IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  "Regolamento  di  Organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico"; 
  Visti gli artt. 2545-septiesdecies c.c. e  223-septiesdecies  disp.
att. c.c.; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  7  e  seguenti della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in data 14 agosto 2014 nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  188  -  serie  generale  -  e'  stato
pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' senza nomina del commissario  liquidatore  di
n. 220 societa' cooperative aventi  sede  nelle  regioni  Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio  e  Puglia,  ai  sensi  delle  norme  sopra
indicate; 
  Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  ha   fatto   pervenire   memorie   e   altra
documentazione  in   merito   all'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento senza nomina di commissario liquidatore; 
  Considerato che dagli accertamenti effettuati,  le  cooperative  di
cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni  previste  dalle
sopra citate disposizioni; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 15 maggio 2003 a tenore del quale  "nei  casi  in
cui la cooperativa evidenzi un valore  della  produzione  iscritto  a
bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifichi
il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi  nonche'  una
mancata attivita' gestionale per almeno due  anni"  l'Amministrazione
puo' adottare i provvedimenti di scioglimento di societa' cooperative
senza che debba acquisirsi il parere della Commissione  centrale  per
le cooperative per ogni singolo provvedimento; 
  Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in
data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex
art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina
del  commissario   liquidatore   "laddove   il   totale   dell'attivo
patrimoniale, purche' composto solo da  poste  di  natura  mobiliare,
dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore
ad euro 25.000,00"; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Considerato che la pubblicazione nella G.U.R.I. di un provvedimento
rivolto ad una pluralita' di societa' cooperative per lo scioglimento
senza nomina di commissario liquidatore delle stesse  viene  ritenuto
congruo in quanto, ex art. 8, comma 3 della legge 7 agosto  1990,  n.
241,  "qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la   comunicazione
personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente  gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di  pubblicita'  idonee  di
volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima", dato  che  i
destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili  gia'  in
sede di revisione/ispezione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono sciolte  senza  nomina  del  commissario  liquidatore  le  220
societa' cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte
integrante del presente decreto.