IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  Regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visti i decreti applicativi  del  predetto  decreto  legislativo  8
aprile 2010, n. 61, ed in  particolare  del  decreto  ministeriale  7
novembre 2012, recante  la  procedura  a  livello  nazionale  per  la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP  e  IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari,  ai  sensi  del  Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale  27  giugno  2011,  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  161  del  13  luglio  2011,  concernente  il
riconoscimento della DOC dei  vini  "Spoleto"  e  l'approvazione  del
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e  IGP
- e sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE  ai  sensi
dell'art. 118 vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP "Spoleto"; 
  Vista la Sentenza n. 7595/2012 del TAR Lazio Sez. II  Ter,  con  la
quale e' stato accolto il ricorso proposto dagli interessati, avverso
la previsione di  cui  all'art.  3  del  richiamato  disciplinare  di
produzione della DOC "Spoleto" relativa alla delimitazione della zona
di produzione, ed e' stato disposto l'annullamento della disposizione
del citato art. 3 nella parte in cui esclude dalla zona di produzione
alcuni territori del Comune di Montefalco; 
  Vista la nota della regione Umbria n. 170699 del 29  dicembre  2014
con la quale, in conformita' al dispositivo della predetta  Sentenza,
e'  stata  presentata  una  descrizione   dettagliata   della   nuova
delimitazione  della  zona  di  produzione  di  cui  all'art.  3  del
disciplinare  di  produzione  della  DOC  "Spoleto",  tenendo   conto
dell'ampliamento  della  stessa  zona  di  produzione  a   tutto   il
territorio del Comune di Montefalco, al fine di consentire  a  questo
Ministero di formalizzare detto adeguamento; 
  Ritenuto, in esecuzione della predetta sentenza del TAR  Lazio,  di
dover  apportare  il  conseguente  aggiornamento   all'art.   3   del
disciplinare di produzione del vino  DOC  "Spoleto"  e  del  relativo
fascicolo tecnico, sia nell'ambito del sistema  informativo  messo  a
disposizione  dalla  Commissione  UE  ai  sensi   dell'art.   70-bis,
paragrafo 1,  lettera  a)  del  Regolamento  (CE)  n.  607/2009,  sia
nell'ambito del sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP  e
IGP - Vini DOP e IGP; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In esecuzione della sentenza n. 07595/2012 del TAR Lazio Sez. II
Ter, al disciplinare di produzione  della  Denominazione  di  Origine
Controllata dei vini "Spoleto", cosi' come consolidato con il decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con  il  decreto
ministeriale 7 marzo  2014  richiamati  in  premessa,  e'  modificato
l'art. 3 come risulta  dal  testo  che  si  riporta  in  allegato  al
presente decreto.