IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il  mercato
del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  nel  seguito
"decreto legislativo 164/00",  ed  in  particolare  i  commi  1  e  2
dell'art. 8 che prevedono rispettivamente che: 
    l'attivita' di trasporto e  dispacciamento  di  gas  naturale  e'
attivita' di interesse pubblico; 
    le imprese che svolgono attivita' di trasporto  e  dispacciamento
sono tenute ad  allacciare  alla  propria  rete  gli  utenti  che  ne
facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacita',  e   purche'   le   opere   necessarie   all'allacciamento
dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base
a  criteri  stabiliti  con  delibera  dell'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il gas; 
  Visto il decreto legislativo 164/00 ed in particolare l'art. 9 che,
al comma 1 prevede, fra l'altro, che la rete nazionale  di  gasdotti,
inclusi i servizi accessori  connessi,  e'  individuata,  sentita  la
Conferenza unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
con  decreto  del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, che provvede  altresi'  al  suo  aggiornamento  con
cadenza  annuale  ovvero  su  richiesta  di  un'impresa  che   svolge
l'attivita' di trasporto; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia", ed in particolare l'art.
1, comma 2, lettera b), ai sensi del quale le attivita' di  trasporto
e dispacciamento del gas naturale a  rete,  nonche'  la  gestione  di
infrastrutture  di  approvvigionamento  di  energia   connesse   alle
attivita' di trasporto e dispacciamento di energia a  rete,  sono  di
interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di  servizio
pubblico derivanti dalla normativa  comunitaria,  dalla  legislazione
vigente e da apposite convenzioni con le autorita' competenti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  recante
"Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE" nel seguito "decreto legislativo n. 93/2011"; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto  legislativo  n.  93/2011   ed   in
particolare il comma 6, lettera f), che prevede che  ciascun  Gestore
della rete di trasporto di gas  naturale  gestisce  gli  impianti  in
sicurezza, affidabilita', efficienza ed economicita'  e  a  tal  fine
predispone, con cadenza annuale, un programma di  manutenzione  della
rete di trasporto del gas naturale incluse le interconnessioni con le
reti estere e che il programma e' approvato con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, previo parere dell'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel  seguito  AEEGSI,  ed  e'
vincolante salvo motivati impedimenti tecnici e che  i  contenuti  di
tale programma sono comunicati anche alle Regioni; 
  Vista la lettera del 17 ottobre 2014, protocollo OPER/13/2014/rg, e
relativi allegati con cui la societa' Snam Rete Gas Spa ha trasmesso,
al Ministero dello sviluppo economico il  programma  di  manutenzione
della propria rete di trasporto del gas naturale per  l'anno  termico
2014-2015; 
  Vista   la    lettera    del    27    agosto    2014,    protocollo
DT/PA/rme/2014/0835, e relativi allegati con cui la societa' S.G.I. -
Societa'  Gasdotti  Italia  Spa  ha  trasmesso,  al  Ministero  dello
sviluppo economico il programma di manutenzione della propria rete di
trasporto del gas naturale per l'anno termico 2014-2015; 
  Vista la lettera del 23 ottobre 2014, n. 22/10/2014/0213 e relativi
allegati con cui la societa'  Infrastrutture  Trasporto  Gas  Spa  ha
comunicato al Ministero dello sviluppo  economico  di  non  prevedere
interventi di manutenzione della propria rete di  trasporto  del  gas
naturale per l'anno termico 2014-2015; 
  Vista  la  comunicazione  del  direttore  della  Direzione  Mercati
elettricita' e gas dell'AEEGSI, protocollo n. 0034464 del 27 novembre
2014,  trasmessa   alla   Direzione   generale   per   la   sicurezza
dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero
con  cui  e'  stato  espresso  il  parere  favorevole  sui  piani  di
manutenzione delle societa'  di  trasporto  del  gas  naturale  sopra
indicate; 
  Considerato che i programmi di manutenzione della rete di trasporto
del gas naturale per l'anno termico  2014-2015  delle  societa'  Snam
Rete Gas Spa e S.G.I. - Societa' Gasdotti Italia Spa  contengono  gli
elementi  necessari  per   l'individuazione   degli   interventi   di
manutenzione  programmati  sulle  rispettive  reti,  della   relativa
tempistica, nonche' delle conseguenti interruzioni o riduzioni  della
capacita' di trasporto, mentre la societa'  Infrastrutture  Trasporto
Gas Spa ha comunicato di non  prevedere  interventi  di  manutenzione
sulla propria rete di trasporto del gas naturale per il  citato  anno
termico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Approvazione dei programmi di manutenzione della  rete  di  trasporto
                          del gas naturale 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera  f)
del  decreto  legislativo  n.  93/2011,  approva   i   programmi   di
manutenzione della rete di trasporto del gas naturale trasmessi dalle
societa' Snam Rete Gas Spa e S.G.I. - Societa'  Gasdotti  Italia  Spa
per l'anno termico 2014-2015. La  Societa'  Infrastrutture  Trasporto
Gas Spa non prevede interventi di manutenzione sulla propria rete  di
trasporto del gas naturale per l'anno termico 2014-2015. 
  2. I programmi di manutenzione di cui al comma  1  sono  comunicati
alle Regioni.