IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 52  concernente  il
commercio parallelo,  e  successivi  regolamenti  di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", ed in particolare  gli  articoli  115  recante  "
Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE  in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Vista la domanda del 12 novembre 2014, e successive integrazioni di
cui l'ultima il 14 novembre 2014, con cui l'Impresa Rocca Frutta Srl,
con sede in Gaibana (FE) via Ravenna 1114,  ha  richiesto,  ai  sensi
dell'art. 52 del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  il  permesso  di
commercio parallelo dalla Spagna del  prodotto  Juvinal  10  EW,  ivi
registrato al n. 25.239 a nome dell'Impresa Kenogard S.A.,  con  sede
legale in Barcelona (Spagna); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento Juvinal Echo autorizzato in Italia al  n.  15079  a  nome
dell'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
paragrafo 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare
il prodotto importato con il nome Ardito Echo; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo,  all'etichetta  del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio"; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino  al  31  dicembre  2018,  all'Impresa  Rocca
frutta Srl, con sede  in  Gaibana  (FE),  il  permesso  n.  16253  di
commercio parallelo  del  prodotto  fitosanitario  denominato  ARDITO
ECHO, proveniente dalla Spagna, ed ivi autorizzato al n.  25.239  con
la denominazione JUVINAL 10 EW. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego   nelle   taglie:   5-10-20-25-40-50-100-200-250-500    ml,
1-5-10-25 l. 
  Il presente decreto verra' notificato, in via  amministrativa  all'
Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 gennaio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco