IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 64 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'articolo 17, comma 4, che prevede che al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole ISMEA possa, tra l'altro, intervenire anche «mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni»; Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi; Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare, la parte seconda, titolo IV Strumenti finanziari; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006; Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01); Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Vista la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); Vista la Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2011 recante criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie. Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intendono: a. Fondo di credito: l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA quando svolge con contabilita' separata, ai sensi dell'articolo 5 del proprio regolamento di amministrazione e contabilita', approvato con decreto n. 729 del 5 febbraio 2002 dal Ministero delle politiche agricole e alimentari di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita' di erogazione e di gestione dei finanziamenti di cui alla successiva lettera g) del presente articolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ed in conformita' alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni; b. Fondo dedicato: risorse finanziarie versate dall'Ente finanziatore al Fondo di credito per uno specifico intervento di aiuto gestite dallo stesso con una contabilita' separata; c. Imprese agricole: le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, appartenenti alle categorie delle micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I al regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicaziofie degli articoli 107 e 108 del TFUE; d. Banca: banca operante in Italia ed iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e. Convenzione: Convenzione quadro tra il Fondo di credito e l'Associazione Bancaria Italiana per la definizione delle procedure tecniche di erogazione dei Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo di credito; f. Banca convenzionata: Banca che aderisce alla Convenzione di cui al precedente punto e); g. Finanziamento agevolato: e' la quota di Finanziamento concesso a valere sulle risorse del Fondo di credito; h. Finanziamento bancario: e' la quota di Finanziamento a condizioni ordinarie concesso dalla Banca convenzionata; i. Finanziamento: e' l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario; j. Ente finanziatore: soggetto che fornisce al Fondo di credito risorse finanziarie finalizzate all'erogazione di Finanziamenti agevolati tramite le Banche convenzionate; k. Garanzia ISMEA: garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.