IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visti la legge 31 dicembre 2012, n. 244  e  i  discendenti  decreti
legislativi 28 gennaio 2014, numeri 7 e 8, in  materia  revisione  in
senso riduttivo dello strumento militare nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, e successive modificazioni; 
  Visto la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione n. 10/2012  del  24  settembre  2012,  recante  le
"Linee  di  indirizzo  e  criteri  applicativi"   dell'art.   2   del
decreto-legge n. 95 del 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20
dicembre 2012, n. 296; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n.
87, che, fra l'altro: 
    alla Tabella 1, ridetermina in riduzione le  dotazioni  organiche
del personale civile di  livello  dirigenziale  e  non  dirigenziale,
nonche'  dei  professori  ordinari,  straordinari,  associati  e  dei
ricercatori del Ministero della difesa, in  esecuzione  dell'art.  2,
comma 1 del decreto-legge n. 95 del 2012; 
    al comma 6, dell'articolo unico, dispone  che  i  ministeri,  con
proprio decreto, effettuano la ripartizione dei propri contingenti di
personale, nelle rispettive  articolazioni  centrali  e  periferiche,
distinti per profilo professionale e fascia retributiva; 
  Considerate le  peculiarita'  dello  strumento  militare  nazionale
connesse alla sua rimodulazione in riduzione  in  atto,  prevista  ai
sensi della citata legge di delega n. 244 del 2012 e attuata dai, del
pari, citati decreti legislativi  n.  7  e  8  del  2014,  attraverso
programmi di lungo termine di riduzione degli organici del  personale
militare e civile nonche' l'adozione, costante e calendarizzata, fino
al 2024, di 368 provvedimenti ordinativi di soppressione,  ovvero  di
riorganizzazione di comandi  enti,  reparti,  strutture,  delle  Aree
territoriali, logistiche, operative e della  formazione  delle  Forze
armate, secondo quanto previsto dagli  articoli  2188-bis,  2188-ter,
2188-quater e 2188-quinquies del Codice dell'ordinamento militare; 
  Tenuta  presente  la  necessita',  in  condizioni   di   conseguita
stabilita' ordinativa, di dare compiuta attuazione dell'art. 967  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  90  del  2010,
recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a mente del quale "Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  ....  i
contingenti di personale appartenenti alle  qualifiche  dirigenziali,
alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, .... , sono  ripartiti
nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali  e  nelle  fasce
retributive."; 
  Precisato che la distribuzione delle dotazioni  organiche  su  base
regionale definita dal presente provvedimento, stante la  strutturale
transitorieta' dello  stesso,  non  costituisce  vincolo  rispetto  a
future  revisioni  necessarie  a  causa  della  costante  mutevolezza
ordinativa di medio e  lungo  periodo,  connessa  all'attuazione  del
programma  di  rimodulazione  in  riduzione  previsto  dalle   citate
disposizioni del codice dell'ordinamento militare; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le dotazioni  organiche  delle  Aree  funzionali  del  personale
civile, nonche' dei professori e dei ricercatori del Ministero  della
difesa,  individuate  dalla  Tabella   1,   allegata   al   comma   1
dell'articolo unico del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013 citato in premessa, sono distribuite su base
regionale secondo quanto determinato dall'allegata Tabella A,  quadri
1, 1-bis e 1-ter,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
    Roma, 19 novembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Pinotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2015 
Difesa, foglio n. 92