglio di
Amministrazione in merito a tutte le iniziative di  pianificazione  e
strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo,
ivi  compresi  i  documenti  contabili  previsionali  e   consuntivi,
indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e  i  criteri
di ripartizione delle medesime, in  relazione  agli  obiettivi  della
ricerca e della didattica; 
    d) esprime parere sul documento di  programmazione  triennale  di
Ateneo; 
    e) esprime parere in ordine alle proposte di chiamata dei docenti
formulate dai Dipartimenti; 
    f) propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito  il  parere
dei Dipartimenti: 
    - l'istituzione, l'attivazione, la modifica e  la  disattivazione
di Corsi,  Sedi,  Dipartimenti,  Scuole,  Master  e  altre  strutture
didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie; 
    - il conferimento dei contratti di insegnamento; 
    - l'istituzione  di  cattedre  finanziate  da  istituti,  enti  o
soggetti pubblici o privati, italiani od esteri; 
    - la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica; 
    g) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche
al presente  Statuto,  previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
Amministrazione  espresso  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,
nonche' delibera sulle modifiche al Codice Etico; 
    h)  approva  i  Regolamenti  di  competenza  e  ne  delibera   le
modifiche; 
    i)  adotta  il  Regolamento  di  Ateneo  ed  esprime  parere  per
l'adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilita'; 
    j)  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti di Ateneo. 
  2. Il Senato Accademico dura in carica tre anni e i suoi componenti
sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Sono membri del
Senato Accademico: 
    a) il Rettore in carica; 
    b) i Direttori dei Dipartimenti; 
    c) i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi; 
    d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al  loro
interno,  con  voto  limitato  orientato  a  tutelare  una   presenza
differenziata per aree disciplinari; 
    e) due rappresentanti eletti dai docenti  di  seconda  fascia  al
loro interno, con voto limitato orientato  a  tutelare  una  presenza
differenziata per aree disciplinari; 
    f) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con
voto limitato orientato a tutelare  una  presenza  differenziata  per
aree disciplinari; 
    g)  due   rappresentanti   eletti   dal   personale   tecnico   e
amministrativo al proprio  interno,  di  cui  uno  appartenente  alla
categoria dei collaboratori ed esperti linguistici; 
    h) due rappresentanti eletti  al  loro  interno  dai  docenti  di
lingua e cultura italiana e dai docenti comandati  ed  incaricati  ad
esaurimento; 
    i) due rappresentanti eletti al loro interno dagli  studenti  dei
corsi di laurea e di laurea magistrale. 
  3. Il Senato Accademico e' presieduto dal  Rettore.  Vi  partecipa,
senza  diritto  di  voto,  il  Direttore  Generale.  Le  funzioni  di
segretario sono svolte dal Direttore Generale o  da  persona  da  lui
delegata. 
  4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno  una  volta
ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o
quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri. 
 
