IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  Conti,
recante individuazione  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi  dell'articolo  19  della  legge  n.  1096/71,  le
varieta' di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per  le
quali e' stato indicato  a  suo  tempo  il  relativo  nominativo  del
responsabile della conservazione in purezza; 
  Considerate le richieste degli  interessati  volte  a  ottenere  le
variazioni di dette responsabilita'; 
  Considerati i motivi che hanno determinato la necessita'  di  dette
variazioni; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita': 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  La responsabilita'  della  conservazione  in  purezza  delle  sotto
elencate varieta', gia'  assegnata  ad  altre  Ditte  con  precedenti
decreti, viene modificata come di seguito riportato: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi