IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, relativa alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo n. 90 del 3 marzo 1993, contenente disposizioni di attuazione della direttiva 90/167/CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'; Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto ministeriale 16 novembre 1993; Viste le istanze presentate dai titolari delle aziende zootecniche o impianti di allevamento, volte ad ottenere l'autorizzazione ministeriale per l'acquisto dei prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale; Visti gli attestati d'idoneita' rilasciati alle aziende suindicate dai servizi veterinari delle aziende AA.SS.LL. competenti per territorio, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale 16 novembre 1993; Visto il decreto del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari, 16 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2014, che sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 4 dicembre 2012, contenente l'elenco delle aziende zootecniche o gli impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale; Considerato inoltre che alcune aziende zootecniche o impianti di allevamento, gia' autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale, ed inserite nell'allegato al decreto dirigenziale 16 dicembre 2013, hanno modificato la ragione sociale o hanno cessato l'attivita' in questione; Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati, di cui all'allegato al decreto dirigenziale 16 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 L'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, contenente «l'elenco delle aziende zootecniche o impianti di allevamento autorizzati ad acquistare prodotti intermedi, per esclusivo consumo aziendale», secondo le modalita' indicate dalla normativa vigente, sostituisce l'allegato al decreto dirigenziale 16 dicembre 2013.