               Art. 11 - Consiglio di Amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di Amministrazione ha responsabilita'  generali  di
indirizzo strategico, di programmazione e di  controllo.  Nell'ambito
della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa,
esercita le proprie funzioni nei  limiti  e  nei  modi  previsti  dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Segnatamente esso: 
    a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali  che
comportino  ricavi  o  costi  o  comunque  incidano  sul   patrimonio
dell'Universita', salvo il  caso  in  cui  essi  siano  espressamente
attribuiti dal presente Statuto, dal  Regolamento  di  Ateneo  e  dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ad altri organi; 
    b) delibera la programmazione annuale e triennale del  personale,
acquisito il parere del Senato Accademico per il personale docente; 
    c) approva, su proposta del Rettore e previo  parere  del  Senato
Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, i documenti
contabili  previsionali  e  consuntivi,  nonche'  il   documento   di
programmazione triennale; 
    d) conferisce, su proposta del Rettore ed acquisito il parere del
Senato Accademico, l'incarico  di  Direttore  Generale  e  ne  valuta
annualmente l'attivita' in base alle proposte formulate dal Rettore e
dal Nucleo di Valutazione; 
    e) approva le chiamate dei  docenti  sulla  base  delle  proposte
deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico; 
    f) esercita il potere di nomina a cariche  istituzionali  interne
od   esterne   ogniqualvolta   esso   sia    genericamente    rimesso
all'Universita' senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto
istituzionale competente; 
    g) ha competenza disciplinare relativamente ai professori  ed  ai
ricercatori; 
    h) determina l'assegnazione  e  la  misura  delle  indennita'  di
carica attribuibili ai sensi di legge; 
    i) adotta il Regolamento di  Amministrazione  e  Contabilita'  ed
esprime parere sulle modifiche al presente Statuto e sui  Regolamenti
di competenza, come specificato nei successivi articoli 27 e 28; 
    j)  esercita  ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti  di  Ateneo,  o  che  comunque  non   sia   espressamente
attribuita ad altri organi. 
  2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto  da  undici  membri,
dura in carica tre anni e i  suoi  componenti  sono  consecutivamente
rinnovabili  per  una  sola  volta.  Fanno  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione: 
    a) il Rettore in carica; 
    b) due membri scelti dal Senato Accademico fra  i  docenti  di  I
fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
    c) un membro scelto dal Senato Accademico fra  i  docenti  di  II
fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
    d) un membro scelto dal Senato Accademico fra  i  ricercatori  in
servizio  presso  l'Ateneo,  a   seguito   della   presentazione   di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
    e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua
e cultura italiana in  servizio  presso  l'Ateneo,  a  seguito  della
presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3; 
    f) un membro, di provata competenza e capacita', designato  dalla
Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentiti il Sindaco del
Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa
consultazione con il  Rettore,  secondo  i  profili  individuati  dal
Senato Accademico; 
    g) un membro scelto dal Rettore su  una  terna  di  candidati  di
provata competenza e capacita', indicata  da  Unioncamere  secondo  i
profili individuati dal Senato Accademico; 
    h) un membro scelto dal Rettore su  una  terna  di  candidati  di
provata competenza e capacita', indicata dal Ministero  degli  Affari
Esteri secondo i profili individuati dal Senato Accademico; 
    i) un membro scelto  dal  Rettore  fra  il  personale  tecnico  e
amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti  linguistici)
in  servizio  presso  l'Ateneo,  a  seguito  della  presentazione  di
candidature ai sensi del successivo comma 3; 
    j) un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti
in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale. 
  3. Ad esclusione della rappresentanza degli  studenti,  ogni  altra
candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione  dovra'  essere
sottoscritta  da  almeno  1/4  dei   componenti   la   categoria   di
appartenenza e corredata da  un  documentato  curriculum,  contenente
indicazioni in merito alle competenze e alle capacita' specifiche del
candidato in termini di esperienza  gestionale,  professionale  e  di
qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo  di  sottoscrizione
delle candidature e' escluso qualora la numerosita'  della  categoria
interessata non superi le 30 unita'. 
  4. Il Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei componenti tra i  docenti  di  prima  fascia
appartenenti al Consiglio,  compreso  il  Rettore,  o  tra  i  membri
esterni. Spetta al Presidente: 
    a) presentare al Consiglio di Amministrazione per  l'approvazione
i  documenti  contabili  previsionali  e  consuntivi,  a   tal   fine
predisposti dal Rettore; 
    b)  promuovere  iniziative  volte  a  favorire  l'attuazione  del
programma di sviluppo e la partecipazione dell'Universita' alla  vita
della comunita' nazionale ed internazionale; 
    c) in caso di necessita' e  urgenza,  adottare  provvedimenti  di
competenza  del  Consiglio  di  Amministrazione,   sottoponendoli   a
ratifica nella seduta immediatamente successiva; 
    d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli  dalle  leggi,
dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'. 
  5. Qualora la carica  di  Presidente  sia  ricoperta  dal  Rettore,
questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente
comma. 
  6. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di  voto,
il Direttore Generale e il Presidente del Collegio dei  Revisori  dei
Conti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o
da persona da lui delegata. 
  7. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato  in  via  ordinaria
dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Puo'  essere  altresi'
convocato in qualsiasi momento dal Presidente,  o  quando  ne  faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti. 
 
