IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e s.m.  e
i. e, in particolare, l'art. 6; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario" e s.m. e i.; 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Siena  modificato
in attuazione della legge 240/2010 e s.m. e i. con decreto  rettorale
n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2012 e, in particolare,  l'art.  59  (Revisione
dello Statuto); 
  Vista la delibera n. 138/2014 del 5 maggio 2014, con  la  quale  il
Consiglio  di  amministrazione  esprimeva  parere  favorevole   sulle
modifiche  dello  statuto  proposte,  apportando   al   contempo   un
emendamento al testo dell'art. 56, comma 8; 
  Vista la delibera n. 211/2014 del 10 luglio 2014, con la  quale  il
Senato Accademico ai sensi dell'art. 59 approvava in prima istanza le
modifiche dello statuto proposte; 
  Vista la delibera n. 418/2014 del 20 novembre 2014, con la quale il
Senato Accademico  nell'adunanza  del  19  novembre  2014  deliberava
l'approvazione definitiva delle modifiche degli articoli 4,  18,  20,
26, 28, 29, 31, 37, 41, 42, 43, 45, 53, 54, 56  e  57  dello  statuto
dell'Universita' degli studi di Siena modificato in attuazione  della
legge 240/2010 e s.m. e i. con decreto rettorale n.  164/2012  del  7
febbraio 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28
febbraio 2012; 
  Vista la nota prot. 41786 del 24 novembre 2014 con la quale  veniva
trasmessa al MIUR delibera n. 418/2014 del 20 novembre 2014  ai  fini
del controllo di legittimita' e di merito di cui all' art.  6,  comma
9, della legge 168/89; 
  Considerato che alla data odierna non risulta pervenuto,  da  parte
del MIUR, alcun rilievo sulle modifiche  dello  statuto  proposte  da
questo Ateneo e in applicazione dell'Art. 6, comma 9, della legge  n.
168/1989; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data   di   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  -
serie generale, lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena
modificato in attuazione della legge 240/2010 e s.m. e i. con decreto
rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e' modificato  nei  termini  di
cui ai commi seguenti. 
  2. All'Art. 4, comma 4, dopo "componenti" e prima  di  "Consiglio",
al posto di "dal", leggasi: "del". 
  3. Al comma 1 dell'Art. 18, dopo "Accademico" e prima di  ",  sulla
base", sono inserite le seguenti parole: "e del Nucleo di Valutazione
di Ateneo". Nel primo periodo del comma 2, prima di  "Strutture",  al
posto di "Le", leggasi: "Presso l'Universita' di Siena, le";  ancora,
dopo "costituite," e prima di "svolgono", sono inserite  le  seguenti
parole: "sono indicate come Scuole e". 
  4. All'Art. 20, comma 4, fine periodo, dopo "strutture" e prima  di
"d'Ateneo",  al  posto  di  "didattiche  e  scientifiche",   leggasi:
"scientifiche e didattiche". 
  5. All'Art. 26, comma 2,  lettera  h),  al  posto  di  "propone  il
bilancio di previsione annuale e triennale e il conto  consuntivo  al
Consiglio di Amministrazione",  leggasi:  "propone  al  Consiglio  di
Amministrazione, secondo le norme di legge vigenti, il bilancio unico
di previsione annuale, il bilancio unico di previsione triennale e il
rendiconto unico di Ateneo". Alla lettera l), dopo "modifiche",  sono
soppresse le parole: ",e ne  cura  la  pubblicazione".  Ancora,  alla
lettera p), dopo "in casi" e  prima  di  "necessita'",  al  posto  di
"particolari di  assoluta",  leggasi:  "motivati  di";  ancora,  dopo
"adotta  gli"  e  prima  di   "atti",   e'   soppresso   il   termine
"improrogabili"; infine, dopo "ratifica" e fino a  fine  periodo,  al
posto di "in una seduta da convocare  comunque  entro  quarantacinque
giorni; in mancanza di  cio'  l'atto  diviene  inefficace",  leggasi:
"nella prima seduta utile"; 
  6. All'Art. 28, comma 2, lettera e), dopo "obbligatorio" e prima di
"assegni", al posto  di  "sul  conferimento  di  ",  leggasi:  "sulla
distribuzione dei fondi di Ateneo per gli"; ancora, dopo "ricerca  e"
e prima  di  "contratti",  al  posto  di  "sulla  stipulazione  dei",
leggasi: "per i". Alla lettera f), dopo  "obbligatorio"  e  prima  di
"convenzioni", al posto di "sui contratti e sulle",  leggasi:  "sulle
modalita'  di  stipula  di  contratti  e".  Alla  lettera  g),   dopo
"bilancio" e fino a fine periodo, al posto di "di previsione  annuale
e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'", leggasi: "unico
di previsione annuale, sul bilancio unico di previsione  triennale  e
sul rendiconto unico  di  Ateneo".  Ancora,  alla  lettera  i),  dopo
"Ateneo" e fino a fine periodo, sono  soppresse  le  parole:  "e  sui
relativi atti attuativi". 
