L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 28 gennaio 2015; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto  il  comma  7-ter  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990 e che la soglia massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine  di  limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle  imprese,  ha  operato
una riduzione del contributo per l'anno 2014  dello  0,02  per  mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura
dello 0,06 per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Considerato che la misura del contributo per l'anno 2014 ha  subito
una sostanziale e significativa  riduzione,  pari  al  25%,  rispetto
all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013; 
  Considerato che le esigenze di spesa  di  funzionamento  dell'AGCM,
anche  in  ragione  delle  previsioni   di   legge   finalizzate   al
contenimento della spesa alle quali  l'Autorita'  si  e'  prontamente
adeguata e delle ulteriori misure di spending  review  spontaneamente
adottate,  consentono  di   mantenere   invariata   detta   aliquota,
confermando per l'anno 2015 la misura del contributo nello  0,06  per
mille del fatturato; 
  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/1990 al fine di  individuare  la  misura
del contributo dovuto per l'anno 2015; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di confermare per l'anno 2015,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del  contributo  dello
0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo
nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato, alla data  della  presente  delibera,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/1990. 
  2. Che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 300 mila euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  Internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                                           Il Presidente: Pitruzzella 
 
Il segretario generale: Chieppa