                   Art. 12 - Nucleo di Valutazione 
 
  1. Al Nucleo di Valutazione  spetta  il  compito  di  garantire  la
valutazione delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca  e
dei servizi e di promuovere  per  tale  via  il  miglioramento  della
qualita'  e  dell'efficacia  dell'azione  didattica,  di  ricerca  ed
amministrativa nell'Universita'. A tal fine esso: 
    -  raccoglie,  esamina  ed  organizza  i  dati   necessari   alla
valutazione  di  tutte  le  strutture  e  servizi,  delle   attivita'
didattiche e di ricerca; 
    - elabora specifiche  metodologie  di  indagine,  sulla  base  di
parametri e di indicatori quantitativi  e  qualitativi,  che  tengano
conto   anche   delle   specifiche   caratteristiche   funzionali   e
organizzative   dell'Universita'   per   Stranieri,   nonche'   delle
indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono
essere approvati dal Senato Accademico; 
    - verifica la  qualita'  e  l'efficacia  dell'offerta  didattica,
anche sulla  base  degli  indicatori  individuati  dalle  commissioni
paritetiche docenti-studenti; 
    - verifica l'attivita' di ricerca svolta dai  Dipartimenti  e  la
congruita' del curriculum scientifico o  professionale  dei  titolari
dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa; 
    - esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione  delle
attivita' didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente
anche al reclutamento operato dai Dipartimenti; 
    - predispone i rapporti periodici di valutazione  da  trasmettere
agli organi di valutazione nazionali (ANVUR); 
    - esercita, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,  le  funzioni
previste dalla vigente  normativa  relativamente  alle  procedure  di
valutazione delle strutture e dei  servizi,  formulando  proposte  al
Senato Accademico  e  al  Consiglio  di  Amministrazione  volte  alla
promozione e al miglioramento  delle  linee  programmatiche  e  degli
obiettivi strategici dell'Universita'; 
    - redige annualmente  una  relazione  da  allegare  ai  documenti
contabili consuntivi; 
    -  propone  al  Rettore  la  valutazione  annuale  del  Direttore
Generale; 
    - esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti  normativi
dell'Universita' e dalla legge. 
  2. I membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo  durano  in  carica
quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
Il Nucleo e' composto da sei membri, di cui: 
    a)  quattro  esterni,  uno  dei  quali  appartenente   ai   ruoli
universitari,  scelti   fra   persone   di   elevata   qualificazione
professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione,
il cui curriculum va reso pubblico; 
    b) un coordinatore scelto  tra  i  docenti  universitari  interni
all'Ateneo; 
    c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea  e
laurea magistrale. 
  3. La nomina dei membri non  elettivi  del  Nucleo  di  Valutazione
spetta: 
    a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del Nucleo, al
Senato Accademico; 
    b) per due membri di esso, al Consiglio di Amministrazione. 
  4. Il Nucleo gode di  autonomia  operativa  e  gli  sono  garantiti
l'accesso  alle  informazioni  e  ai  dati  necessari,   nonche'   la
pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della  normativa
vigente e a tutela della riservatezza. 
 
                       Art. 19 - Dipartimenti 
 
  1. I Dipartimenti  sono  strutture  organizzative  di  uno  o  piu'
settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. 
  2. Nell'ambito definito  dal  comma  2  dell'art.  4  del  presente
Statuto, e' compito dei Dipartimenti: 
    a)  promuovere  e  coordinare  le  attivita'   di   ricerca.   In
particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del  Consiglio
di Amministrazione: 
    - elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca; 
    - deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per  la  ricerca
scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico; 
    - promuovere l'istituzione di borse di studio e di  contratti  di
ricerca; 
    b) istituire Consigli di Corso di studio; 
    c) progettare e coordinare le attivita' didattiche  e  formative.
In particolare: 
    - proporre al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione  di
corsi di laurea e laurea magistrale, di  corsi  di  specializzazione,
formazione e master, di corsi di dottorato  di  ricerca,  promuovendo
l'internazionalizzazione dei corsi di studio  anche  mediante  titoli
congiunti, doppi titoli e cotutele; 
    - programmare e coordinare le attivita' dei  corsi  di  laurea  e
laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei
master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza; 
    - programmare e deliberare l'assegnazione di incarichi didattici,
supplenze e affidamenti; 
    - formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti
di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei  settori
disciplinari di propria pertinenza; 
    d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite  la  stipula
di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a  terzi,
in base al Regolamento di Ateneo in materia. 
  3. Nell'ambito definito  dal  comma  3  dell'art.  4  del  presente
Statuto i Dipartimenti svolgono attivita'  didattica  e  di  ricerca,
anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla  promozione
della lingua e della cultura italiana a stranieri. In  collaborazione
con le competenti istituzioni italiane  e  straniere, i  Dipartimenti
promuovono altresi' attivita' e iniziative a sostegno delle politiche
di plurilinguismo. I Dipartimenti, in particolare, hanno  il  compito
di programmazione, organizzazione e gestione in materia di: 
    a) corsi di  lingua  e  cultura  italiana  a  stranieri,  sia  in
presenza che a distanza; 
    b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti; 
    c)  corsi  di  lingua  e  cultura  italiana  erogati  presso   le
competenti istituzioni estere; 
    d) corsi di formazione e  aggiornamento,  sia  in  presenza  e  a
distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia
in Italia che all'estero; 
    e) corsi di formazione e aggiornamento per gli  insegnanti  delle
Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati  all'integrazione  degli
alunni stranieri; 
    f) corsi volti alla promozione  della  lingua,  della  cultura  e
della creativita' italiana  nelle  sue  diverse  manifestazioni,  ivi
inclusa la promozione del «made in Italy»; 
    g)   attivita'   di   ricerca   applicata   all'acquisizione    e
all'insegnamento  dell'italiano   come   lingua   non   materna,   in
collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo
e con altre istituzioni esterne ad esso. 
  4. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal Consiglio di
Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il  provvedimento
di istituzione regola anche la ripartizione  fra  Dipartimenti  delle
competenze nell'ambito definito dal comma 3 dell'art. 4 del  presente
Statuto. 
  5. I  Dipartimenti  hanno  autonomia  gestionale  e  amministrativa
secondo  le  norme  stabilite  dal  Regolamento  di  Ateneo   e   dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. 
  6. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Dipartimento  vengono
disciplinati mediante l'adozione di apposito  Regolamento,  approvato
dal Senato Accademico, previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  7. Ai Dipartimenti afferiscono i docenti universitari. Le modalita'
di afferenza ai Dipartimenti  e  i  criteri  stabiliti  per  la  loro
costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo. 
  8. Svolgono le loro funzioni nei Dipartimenti gli appartenenti alle
categorie ad esaurimento dei: 
    a) docenti di lingua e cultura italiana; 
    b) docenti comandati; 
    c) docenti incaricati. 
  9. Sono organi del Dipartimento: 
    a) il Direttore; 
    b) il Consiglio. 
  10. Il Direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno  di  prima
fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia, eletto  dai
componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni
ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva. 
  11. Il Direttore rappresenta  il  Dipartimento  e  in  qualita'  di
responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio. 
  12. Il Direttore puo' designare tra i professori a tempo  pieno  un
vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento
e  puo'  avvalersi  di  Delegati  da  lui  scelti   tra   i   docenti
dell'Universita' e nominati con proprio provvedimento. 
  13. Il Consiglio dura in carica tre anni. Esso delibera in  materia
di programmazione e di gestione  delle  attivita'  del  Dipartimento.
Fanno parte del Consiglio: 
    a) il Direttore; 
    b) tutti i docenti universitari afferenti al Dipartimento; 
    c) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei
docenti di lingua e cultura italiana che svolgono  le  loro  funzioni
nel Dipartimento corrispondente al  10%  della  consistenza  numerica
della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in  presenza
di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti
non inferiore a 1; 
    d) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei
docenti comandati che svolgono  le  loro  funzioni  nel  Dipartimento
corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con
arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali  o
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
    e) un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei
docenti incaricati che svolgono le  loro  funzioni  nel  Dipartimento
corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con
arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali  o
superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
    f)  un  numero  di  rappresentanti  del   personale   tecnico   e
amministrativo che prestano servizio nel Dipartimento  corrispondente
al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento
all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al  5
e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
    g) un numero  di  rappresentanti  dei  collaboratori  ed  esperti
linguistici che prestano servizio nel Dipartimento corrispondente  al
10% della consistenza numerica della  categoria,  con  arrotondamento
all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al  5
e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
    h) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi  di  laurea  e
laurea magistrale e di dottorato attivati nel Dipartimento nel numero
di uno per ciascuna categoria citata; 
    i) il Segretario di Dipartimento, con funzioni  consultive  e  di
verbalizzazione. 
  14. Le modalita' di elezione del Direttore e  dei  membri  elettivi
del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo. 
 
                    Art. 25 - Direttore Generale 
 
  1.  Il  Direttore  Generale  e'  responsabile,  sulla  base   degli
indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva
gestione e organizzazione dei servizi, delle  risorse  strumentali  e
del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito: 
    a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia
di dirigenza nella Pubblica Amministrazione; 
    b) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi  affidandone
la gestione ai responsabili delle strutture amministrative; 
    c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita  il
potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 
    d) adotta i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri  di
spesa  e  di  acquisizione  delle  entrate,   stipula   i   contratti
dell'Universita'  e  sottoscrive  le  convenzioni   necessarie   alla
gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto  previsto
dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'; 
    e) presenta annualmente al Rettore e al Nucleo di Valutazione una
relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le  relazioni  dei
singoli responsabili delle strutture, anche decentrate; 
    f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi
dell'Universita' e dalla legge. 
  2. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal  Consiglio  di
Amministrazione, su proposta del Rettore  e  sentito  il  parere  del
Senato  Accademico,  a  persona  dotata  di  elevata   qualificazione
professionale e  comprovata  esperienza  pluriennale  nelle  funzioni
dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico e'
a tempo determinato, ha durata  non  superiore  ai  tre  anni  ed  e'
rinnovabile. 
 
                        Art. 27 - Regolamenti 
 
  1.  Il  presente  articolo  concerne  tutti   i   Regolamenti   che
disciplinano  materie  di  interesse  generale  dell'Universita'.  In
particolare: 
    a) il Regolamento di  Ateneo  disciplina  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Universita'  nel  suo   complesso,   nonche'   le
modalita' di elezione degli organi di governo e delle  rappresentanze
negli organi collegiali previsti dallo Statuto.  Esso  e'  deliberato
dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei  componenti,  previo
parere obbligatorio  del  Consiglio  di  Amministrazione  espresso  a
maggioranza assoluta dei componenti; 
    b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' disciplina  i
criteri  di  gestione,  le  relative   procedure   amministrative   e
finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da  assicurare  la
sostenibilita'  economica  e  finanziaria  di  tutte   le   attivita'
dell'Ateneo, la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della  spesa
e il rispetto dell'equilibrio di  bilancio;  disciplina  altresi'  la
gestione del patrimonio, l'attivita' negoziale, le forme di controllo
interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto
dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il  Regolamento
e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio  di
Amministrazione, previo parere  obbligatorio  del  Senato  Accademico
espresso a maggioranza assoluta dei componenti; 
    c) il Regolamento Didattico di  Ateneo  disciplina  l'ordinamento
degli studi di tutti i  corsi  per  i  quali  l'Universita'  rilascia
titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste  dallo
Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione  dei  regolamenti
delle strutture didattiche. E' deliberato  dal  Senato  Accademico  a
maggioranza assoluta dei componenti,  previo  parere  favorevole  del
Consiglio di Amministrazione  espresso  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
  2. L'iniziativa per la formazione e  la  modifica  dei  Regolamenti
spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad  almeno  un  terzo  dei
componenti dell'organo consiliare cui  compete  l'approvazione  o  il
parere sugli stessi. 
  3. I Regolamenti e le  successive  modifiche  ad  essi  entrano  in
vigore  decorsi  15  giorni  dalla  loro  pubblicazione,   salva   la
possibilita', in casi di particolare urgenza, di ridurre o  eliminare
in sede di approvazione  tale  periodo.  Nell'identico  termine  sono
pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo. 
2. Ai sensi dell'art. 27, comma 3  del  vigente  Statuto,  in  deroga
all'ordinario termine di vacatio legis di  15  giorni,  le  modifiche
entrano in vigore alla stessa data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. 
    Perugia, 3 febbraio 2015 
 
                                                 Il rettore: Paciullo