IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2011, concernente il riconoscimento della DOC dei vini "Spoleto" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP "Spoleto"; Vista la Sentenza n. 7595/2012 del TAR Lazio Sez. II Ter, con la quale e' stato accolto il ricorso proposto dagli interessati, avverso la previsione di cui all'art. 3 del richiamato disciplinare di produzione della DOC "Spoleto" relativa alla delimitazione della zona di produzione, ed e' stato disposto l'annullamento della disposizione del citato art. 3 nella parte in cui esclude dalla zona di produzione alcuni territori del Comune di Montefalco; Vista la nota della regione Umbria n. 170699 del 29 dicembre 2014 con la quale, in conformita' al dispositivo della predetta Sentenza, e' stata presentata una descrizione dettagliata della nuova delimitazione della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOC "Spoleto", tenendo conto dell'ampliamento della stessa zona di produzione a tutto il territorio del Comune di Montefalco, al fine di consentire a questo Ministero di formalizzare detto adeguamento; Ritenuto, in esecuzione della predetta sentenza del TAR Lazio, di dover apportare il conseguente aggiornamento all'art. 3 del disciplinare di produzione del vino DOC "Spoleto" e del relativo fascicolo tecnico, sia nell'ambito del sistema informativo messo a disposizione dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, sia nell'ambito del sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP; Decreta: Art. 1 1. In esecuzione della sentenza n. 07595/2012 del TAR Lazio Sez. II Ter, al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Spoleto", cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato l'art. 3 come risulta dal testo che si riporta in allegato al presente decreto.