IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni  nazionali  per  l'attuazione   del   regolamento   (UE)
n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  21  novembre
2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  per  la   tutela
dell'olio extravergine di Sicilia, con sede in Palermo, via  Liberta'
n. 66,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della  denominazione
Sicilia, ai sensi del citato regolamento (UE) n.1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 4642 del 27 gennaio 2015 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela dell'olio
extravergine  di  Sicilia,  ha  chiesto  la   protezione   a   titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto
Regolamento  (UE)  n.1151/2012,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e   futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della  citata  istanza
di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo  l'art.  9,  comma  4,  del
citato regolamento (UE) n.1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione  Sicilia,  in
attesa  che  l'organismo  comunitario   decida   sulla   domanda   di
riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per  la
tutela dell'olio extravergine di Sicilia, assicuri  la  protezione  a
titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Sicilia,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  (UE)
n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Sicilia.