IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                   DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 
  Visto l'articolo 64 del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,  che
prevede che, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo  unico  delle  leggi  in  materia  creditizia  e  bancaria»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  recante
«Interventi finanziari a sostegno  delle  imprese  agricole  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7  marzo  2003,  n.
38»; 
  Visto in particolare l'articolo 17, comma 4,  che  prevede  che  al
fine di favorire l'accesso al mercato dei  capitali  da  parte  delle
imprese  agricole  ISMEA  possa,  tra  l'altro,   intervenire   anche
«mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui  alla
decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006,  n.  228,
di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio  2006,
n. 173, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare decreti
legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati
in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge  5
marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo  2003,
n. 38, e  successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei  principi  e
criteri di delega indicati dalle predette leggi; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio, in particolare, la parte seconda, titolo IV  Strumenti
finanziari; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la Comunicazione della Commissione  relativa  alla  revisione
del  metodo  di  fissazione   dei   tassi   di   riferimento   e   di
attualizzazione (2008/C 14/02); 
  Vista la Decisione della Commissione Europea C(2011)  2929  del  13
maggio 2011 relativa  al  metodo  di  calcolo  dell'ESL  (Equivalente
Sovvenzione Lordo) connessa a prestiti  agevolati  erogati  da  ISMEA
tramite il proprio Fondo credito,  come  modificata  dalla  decisione
della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200, recante il riordino dell'ISMEA; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 22 marzo 2011 recante criteri  e  modalita'  applicative  per  la
prestazione di garanzie. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono: 
    a. Fondo  di  credito:  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare - ISMEA quando svolge con contabilita'  separata,
ai sensi dell'articolo 5 del proprio regolamento di amministrazione e
contabilita', approvato con decreto n. 729 del 5  febbraio  2002  dal
Ministero delle politiche agricole e alimentari di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' di erogazione e
di gestione dei finanziamenti di cui alla successiva lettera  g)  del
presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma  4,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed in  conformita'  alla  decisione
della  Commissione  Europea  C(2011)  2929  del  13  maggio  2011   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    b.  Fondo  dedicato:  risorse   finanziarie   versate   dall'Ente
finanziatore al Fondo di credito  per  uno  specifico  intervento  di
aiuto gestite dallo stesso con una contabilita' separata; 
    c. Imprese agricole:  le  imprese  agricole  di  cui  al  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, appartenenti alle categorie delle
micro, piccole e medie imprese,  come  definite  dall'allegato  I  al
regolamento n. 800/2008 della Commissione  del  6  agosto  2008,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicaziofie degli articoli 107 e 108 del TFUE; 
    d. Banca: banca operante in Italia ed iscritta  all'albo  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
    e. Convenzione: Convenzione quadro tra  il  Fondo  di  credito  e
l'Associazione Bancaria Italiana per la definizione  delle  procedure
tecniche di erogazione dei Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo
di credito; 
    f. Banca convenzionata: Banca che aderisce  alla  Convenzione  di
cui al precedente punto e); 
    g. Finanziamento agevolato: e' la quota di Finanziamento concesso
a valere sulle risorse del Fondo di credito; 
    h.  Finanziamento  bancario:  e'  la  quota  di  Finanziamento  a
condizioni ordinarie concesso dalla Banca convenzionata; 
    i. Finanziamento: e' l'insieme del Finanziamento agevolato e  del
Finanziamento bancario; 
    j. Ente finanziatore: soggetto che fornisce al Fondo  di  credito
risorse  finanziarie  finalizzate  all'erogazione  di   Finanziamenti
agevolati tramite le Banche convenzionate; 
    k. Garanzia ISMEA: garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 17,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.