  7. All'Art. 29, comma 1, dopo "ottenere" e prima di "documenti", al
posto di "da qualsiasi ufficio  od  organo  dell'Ateneo  tutti  i  ",
leggasi:  ",  su   richiesta   all'Ufficio   preposto   agli   Organi
Collegiali," ; ancora, dopo "informazioni" e prima di  "utili",  sono
soppresse le parole "in loro possesso o disponibilita',  che  siano".
E',  infine,  soppresso  il  penultimo  periodo  del  comma  1:   "Il
Regolamento generale d'Ateneo disciplina le modalita' di esercizio di
tali diritti.". 
  8. All'Art. 31, comma 2, lettera a), dopo ",il bilancio" e  fino  a
fine periodo, al posto di "di  previsione  annuale  e  triennale,  il
conto  consuntivo  e  il  documento  di  programmazione  triennale;",
leggasi:  "unico  di  previsione  annuale,  il  bilancio   unico   di
previsione triennale e il rendiconto unico di Ateneo secondo le norme
di legge vigenti;"; ancora, alla lettera b), dopo "programmazione"  e
prima di "annuale", e' soppressa  la  parola  "finanziaria";  infine,
dopo  "triennale"  e  prima  di  "del  personale",  e'  soppressa  la
congiunzione "e". Alla lettera f), dopo "acquisita  e  prima  di  "la
relazione", e' inserito l'inciso:  ",ove  prescritto  dalle  norme  e
dalle direttive nazionali,". Alla lettera g), dopo "Accademico  ",  e
prima di "e del Nucleo", sono  soppresse  le  parole:  "acquisita  la
relazione". Alla lettera h), dopo "delibera," e prima di "Senato", al
posto  di  "previo  parere",  leggasi:  "sentito  il";  ancora,  dopo
"Accademico" e fino a fine periodo, al posto  di  "e  del  Nucleo  di
Valutazione d'Ateneo, il conferimento di  assegni  di  ricerca  e  la
stipulazione dei contratti di insegnamenti previsti  dalla  normativa
universitaria", leggasi: ", la ripartizione delle risorse  di  Ateneo
destinate agli assegni di ricerca e ai contratti  di  insegnamento;".
Alla lettera i), dopo "dell'Ateneo" e prima  di  "di  importo",  sono
aggiunte le parole: "e quelli". Alla lettera j), dopo  "soppressione"
e prima di "dei centri", sono soppresse le parole:  "delle  strutture
e". Alla lettera l), dopo "MEF" e fino a fine periodo,  al  posto  di
"il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale   e   il   conto
consuntivo;", leggasi: "per il tramite del Rettore,  i  documenti  di
bilancio  di  cui  alla  lettera  a);".   Alla   lettera   m),   dopo
"dell'Ateneo" e prima di  ",  con  particolare",  sono  soppresse  le
parole: "e gli atti attuativi". Dopo la lettera  o)  e'  aggiunto  un
comma o-bis) del seguente tenore: "approva il Piano  e  la  relazione
della Performance secondo quanto  previsto  dall'Art.  48,  comma  2,
lettera c);". Alla lettera q), dopo "Dipartimento," e  prima  di  "ai
componenti", sono inserite le  parole:  "al  Difensore  Civico  degli
studenti" che, pertanto, a fine periodo, sono soppresse; 
  9. All'Art. 37, comma 2, lettera  b),  al  posto  di  "bilancio  di
previsione  annuale  e  triennale,  e  conto  consuntivo;",  leggasi:
"bilancio unico di previsione annuale, bilancio unico  di  previsione
triennale e rendiconto unico di Ateneo, secondo  le  norme  di  legge
vigenti;" 
  10. All'Art. 41, il comma 3 e' soppresso. Ancora, al comma 7,  alla
fine del secondo periodo, dopo studentesca, sono inserite le  parole:
"designato dal Consiglio Studentesco". 
