IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'AIFA, e successive modificazioni; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale  n.  254  del  31
ottobre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  al  registro  visti
semplici, f. n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui il  professor
Luca Pani e' stato nominato direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
n.  536/1996,  convertito  nella  legge  n.  648/1996  sopra  citato,
inserito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20  marzo  2014,
n. 36, convertito in legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha previsto  la
possibilita'  di  inserimento  nell'elenco  di  cui  alla  legge   n.
648/1996, con erogazione a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
di medicinali utilizzabili per una indicazione terapeutica diversa da
quella autorizzata, anche in caso  di  alternativa  terapeutica  gia'
autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a  ricerche
condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica, nazionale  e
internazionale, secondo parametri di economicita' e appropriatezza; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  23   maggio   2007,   recante
«Inserimento del medicinale  bevacizumab  (Avastin)  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648, nel trattamento delle  maculopatie  essudative  e  del  glaucoma
neovascolare», come modificata dalle determinazioni AIFA del 4  marzo
2009 e del 28 ottobre 2010; 
  Vista  la  determinazione  AIFA  del  18  ottobre   2012,   recante
«Esclusione del  medicinale  bevacizumab  (Avastin)  dall'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648», con cui e'
stata abrogata la determinazione AIFA del 28 ottobre 2010; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', Sezione V, reso
nella seduta del 15 aprile 2014; 
  Viste  le  richieste  delle  regioni  Veneto  ed   Emilia   Romagna
finalizzate all'inserimento nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a
totale  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   del   farmaco
bevacizumab (Avastin) per  l'indicazione  terapeutica  «degenerazione
maculare correlata all'eta'» (AMD); 
  Visto il parere  favorevole  a  tale  inserimento  nell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale,  reso  dalla  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
(CTS) dell'AIFA nella seduta del 9 e 10  giugno  2014,  di  cui  allo
stralcio di verbale del 19 giugno 2014; 
  Ritenuto  pertanto,  necessario  ed  urgente  inserire,  ai   sensi
dell'articolo 1, commi 4  e  4-bis  del  decreto-legge  n.  536/1996,
convertito  nella  legge  n.  648/1996,  il  medicinale   bevacizumab
(Avastin) nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio   sanitario   nazionale,   per   l'indicazione   terapeutica
«degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD); 
  Vista la determina n. 622 DG/2014  del  23  giugno  2014  (Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 27  giugno  2014)  recante  inserimento  di  una
indicazione  terapeutica  del  medicinale   bevacizumab   -   Avastin
nell'elenco ex lege n. 648/1996; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990,  in  data
13 gennaio 2015 prot. 0011091, finalizzata all'inserimento di  centri
di alta specializzazione anche di natura privata per  il  trattamento
con il farmaco bevacizumab (Avastin); 
  Visto  il  parere  favorevole  a  tale  ampliamento,   reso   dalla
Commissione consultiva  tecnico  scientifica  (CTS)  dell'AIFA  nella
seduta del 19-20-21 gennaio 2015. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
Inserimento del medicinale bevacizumab-Avastin nell'elenco ex lege n.
                              648/1996 
 
  1. Il medicinale bevacizumab  -  Avastin  e'  inserito  nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge n.
536/1996, convertito  nella  legge  n.  648/1996,  per  l'indicazione
terapeutica «degenerazione maculare correlata all'eta'» (AMD).