IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da  ultimo
modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, (di seguito decreto-legge  n.  78/2009),  che  prevede  che  «Il
Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e
disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti s.p.a. per  dare
vita, a condizioni di mercato, ad un  sistema  integrato  di  «export
banca». A questo fine tra le operazioni  di  interesse  pubblico  che
possono essere attivate dalla Cassa depositi e  prestiti  s.p.a.  con
l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 5,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni,  rientrano   anche   le   operazioni   per   sostenere
l'internazionalizzazione delle  imprese  quando  le  operazioni  sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.  o  di  altro
istituto assicurativo le  cui  obbligazioni  sono  garantite  da  uno
Stato. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalita' e  criteri  al
fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per  le
esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche in favore delle piccole
e medie imprese nazionali»; 
  Visto l'art. 5,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(di  seguito   «decreto-legge   n.   269/2003»),   che   dispone   la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in  Cassa  depositi  e
prestiti  societa'  per  azioni  (di  seguito  «CDP  S.p.A.»)  e,  in
particolare, i commi 7 e 8 che prevedono, tra l'altro,  l'istituzione
della gestione separata  (di  seguito  «Gestione  separata»)  per  il
finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di  attivita'
di interesse pubblico, definite dal medesimo art. 5; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
dicembre 2003 di attuazione del citato decreto-legge n. 269/2003; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2003  di  approvazione  dello  statuto   di   CDP   S.p.A.,
successivamente modificato ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  5,
comma 4, del decreto-legge n. 269/2003; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
ottobre 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per lo svolgimento
delle attivita' della Gestione separata e per l'esercizio del  potere
di indirizzo sulla medesima gestione; 
  Visto l'art. 5, comma 21, del predetto decreto-legge n. 269/2003 il
quale prevede che ai  decreti  ministeriali  adottati  ai  sensi  del
medesimo art. 5, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9  aprile
2010, emesso in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 78/2009; 
  Visto l'Accordo «Consensus» dell'Organizzazione per la Cooperazione
e lo  Sviluppo  Economico-OCSE,  sugli  orientamenti  in  materia  di
crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alle   modifiche   apportate
dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Ritenuto di dover precisare l'ambito di  operativita'  del  sistema
«export banca» in considerazione della intervenuta modifica normativa
sopra  indicata,  che  amplia  l'ambito  dei  soggetti  che   possono
garantire le operazioni del sistema «export banca»; 
  Considerato  che   i   soggetti   garanti   delle   operazioni   di
finanziamento  effettuate  da  CDP  S.p.A.  nell'ambito  del  sistema
«export banca» devono  possedere  un  grado  di  solvibilita'  almeno
equivalente a quello di uno Stato; 
  Preso atto che le agenzie di credito all'esportazione sono enti che
godono, direttamente o indirettamente, di garanzia statale; 
  Preso  atto  che  le  banche  di  sviluppo  nazionali  e  gli  enti
finanziari   costituiti   da    accordi    internazionali    svolgono
istituzionalmente attivita' di  supporto  agli  investimenti  e  alla
crescita economica anche attraverso  la  concessione  di  garanzie  e
altre forme di assicurazione del credito, beneficiando  del  sostegno
degli Stati partecipanti; 
  Considerata la necessita', nel perdurare della  fase  congiunturale
dell'economia, di assicurare, ai sensi e per gli effetti  del  citato
art.  8,  del  decreto-legge   n.   78/2009,   come   successivamente
modificato,    un    adeguato    supporto    alle    attivita'     di
internazionalizzazione delle imprese e di esportazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  a  fornire,  a
condizioni di mercato, alle banche  italiane  e  alle  succursali  di
banche estere comunitarie ed extra-comunitarie operanti in Italia  la
provvista  necessaria  per  effettuare  operazioni  di  finanziamento
destinate al sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese  e
delle esportazioni, come disciplinato dalla  specifica  normativa  in
materia di cui alle premesse, a condizione  che  siano  assicurate  o
garantite da  agenzie  di  credito  all'esportazione,  da  banche  di
sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti  da  accordi
internazionali, ai  sensi  della  disciplina  dell'Unione  europea  e
internazionale. 
  2. Nel contratto di provvista sottoscritto  tra  CDP  S.p.A.  e  la
banca finalizzato alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1,
viene indicato, tra le  altre  condizioni,  il  livello  massimo  del
margine, che tenga conto del profilo  di  rischio  delle  operazioni,
comprensivo di eventuali commissioni che la banca, sui fondi messi  a
disposizione mediante l'utilizzo della provvista di CDP S.p.A.,  puo'
sommare al costo complessivo della provvista fornita da CDP S.p.A.. 
  3. Sempre a condizioni di mercato, CDP S.p.A.  puo'  effettuare  in
via diretta operazioni di finanziamento di ammontare superiore  a  25
milioni di euro  destinate  al  sostegno  dell'internazionalizzazione
delle imprese e delle esportazioni, se assistite da  assicurazione  o
garanzia  di  agenzie  di  credito  all'esportazione,  di  banche  di
sviluppo nazionali o da altri enti finanziari costituiti  da  accordi
internazionali, ai  sensi  della  disciplina  dell'Unione  europea  e
internazionale, purche': 
    a)  siano  effettuate  in  cofinanziamento  con  altro   istituto
finanziatore per una  quota  di  CDP  S.p.A.  non  eccedente  il  50%
dell'importo del finanziamento complessivo; ovvero 
    b) l'intervento del sistema bancario non risulti compatibile  con
le   particolari    caratteristiche    temporali    o    dimensionali
dell'operazione di finanziamento. 
  4. Il  presente  decreto  annulla  e  sostituisce  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 22 gennaio  2010,  di  cui
alle premesse. 
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2015 
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