  11.  All'Art.  42,  comma  2,  lettera  a)  primo   periodo,   dopo
"preventivo" e prima  di  "e  sulle  sue",  e'  inserito  il  termine
"unico"; Alla lettera c) primo periodo, dopo "proposta di" e prima di
"Ateneo", al posto di "deliberazione  del  bilancio  consuntivo  d'",
leggasi: "rendiconto unico di";  ancora,  al  secondo  periodo,  dopo
"corrispondenza del" e  prima  di  "alle  risultanze",  al  posto  di
"bilancio consuntivo" leggasi: "rendiconto unico". Al comma  3,  dopo
"Revisori", sono inserite le parole: "dei Conti". 
  12. All'Art. 43, comma 1, alle lettere b) e c), dopo  "MIUR",  sono
soppresse le parole "fra i suoi dirigenti o funzionari". 
  13. All'Art. 45, comma 1, dopo "fasce,"  e  prima  di  ",nominati",
sono inserite le parole "per i  casi  di  cessazione  anticipata  dei
titolari o di  impedimento  alla  costituzione  del  Collegio,"  che,
pertanto, a fine periodo, sono soppresse. 
  14. All'Art. 53, comma 3, dopo "di indirizzo" e prima di  "e  delle
direttive",  sono  inserite  le  parole:  "degli  Organi  di  governo
dell'Ateneo". 
  15. All'Art. 54, comma 3, dopo "di indirizzo" e prima di  "e  delle
direttive",  sono  inserite  le  parole:  "degli  Organi  di  governo
dell'Ateneo". 
  16. All'Art. 56, comma 4, primo periodo, dopo "di ruolo" e prima di
"che,", sono inserite le parole  "a  tempo  pieno";  ancora,  a  fine
comma, dopo "mandato.",  e'  aggiunto  un  altro  periodo  che  cosi'
recita: "Il vincolo della durata  non  si  applica  alle  cariche  di
Presidente dei Comitati per la didattica,  Coordinatore  o  Direttore
delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di dottorato e di  Master
universitari.". Ancora, al comma 7, secondo periodo,  dopo  "sessanta
giorni" e fino a fine periodo, sono inserite le seguenti  parole:  ";
per la rappresentanza degli studenti, l'elezione viene effettuata  in
seno al Consiglio Studentesco". Infine, al comma  8,  primo  periodo,
dopo "designato" e prima di "Consiglio", al posto di  "in  seno  al",
leggasi: "nel"; nel secondo periodo, dopo "rappresentante" e prima di
"mandato", al posto  di  "elettivo  degli  studenti  all'interno  del
Consiglio di  Amministrazione,  subentra  per  un  intero",  leggasi:
"degli studenti, subentra  per  lo  scorcio  di";  ancora,  dopo  "si
procede a" e prima di "entro sessanta giorni",  al  posto  di  "nuove
elezioni",  leggasi:  "nuova  elezione"  e,  infine,  dopo  "sessanta
giorni",  sono  aggiunte  le  parole  ",   in   seno   al   Consiglio
Studentesco." 
  17. All'Art. 57, comma 1, secondo  periodo,  fino  al  punto,  sono
soppresse le parole: ",Presidente  dei  Comitati  per  la  didattica,
Direttore delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Dottorato di
Ricerca, nonche' dei Master universitari". Al comma 4, primo periodo,
dopo "entro" e  prima  di  "giorni",  al  posto  di  "due",  leggasi:
"dieci". 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nell'Albo on line, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale  e  nel
Bollettino ufficiale di Ateneo. 
      Siena, 28 gennaio 2015 
 
                                                Il rettore: Riccaboni